Circolare n. 62 del 6 aprile 2004 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Rifugiati politici. Assegno per il nucleo familiare legge 153/88 e assegno nucleo familiare concesso dai Comuni - Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Rifugiati politici. Assegno per il nucleo familiare legge 153/88 e assegno nucleo familiare concesso dai Comuni.
SOMMARIO: L’Assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti all’estero di lavoratori stranieri rifugiati spetta in conseguenza dell’equiparazione di questi ultimi ai cittadini italiani. L’Assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni non spetta ai cittadini stranieri rifugiati politici.
La disciplina generale in materia di assegno per il nucleo familiare prevede la corresponsione di tale assegno per i familiari di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, solo se lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero abbia stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
E’ necessario però distinguere nell’ambito dei lavoratori stranieri coloro che hanno lo status di rifugiati politici, in virtù del particolare regime di favore introdotto dall’apposita Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722.
Più in particolare, gli artt. 23 e 24 della citata Convenzione equiparano in toto i rifugiati politici ai cittadini italiani in merito al trattamento riservato negli Stati aderenti in materia di assistenza pubblica, legislazione del lavoro nonché assicurazioni sociali. In tale ultimo ambito, deve farsi rientrare la materia dell’assegno per il nucleo familiare come risulta dal richiamo espresso del citato art. 24, comma 1 lett. b che menziona tra le assicurazioni sociali i carichi di famiglia.
Questo porta a ritenere che per i familiari residenti all’estero dei lavoratori stranieri rifugiati politici possa essere corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, poiché, nella stessa ipotesi, tale assegno può essere riconosciuto ai lavoratori cittadini italiani.
Per quanto attiene invece all’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni, ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, la normativa di riferimento (D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche.) adotta un criterio più restrittivo per individuare i beneficiari della prestazione in oggetto, prevedendo espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o i comunitari residenti nel territorio dello Stato (artt. 65 legge 448/98 e 16, comma 2, D.M. n. 452/00, come modificato dall’art. 2, comma 2 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337). Non risulta pertanto possibile corrispondere l’assegno in esame ai cittadini stranieri rifugiati politici.
Il Direttore Generale
Crecco
Martedì, 6 Aprile 2004