Circolare n. 17 del 2 aprile 2007 Ministero dell'Interno - Rilascio carta d'identità a cittadini stranieri in attesa della definizione delle procedure di rinnovo del relativo titolo.
Permesso di soggiorno scaduto. - Prot. n. 200703940 - 15100/4571
Circolare n. 17
Roma, 2 Aprile 2007
Ai Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per le provincia di Bolzano Bolzano
Al Sig. Commissario del Governo per le provincia di Trento Trento
Al Presidente della Regione Autonoma Valle D'Aosta - Servizio Affari di Prefettura Aosta
e, p. c.
Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia Palermo
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
Cagliari
Al Gabinetto dell'on.le Sig. Ministro Sede
Al Dip. della P.S. - Dir. Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere Roma
Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Sede
All'Ispettorato Generale di Amministrazione Roma
All'istituto Nazionale di Statistica Roma
All'associazione Nazionale Comuni Italiani Roma
All'associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe Bologna
Alla DE.A. - Demografici Associati Pisa
OGGETTO: Permesso di soggiorno scaduto.
Rilascio carta d'identità a cittadini stranieri in attesa della definizione delle procedure di rinnovo del relativo titolo.
Pervengono numerosi quesiti da parte dei Comuni intesi a conoscere se possa essere rilasciata o rinnovata la carta d'identità ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno scaduto e che abbiano presentato domanda di relativo rinnovo.
Al riguardo, l'art. 6, comma 3, del D.L. 30.12.1989, n. 416, coordinato con la Legge di conversione 28.2.1990, n. 39 (G.U. n. 67/1990), dispone che "La carta di identità di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'Interno".
Tale disposizione risulta essere stata abrogata dall' art. 46 della Legge 6.3.1998, n. 40, abrogazione successivamente confermata dall' art. 47 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286.
Sull'argomento, con circolare ministeriale n. 21 del 10.12.1998, è stato precisato che "anche sulle carte d'identità rilasciate a cittadini stranieri la scadenza della validità da annotare sulla quarta facciata dovrà essere quella quinquennale.
Infatti l'art. 6 della Legge 6.3.1998 n. 40, recante 'Norme sull'immigrazione e condizione dello straniero diversamente dalla normativa precedentemente in vigore, non vincola la validità di tale documento a quella del permesso di soggiorno".
Alla luce del citato quadro normativo - nonché dell'acquisito parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di quello per le Libertà Civili e l'Immigrazione - si ritiene possibile il rilascio ed il rinnovo della carta di identità, con la sola esclusione della validità per l'espatrio, ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei tempi previsti.
Siffatta conclusione appare essere confermata anche dall' art. 7 del DPR n. 223/89, modificato dall'art. 14 del DPR n. 334/2004, che ha espressamente previsto che gli "stranieri non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno", nonché dalla Direttiva dell'On. Sig. Ministro dell'Interno del 5.8.2006, con la quale sono state emanate nuove istruzioni "sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno".
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare.
Si ringrazia.
Il Capo Dipartimento
Lunedì, 2 Aprile 2007