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Circolare n. 28 del 23 dicembre 2002 del Ministero dell'Interno

Cittadinanza italiana - Con Circolare n. 28 del 23 dicembre 2002, il Ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti in merito all'iscrizione nei registri anagrafici dei discendenti di cittadini italiani per nascita, in possesso di permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso e del titolo per il quale è stato concesso.

Quindi, contrariamente a quanto avveniva fino ad un recente passato, il cittadino straniero di origine italiana può ottenere la residenza in un comune italiano anche producendo il permesso di soggiorno turistico e la documentazione, tradotta e legalizzata, comprovante le origini italiane iure sanguinis. Una volta ottenuta in questo modo l'iscrizione anagrafica, il connazionale può avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza e, quindi, chiedere la trasformazione del permesso di soggiorno turistico in quello con la motivazione " in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana ".

La nuova disposizione, che ha fatto seguito anche a precise richieste della Commissione Continentale America Latina del C.G.I.E., nonché di alcune Regioni e Province autonome, è stata accolta con grande soddisfazione da tanti connazionali in Argentina, ma anche in Uruguay ed in altri Paesi del Sudamerica che vivono momenti di grave difficoltà.

Inoltre la disposizione consegue l'evidente risultato di diminuire il carico di lavoro delle nostre Rappresentanze all'estero, diluendo potenzialmente le richieste e le procedure di riconoscimento della cittadinanza anche su tutti i Comuni della Repubblica.

Purtroppo, tuttavia, si è recentemente verificato che il permesso di soggiorno con la motivazione "in attesa del riconoscimento della cittadinanza" non consente l'avviamento al lavoro. In pratica si verifica la circostanza che, mentre si offre al connazionale l'opportunità di avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza, dall'altro, di fatto, non gli si consente la concreta possibilità di stabilirsi in Italia, in quanto egli non potrebbe qui lavorare, almeno fino alla conclusione della pratica di riconoscimento.

Alcuni connazionali già si trovano in Italia in queste condizioni e già con la concreta possibilità di un lavoro, che tuttavia non possono assumere, con grave danno loro e degli stessi datori di lavoro.

Tale situazione richiede pertanto da parte delle Autorità competenti un intervento immediato al fine di risolvere l'evidente assurdità, che contraddice anche l'impegno a sostegno dei connazionali che in Sudamerica vivono momenti veramente difficili. Il presente Ordine del Giorno è presentato con l'adesione anche dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome.

INTERPRETAZIONE :

la circolare n. 28(2002) prot. N.02007513-15100/325 del 23/12/2002, ha disposto che al fine dell’iscrizione anagrafica, in presenza di valido permesso di soggiorno deve prescindere dalla sua durata e dal suo tipo. Chiaramente l’ufficiale d’anagrafe non potrà prescindere dalla valutazione che gli è propria ed esclusiva, cioè la verifica della sussistenza della dimora abituale, che andrà valutata in modo complessivo tramite anche una valutazione del permesso di soggiorno.

In altre parole, se l’ufficiale d’anagrafe verifica la sussistenza della dimora abituale, la durata del permesso di soggiorno, preso atto che al momento del provvedimento di iscrizione questo debba essere valido, o il suo tipo, non possono essere ostativi all’iscrizione anagrafica.

L’ufficiale d’anagrafe non può rifiutare di ricevere l’istanza volta ad ottenere l’iscrizione anagrafica da parte di chi esibisce un (valido) permesso di soggiorno di durata limitata (es. turismo, studio ecc.) e tale dunque da lasciar presumere la mancata sussistenza del requisito della dimora abituale;
saranno i successivi accertamenti e tutti gli elementi che l’ufficiale d’anagrafe è tenuto ad acquisire a contribuire a formarne il convincimento ed a supportare l’accoglimento o il rigetto della richiesta di iscrizione.



Lunedì, 23 Dicembre 2002