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Circolare n. 9 del 25 gennaio 2021 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2021 per i lavoratori domestici -

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Entrate


Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2021 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

1. Premessa

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,3%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2019-dicembre 2019 ed il periodo gennaio 2020-dicembre 2020.

L’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che: “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”

Conseguentemente, per l'anno 2021, sono state confermate le fasce di retribuzione pubblicate con la circolare n. 17 del 6 febbraio 2020, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2021 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021:

Circolare n. 9 del 25 gennaio 2021



Lunedì, 25 Gennaio 2021