Circolare n. 56 del 9 Marzo 2007 INPS
Percorso di adeguamento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci di cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n.797/55 (T.U. sugli assegni familiari). - INPS
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OGGETTO: Art. 1, comma 787, legge 27 dicembre 2006, n.296.
Percorso di adeguamento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci di cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n.797/55 (T.U. sugli assegni familiari).
SOMMARIO:
La legge finanziaria 2007 ha disposto il progressivo aumento nel corso del triennio 2007, 2008 e 2009 della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci di cooperative sociali ex art. 1, co. 1, lett a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 o che operano nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari, socio-educativi, nonché per i lavoratori soci di altre cooperative, operanti in settori ed ambiti territoriali per i quali sono stati adottat i decreti ministeriali previsti dall’art. 35 del TUAF.
Premessa
L’art. 1, comma 787, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (All. 1) - (in S.O. alla G.U. del 27 dicembre 2006, n. 299 – Serie Generale) - ha disposto il progressivo aumento (da effettuarsi nel triennio 2007, 2008 e 2009) della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci di cooperative sociali ex art. 1, co. 1, lett a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 o che operano nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari, socio-educativi, nonché per i lavoratori soci di altre cooperative, operanti in settori ed ambiti territoriali per i quali sono stati adottati i decreti ministeriali previsti dall’art. 35 del D.P.R. n. 797/55 (T. U. sugli assegni familiari).
Tale disposizione risponde all’esigenza di pervenire, attraverso un percorso di graduale adeguamento, all’equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle predette cooperative a quella dei dipendenti da impresa, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 142 del 2001, di “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.
1) Ambito di applicazione e forme assicurative
L’art. 1, comma 787, dispone l’aumento della retribuzione giornaliera imponibile per i lavoratori soci delle seguenti tipologie di cooperative:
1.
lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91;
2.
lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi;
3.
lavoratori soci di altre cooperative operanti in settori ed ambiti territoriali per le quali siano stati adottati, ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F., i decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.
Sono interessate dall’applicazione della nuova disciplina, recata dall’art. 1, comma 787, tutte le forme assicurative e previdenziali a cui sono già assoggettati i lavoratori soci delle suddette cooperative.
2) Retribuzione giornaliera imponibile da assoggettare agli aumenti percentuali
Per i lavoratori soci delle cooperative indicate ai punti 1 e 2 del par. 1), la retribuzione giornaliera da prendere a base ai fini dell’applicazione degli aumenti percentuali è quella fissata dai decreti ministeriali, adottati ai sensi dell’art. 35 del TUAF , nel rispetto da quanto stabilito dal D.M. 22/09/2000 ( si veda la circolare 4 dicembre 2000, n. 200).
Tale decreto, come noto, dispone che l’imponibile medio giornaliero per lavoratori soci delle suddette cooperative, al fine di assicurare una copertura assicurativa pari a 52 settimane annue, non può essere inferiore, su base annua, al 40% del trattamento minimo di pensione previsto dall’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall’art. 1, comma 2, della legge n. 389/89.
Detto trattamento minimo per l’anno 2007 ammonta a € 436,14; il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 174,46. Pertanto, l’imponibile giornaliero per l’anno 2007, da prendere a base ai fini dell’applicazione degli aumenti percentuali, è pari ad € 29,08.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli imponibili giornalieri più elevati, determinati con i decreti ministeriali ex art. 35 del T.U.A.F.
Poiché, peraltro, la norma di cui all’art. 1, comma 787, si applica anche alle altre cooperative indicate al p. 3 del par. 1), operanti in settori non contemplati dal DM 22/09/2000, per queste ultime cooperative gli aumenti percentuali dovranno essere calcolati prendendo a base le retribuzioni giornaliere fissate dai decreti ministeriali che le riguardano.
3) Periodo di occupazione media mensile
Per i lavoratori soci delle cooperative indicate al par. 1), anche durante il triennio di progressivo adeguamento della retribuzione giornaliera imponibile stabilito dall’art. 1, comma 787, si deve tener conto, ai fini contributivi, del periodo di occupazione media mensile fissato dai decreti ministeriali ex art. 35 del TUAF che, ai sensi del DM 22/09/2000, non può essere inferiore a ventisei giornate.
