Circolare n. 16 del 2 aprile 2007 Ministero dell'Interno - Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno.
E' possibile effettuare l'iscrizione anagrafica per gli stranieri extracomunitari che abbiano fatto richiesta di rilascio del pds - Prot. n. 200703939-15100/14865
Roma, 2 aprile 2007
CIRCOLARE N°. 16 (2007)
- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 T R E N T O
- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’ AOSTA
SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA
P.zza della Repubblica, 15 11100 AOSTA
e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I
- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO S E D E
- ALL’ ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE S E D E
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
= per gli adempimenti di competenza = S E D E
OGGETTO: Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del
primo permesso di soggiorno.
Con circolare n. 42, del 17 novembre 2006, sono state date indicazioni in ordine
all’iscrizione anagrafica degli stranieri nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno,
in applicazione della direttiva dell’On.le Sig. Ministro dell’interno del 5 agosto 2006.
In data 20 febbraio 2007, l’On.le Sig. Ministro ha emanato sulla problematica
connessa a quella appena richiamata, la direttiva “in materia di diritti dello straniero
nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
In essa è stabilito che il lavoratore straniero che abbia sottoscritto presso lo
Sportello Unico per l’immigrazione il contratto di soggiorno, nelle more del rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro possa legittimamente esercitare i diritti da
esso derivanti.
L’orientamento in tal senso espresso nasce dalla fondamentale considerazione
che la valutazione positiva dei requisiti soggettivi per l’ingresso ed il soggiorno del
lavoratore straniero sia sottesa al rilascio del nulla osta al lavoro, a cui immediatamente
segue la stipula del contratto di soggiorno.
Costituisce ulteriore presupposto della direttiva la circostanza che allo straniero
in questione, in possesso della ricevuta di avvenuta spedizione della richiesta del
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
permesso di soggiorno è consentito di permanere sul territorio nazionale (Cfr. art. 13, c.
2, lett. b) del d. leg.vo 286/1998), in analogia con quanto avviene nelle more del rinnovo
del permesso.
Ciò posto, considerato anche che la direttiva, nelle premesse, evidenzia la
necessità di garantire “il godimento di diritti correlati alla regolarità della posizione di
soggiorno” dello straniero in attesa del permesso, si ritiene che il principio enunciato
nella direttiva debba essere applicato con riferimento al procedimento d’iscrizione
anagrafica.
A questi fini l’iscrizione deve essere subordinata all’esibizione del contratto di
soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, della ricevuta rilasciata
dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso,
nonchè della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
presentata allo Sportello Unico.
Nella comunicazione che il Comune trasmetterà alla Questura, dell’avvenuta
iscrizione dello straniero, dovrà essere specificato che l’iscrizione è effettuata ai sensi
della direttiva del 20 febbraio 2007, al fine della conseguente comunicazione dei dati
relativi alla scadenza del permesso di soggiorno.
Il Comune potrà comunque anche invitare l’interessato a fare avere notizia
dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, e della relativa data di scadenza.
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig.ri Sindaci il contenuto della
presente circolare, ponendo in essere ogni utile iniziativa finalizzata all’esecuzione di
tale direttiva e vigilando sulla corretta attuazione della stessa.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Lunedì, 2 Aprile 2007