Circolare n. 7083 del 15 marzo 2007 INPS Direzione Centrale delle Prestazioni
Fondi di solidarietŕ per il sostegno del reddito...Modalitŕ di accesso alle prestazioni straordinarie - Direzione Centrale.
delle Prestazioni.
Roma, 15-03-2007
Messaggio n. 7083
Allegati 2
OGGETTO: ||Fondi di solidarietŕ per il sostegno del reddito...Modalitŕ di accesso alle prestazioni straordinarie.|||
Con circolare n. 89 dell’11 aprile 2001 sono state illustrate le modalità per l’accesso alle
prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b), assegno straordinario per il sostegno al
reddito, con particolare riferimento agli adempimenti a carico delle aziende.
Con messaggio n. 024359 del 30 giugno 2005, inoltre, sono state illustrate le modalitĂ per
l’individuazione delle aziende iscritte ai Fondi di solidarietà .
A seguito delle richieste di chiarimento provenienti sia dalle aziende esodanti che dalle
strutture periferiche, si ritiene utile riepilogare ed integrare le istruzioni a suo tempo
fornite.
1. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE AZIENDE
Condizione indispensabile perché un’azienda, iscritta al Fondo di solidarietà di settore,
possa accedere alla prestazione straordinaria è l’espletamento delle procedure contrattuali
preventive e/o di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, oppure delle procedure aziendalmente concordate finalizzate all’esodo
volontario.
Entrambe le procedure devono concludersi con un accordo, sottoscritto dalle organizzazioni
sindacali dei dipendenti e dal datore di lavoro.
L’azienda interessata deve presentare la domanda di accesso alla prestazione straordinaria
all’Agenzia INPS che ha in carico la posizione aziendale, individuata sulla base della
matricola azienda, secondo il fac-simile che si allega (allegato 1), con la documentazione e
le indicazioni che di seguito si elencano:
• copia dell’accordo relativo contenente l’indicazione del ricorso alla prestazione
straordinaria;
• sede INPS presso la quale si intende versare la provvista mensile anticipata,
corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari richiesti;
• matricola aziendale alla quale deve essere abbinato il codice identificativo dell’azienda
che sarà assegnato all’azienda stessa ai fini del finanziamento della prestazione
straordinaria;
• codice ABI (per gli istituti di credito e di credito cooperativo);
• numero dei lavoratori interessati;
• arco temporale di vigenza dell’accordo;
• ultima decorrenza utile per l’accesso all’assegno straordinario.
2. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SEDI INPS
La Sede INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la domanda, procederĂ alla
fase istruttoria, avendo cura di controllare che le aziende, le quali richiedano di accedere
all’assegno straordinario per i propri lavoratori, risultino iscritte al corrispondente Fondo di
solidarietĂ .
Ai fini di tale controllo è sufficiente verificare:
• per il Fondo di solidarietà del credito ordinario, che all’azienda sia stato attribuito il
codice di autorizzazione “3D”;
• per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, che all’azienda sia stato attribuito il
codice di autorizzazione “3F”;
• per il Fondo di solidarietà del settore della riscossione dei tributi erariali, che l’azienda
sia compresa nell’elenco allegato alla circolare n. 27 del 14 febbraio 2005.
Tutta la documentazione dovrĂ tempestivamente essere trasmessa alla scrivente
Direzione.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO STRADINARIO
3.1 SEDE INPS PRESSO LA QUALE L’AZIENDA DEVE PRESENTARE LE DOMANDE DI
ASSEGNO STRAORDINARIO
Come precisato al punto 3 della circolare n. 55 dell’8 marzo 2001, le domande di assegno
straordinario devono essere trasmesse dall’azienda esodante alla Sede INPS competente
per la liquidazione in base al criterio della residenza del lavoratore.
Le uniche eccezioni a tale criterio sono le domande presentate da aziende di credito con le
quali esiste già un’apposita convenzione per l’accentramento della liquidazione delle
prestazioni, e per le quali anche la liquidazione degli assegni straordinari è accentrata
presso le Sedi convenzionate.
3.2 FINALITA’ DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO
L’assegno straordinario è finalizzato al perfezionamento dei requisiti di legge per il
conseguimento della prestazione pensionistica di anzianitĂ o di vecchiaia.
I comitati amministratori di alcuni Fondi di solidarietĂ , con apposite deliberazioni, hanno
ampliato la possibilità di accesso all’assegno straordinario finalizzato ad alcune tipologie di
pensione.
Si riporta, pertanto, in allegato (allegato 2), il prospetto riepilogativo delle prestazioni
pensionistiche in funzione delle quali ciascun Fondo di solidarietà può erogare l’assegno
straordinario.
3.3 DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL SOSTEGNO DEL
REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E DELLA RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI
TRIBUTI ERARIALI
Si ricorda che, a norma del regolamento di settore (D.M. n. 375/2003), possono essere
ammessi alle prestazioni del Fondo i lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000,
dipendenti:
a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende
costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, iscritti alla data del 31
dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;
b) dell’associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
c) del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC).
Pertanto, occorre verificare che il lavoratore, per il quale venga presentata domanda di
assegno straordinario, fosse dipendente, alla data del 31 dicembre 2000, da una delle
aziende citate.
3.4 ASSEGNO STRAORDINARIO IN FAVORE DI LAVORATORI INVALIDI IN MISURA
SUPERIORE ALL’80%
L’articolo 1 della legge n. 503/1992 al comma 1 stabilisce i nuovi limiti di età per il
pensionamento di vecchiaia: 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Il successivo comma
8 dispone che l’elevazione dei imiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore
all'80 per cento.
