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Messaggio n. 2327 del 4 giugno 2020 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Presentazione istanza da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare -

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Entrate

OGGETTO: Presentazione  dell’istanza  ai  sensi  dell’articolo  103  del  decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno  Stato  membro  dell’Unione  europea,  ovvero  cittadini  stranieri  in possesso  del  titolo  di  soggiorno  di  cui  all’articolo  9  del  decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  che intendono   dichiarare   la   sussistenza   di   un   rapporto   di   lavoro subordinato  irregolare  con  cittadini  italiani  o  comunitari.  Istruzioni per  la  compilazione  del  modello  F24  per  il  versamento  dei  contributi forfettari  dovuti  ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  7,  del  D.L.  n.34/2020

1.   Requisiti reddituali: chiarimenti

L’articolo  103  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  al  fine  di  garantire  livelli  adeguati  ditutela  della  salute  individuale  e  collettiva  in  conseguenza  della  contingente  ed  eccezionaleemergenza  sanitaria  connessa  alla  calamità  derivante  dalla  diffusione  del  contagio  da  COVID-19  e  favorire  l'emersione  di  rapporti  di    lavoro  irregolari,  ha  previsto,  per  i    datori  di    lavoroitaliani  o  cittadini  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,  ovvero  per  i  datori  di  lavorostranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno  previsto  dall'articolo  9  del  decreto  legislativo  25luglio  1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  la  possibilità  di  presentare  istanza  all’INPS  alfine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in essere con cittadini italianio dell’Unione europea.

I  profili  applicativi  relativi  all’ambito  di  competenza  dell’Istituto  sono  stati  definiti  con  lacircolare  n.  68  del  31  maggio  2020,  con  la  quale  sono  state  fornite  le  prime  istruzionioperative  relative  alle  modalità  con  cui  possono  essere  presentate  le  istanze  di  competenzadell’INPS,  anche  alla  luce  delle  disposizioni  impartite  dal  decreto  interministeriale  del  Ministrodell’Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro del Lavoro e  delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro  delle  Politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  del  27maggio 2020 recante “Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro”(G.U. Serie Generale n. 137 del 29-05-2020).

Inoltre, la menzionata circolare individua i datori di lavoro destinatari della norma ed i requisitireddituali che il datore di lavoro deve possedere per poter inoltrare l’istanza volta all’emersionedi un rapporto di lavoro subordinato.

Al riguardo, si precisa che i limiti di reddito indicati al paragrafo 4 della circolare n. 68/2020, incaso  di  istanza  di  emersione  di  un  lavoratore  addetto  al  lavoro  domestico  di  sostegno  albisogno  familiare  o  all’assistenza  alla  persona,  si  intendono  riferiti  al  nucleo  familiare  dellapersona che presenta l’istanza.

In  particolare,  il  reddito  del  datore  di  lavoro  che  inoltra  l’istanza  non  deve  essere  inferiore  a20.000  euro  annui,  se  il  nucleo  familiare  è  composto  da  un  solo  soggetto  (percettore  direddito);  se  il  nucleo  è  composto  da  più  soggetti,  il  reddito  del  datore  di  lavoro  non  deveessere inferiore a 27.000 euro annui.

Al  raggiungimento  dei  limiti  di  reddito,  come  sopra  indicati,  possono  concorrere  i  redditi  delconiuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.

Si forniscono di seguito alcuni esempi per meglio chiarire le varie ipotesi.

