Circolare n. 2 del 4 gennaio 2006 INPS
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2006 - Roma, 4 Gennaio 2006 Circolare n. 2
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n. 4 Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2006.
I) Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.
II) Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
Sommario: Dal 1° gennaio 2006 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
I) TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2006
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2005 è stata pari all’ 1,6 per cento.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4 ), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2006 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.
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Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
II) LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L'ANNO 2006
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2006 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 427,58.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2006:
- Euro 602,17 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- Euro 1053,80 per due genitori.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
CRECCO
Mercoledì, 4 Gennaio 2006