Lo stato di invaliditĂ nella percentuale richiesta per fruire della deroga al requisito
anagrafico deve essere verificato al momento dell'accesso al pensionamento, a nulla
rilevando che al soggetto fosse stata riscontrata, prima del compimento dell'etĂ
pensionabile, un'invaliditĂ superiore all'80 per cento, che potrebbe ridursi al di sotto della
predetta percentuale al raggiungimento dell'etĂ pensionabile.
Pertanto, non è possibile rilasciare la certificazione del diritto a pensione e, di conseguenza,
non è possibile procedere alla liquidazione dell'assegno straordinario in relazione ad una
condizione che dovrĂ essere verificata in un momento successivo a quello di decorrenza
della prestazione che si sta esaminando.
3.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI ASSEGNO STRAORDINARIO
Le domande di assegno straordinario devono essere corredate della necessaria
documentazione nei seguenti casi:
• assegno straordinario finalizzato al conseguimento della pensione di anzianità con il
sistema di calcolo contributivo (lavoratrici 57enni ammesse al regime sperimentale di
cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004): tale possibilità è stata ammessa
dai Fondi di solidarietĂ del credito, del credito cooperativo e della riscossione dei tributi
erariali.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione, sottoscritta
dall'interessata, dalla quale risulti la scelta di avere liquidata la pensione con le regole di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Tale scelta è irrevocabile;
• assegno straordinario presentato per lavoratori sordomuti, o con invalidità superiore al
74%, o privi della vista che intendano avvalersi, al momento del pensionamento, dei
benefici riconosciuti dalla legge ai fini della maggiorazione dell’anzianità contributiva:
tale possibilità è ammessa per i soli lavoratori del Fondo di solidarietà del credito. La
domanda deve essere corredata con la dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, dalla
quale risulti l’intenzione di avvalersi, ai fini del perfezionamento del requisito
pensionistico, delle maggiorazioni previste dalla legge.
In assenza delle citate dichiarazioni, non è possibile accogliere le domande di assegno
straordinario.
Si precisa che, in caso di assegno finalizzato alla pensione di vecchiaia contributiva,
richiesto da un assicurato in possesso di anzianità contributiva precedente al 1°
gennaio 1996, deve risultare l’opzione per il sistema contributivo presentata dal
lavoratore o contestualmente alla domanda di assegno straordinario ovvero in un
momento antecedente.
4. MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ANZIANITA’
CONTRIBUTIVA
Il numero di settimane che viene attribuito sull’assegno straordinario a titolo di incremento
dell’anzianità contributiva viene segnalato nell’apposita casella del modello di domanda
(quadro D, ovvero D1 per gli assegni straordinari del Fondo di solidarietĂ della riscossione
dei tributi erariali finalizzati alla pensione di vecchiaia nel Fondo esattoriali).
Si ricorda che il numero delle settimane attribuite a titolo di incremento deve coincidere
con il numero di settimane nelle quali sarà versata dall’azienda la contribuzione figurativa
correlata.
In fase di acquisizione di dati, la maggiorazione:
• deve essere segnalata nella quota B, nel caso di liquidazione con il sistema di calcolo
retributivo o misto;
• deve essere inclusa nel montante nella sola ipotesi di calcolo interamente contributivo.
IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
Nori
Allegato 1
Al Comitato del Fondo di solidarietĂ
per il sostegno del reddito del personale
settore …
Roma
Tramite Sede INPS di_______________________
DOMANDA DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE STRAORDINARIA EX ART. 5, COMMA
1, LETTERA B), del D.M. …
DATI AZIENDA
Denominazione
Codice fiscale
Indirizzo
Comune
Provincia
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
Referente per i rapporti con INPS
Matricola Inps
Sede Inps che gestisce la matricola aziendale
Sede INPS presso la quale versare la provvista
mensile anticipata
Verbale di accordo del
Data inizio validitĂ accordo
(prima decorrenza utile della prestazione
straordinaria)
Data fine validitĂ accordo
(ultima decorrenza utile della prestazione
straordinaria)
Numero lavoratori interessati
Ambito territoriale di validitĂ degli accordi
Si allega:
- Verbale di accordo OO.SS del …
Data
Firma del legale rappresentante
dell’azienda
Allegato 2
Fondi di solidarietĂ
Finalità dell’assegno
straordinario
CreditoCredito coop.Ex MonopoliTributi erariali agoTributi
erariali fondo esattoriali
Pensione di anzianitĂ SISISISINO
Pensione di vecchiaia * SISISISISI
Pensione di vecchiaia
contributiva (con opzione)
SINONOSINO
Pensione di anzianitĂ per le
donne 57enni
(con opzione per il sistema
di calcolo contributivo)
(a domanda)
SI
SI
NO
SI
NO
Pensione di vecchiaia con
l’utilizzo delle maggiorazioni
per lavoratori sordomuti, o
con invaliditĂ superiore al
74%, o privi della vista
(a domanda)
SI
NO
NO
NO
NO
* per i lavoratori privi della vista, l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia è stabilita in:
1. 50 anni se donne o 55 se uomini, se cieco dalla nascita o da data anteriore all’inizio
dell’assicurazione, o se può far valere almeno 10 anni si assicurazione dopo l’insorgenza dello stato
d cecitĂ ;
2. 55 anni se donne o 60 se uomini nei casi diversi da quelli contemplati al punto 1, ovvero per le
pensioni di vecchiaia liquidate nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nei confronti di
lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al punto 1.
3. 60 anni se donne o 65 se uomini per le pensioni di vecchiaia da liquidare nelle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, nei confronti di lavoratori che non si trovino nelle condizioni di cui al punto 1.
Giovedì, 15 Marzo 2007