Per le altre cooperative non contemplate dal citato DM 22/09/2000, si deve continuare a tenere conto dei periodi di occupazione media mensile fissati dai decreti ministeriali di cui all’art. 35 del TUAF, fino al termine del triennio di adeguamento previsto dalla norma.
4) Decorrenze, percentuali e modalità di calcolo degli aumenti della retribuzione giornaliera imponibile. Individuazione del minimo contrattuale giornaliero.
La retribuzione giornaliera, individuata come indicato al par. 3), ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, è aumentata del 30% per l’anno 2007, del 60% per l’anno 2008 e, infine, del 100% per l’anno 2009.
Come disposto nel secondo periodo dell’art. 1, comma 787 citato, il calcolo degli aumenti della retribuzione giornaliera si effettua sulla differenza esistente tra la predetta retribuzione giornaliera imponibile ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Si precisa che il minimo contrattuale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo del differenziale, deve intendersi riferito agli elementi retributivi – desumibili dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine – dati da paga-base, indennità di contingenza e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), trattandosi di un percorso convenzionale di adeguamento.
La percentuale di aumento così determinata, va sommata alla retribuzione giornaliera imponibile già stabilita dai citati decreti ministeriali.
Si fornisce, di seguito, uno schema del procedimento di calcolo per la determinazione della retribuzione giornaliera imponibile secondo il disposto della norma.
Minimo Contrattuale giornaliero (paga base + E.D.R. + indennità di contingenza) – Retribuzione giornaliera imponibile ex DM = Differenza retributiva
30% della differenza retributiva di cui al punto 1 (anno 2007)
Retribuzione giornaliera imponibile ex DM + 30% differenza retributiva =
Retribuzione giornaliera imponibile adeguata ex art. 1 c. 787 (anno 2007)
5) Contribuzioni versate su retribuzioni superiori a quelle convenzionali. Efficacia
Il terzo periodo dell’art. 1, comma 787, dispone, con efficacia retroattiva, che le contribuzioni versate nei periodi antecedenti all’entrata in vigore della norma (1° gennaio 2007) su retribuzioni superiori a quelle convenzionali ex DM restano acquisite alle gestioni previdenziali.
Pertanto, con riferimento ai contributi versati fino al 31 dicembre 2006, le cooperative interessate non hanno titolo al rimborso di eventuali differenze contributive a nessun titolo.
La disposizione recata al quarto periodo dell’art. 1, comma 787, consente alle cooperative interessate di continuare a versare, negli anni 2007, 2008 e 2009, i contributi assicurativi e previdenziali sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori soci, purché tali retribuzioni non siano inferiori all’imponibile convenzionale, incrementato degli aumenti percentuali previsti dallo stesso art. 1, comma 787.
L’ultimo periodo dell’art. 1, comma 787, dispone che “La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato”.
6) Applicazione del minimale contrattuale generale ex art. 1, co.1, legge n.389/89
Avuto riguardo alla ratio dell’art. 1, comma 787, legge n. 296/2006, che, come detto in premessa, risponde all’esigenza di pervenire alla equiparazione della contribuzione dovuta per i lavoratori soci a quella dei dipendenti da impresa e tenuto conto della necessità di dare attuazione alla disciplina introdotta dalla legge n. 142/2001, a far tempo dal 1° gennaio 2010, le cooperative interessate saranno tenute ad assolvere gli obblighi contributivi nel rispetto della retribuzione contrattuale, come definita dall’art. 1 co. 1, legge n. 389/89.
Da tale data, pertanto, si intendono superate le previsioni dei decreti ministeriali in materia di retribuzione giornaliera imponibile e di periodo di occupazione media mensile per tutte le cooperative di cui al par. 1).
7) Regolarizzazione contributiva. Istruzioni operative
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007, non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detti periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993, approvata con D.M.7/10/1993 (cfr.circolare n.292 del 23/12/1993).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, senza aggravio di oneri aggiuntivi.
Ai fini della compilazione del modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la regolarizzazione in questione, le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze in più tra le retribuzioni in vigore al 1.1.2007 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese
- porteranno in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, le differenze come sopra determinate, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti in base alle aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti per i relativi periodi di paga
- le retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione saranno riportate nell’elemento
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato 1
Articolo 1, comma 787, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l’attività nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati , ai sensi dell’articolo 35 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l’anno 2007; del 60 per cento per l’anno 2008; del 100 per cento per l’anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E’ fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato.
La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.
Venerdì, 9 Marzo 2007