1) Datore di lavoro unico componente del nucleo familiare: il reddito non deve essere inferiorea  20.000  euro  annui.  Se  il  reddito  del  datore  di  lavoro  è  pari  a  17.000  euro  annui,  non  èpossibile  presentare  istanza  di  emersione  di  un  lavoratore  domestico.  Se  il  figlio  nonconvivente  ha  un  reddito  pari  a  5.000  euro  annui,  il  datore  di  lavoro  può  presentare  ladichiarazione  di  emersione,  in  quanto  il  limite  reddituale  di  20.000  euro  può  essere  raggiuntocon il concorso dei due redditi del datore di lavoro e del figlio non convivente;

2)  datore  di  lavoro  con  un  nucleo  familiare  composto  da  quattro  persone:  il  reddito  non  deveessere  inferiore  a  27.000  euro  annui.  Il  requisito  può  essere  perfezionato  con  il  concorso  delreddito del coniuge o di un parente del datore di lavoro entro il 2° grado, come un genitore, unnonno o un fratello, anche non convivente;

3)  datore  di  lavoro  con  nucleo  familiare  di  tre  componenti  (datore  di  lavoro,  figlio  e  affine):  illimite  minimo  di  reddito  pari  a  27.000  euro  annui  potrà  essere  perfezionato  considerando  ilreddito  del  datore  di  lavoro  e  del  figlio,  ma  non  il  reddito  dell’affine.  Pertanto,  nel  caso  di  undatore  di  lavoro  con  reddito  di  10.000  euro,  di  un  figlio  con  reddito  di  10.000  euro  e  di  unaffine  con  reddito  di  20.000  euro,  il  requisito  reddituale  non  è  soddisfatto  in  assenza  di  altriparenti  entro  il  secondo  grado  non  conviventi  che  possano  concorrere  al  raggiungimento  dellimite di reddito.

Resta  fermo  che  il  requisito  reddituale  non  è  richiesto  per  il  datore  di  lavoro  affetto  dapatologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, in caso di istanza volta all’emersione diun unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

2. Indicazioni  per  la  compilazione  del  modello  F24  per  il  versamento  del  contributoforfettario

Come  precisato  al  paragrafo  5  della  circolare  n.  68/2020,  i  datori  di  lavoro  interessati  devonoinoltrare  l’istanza  per  la  dichiarazione  della  sussistenza  di  un  rapporto  di  lavoro  irregolareprevio  pagamento  di  un  contributo  forfettario  di  500,00  euro  per  ciascun  lavoratore  (cfr.  l’art.103, comma 7, del D.L. n. 34/2020).

Per  consentire  il  pagamento  dei  contributi  forfettari  tramite  il  modello  “F24  Versamenti  conelementi identificativi”,  l’Agenzia  delle  Entrate,  con  Risoluzione  n.  27/E  del  29  maggio  2020,ha istituito il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro - contributo forfettario500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”

I  datori  di  lavoro  interessati  dovranno  attenersi,  per  la  compilazione  del  modello  F24,  alleistruzioni di seguito riportate:

- nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro;

- nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati:

- nel campo “tipo”, la lettera “R”;

-  nel  campo  “elementi  identificativi”,  il  codice  fiscale  del  lavoratore  ovvero,  in  mancanza,  ilnumero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numeroè composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;

- nel campo “codice”, il codice tributo “REDT”;

- nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;

- nel campo “importi a debito versati”,  il  contributo  forfettario  dovuto,  nella  misura  di  500,00 euro.

Si  ricorda  che  il  datore  di  lavoro  nella  domanda  di  emersione  deve  dichiarare,  a  pena  diinammissibilità  della  stessa,  di  aver  provveduto  al  pagamento  del  suddetto  contributo forfettario di 500,00 euro ed indicare la data di pagamento.

L’articolo  103,  comma  7,  del  D.L.  n.  34/2020  stabilisce  altresì  che  il  datore  di  lavoro  è  tenutoal  pagamento  di  un  contributo  forfettario  relativo  alle  somme  dovute  a  titolo  retributivo,contributivo  e  fiscale,  la  cui  determinazione  e  le  relative  modalità  di  pagamento  sarannostabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  dell’Interno  ed  il  Ministro  delle  Politiche  agricole,alimentari e forestali.

In  attesa  dell’emanazione  del  suddetto  decreto  interministeriale,  il  datore  di  lavoro  devedichiarare  nella  domanda  di  emersione  di  impegnarsi  a  pagare  il  contributo  di  cui  sopra  entrodieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



Giovedì, 4 Giugno 2020