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Circolare n. 300/C/2001/1640/A/15.1.7.25/1^Div. dell'11 aprile 2001 Ministero dell'Interno

Ricongiungimenti familiari di cittadini somali. - AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Il Ministero degli Affari Esteri, in considerazione della situazione di instabilità politica perdurante in Somalia, ha avviato, con la collaborazione dell’OIM, un progetto volto a rendere possibile il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore dei congiunti di cittadini somali regolarmente soggiornanti in Italia.

Com’è noto, infatti, nonostante la valutazione positiva fatta dalle Questure con il rilascio del nulla osta di competenza, relativo ai requisiti alloggiativi e reddituali dimostrati dal cittadino somalo regolarmente soggiornante in Italia, la procedura di ricongiungimento non poteva concludersi con il rilascio del relativo visto in favore dei familiari, attesa la impossibilità di dimostrare il legame di parentela attraverso la produzione di idonei documenti alla Rappresentanza competente.

Il predetto Dicastero ha, pertanto, dato mandato all’OIM di porre in essere gli accertamenti più adeguati al fine in questione – col ricorso, ad esempio, all’esame del DNA per la dimostrazione del rapporto di filiazione - decidendo di estendere la nuova procedura anche alle istanze di visto già rigettate, per carenza della documentazione di cui sopra.

In vista di un riesame da parte delle Rappresentanze competenti delle richieste di visto per ricongiungimento familiare definite negativamente nell’ultimo triennio, si reputa, tuttavia, necessaria l’emissione di nuovi nulla osta, non potendosi ritenere validi quelli rilasciati in data anteriore a sei mesi, in considerazione dei possibili mutamenti della situazione di fatto che determinò la valutazione positiva delle Questure interessate.

A tal fine, si è convenuto con il Ministero degli Affari Esteri che le Rappresentanze diplomatiche di Nairobi e di Addis Abeba provvederanno a richiedere alle Questure competenti il rilascio di nuovi nulla osta che le SS.LL. avranno cura di accordare con la massima tempestività, previa verifica dell’attuale esistenza, in capo al congiunto regolarmente soggiornante in Italia, delle condizioni e dei requisiti richiesti dagli artt.28 e 29, comma 3, del D.L.vo 286/98. In caso di ricongiungimenti richiesti in favore di figli, si precisa che la minore età degli stessi va verificata con riferimento al momento della prima presentazione delle domande stesse.

Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si richiama l’attenzione sulla necessità che i predetti accertamenti vengano effettuati nel più breve tempo possibile.

IL DIRETTORE CENTRALE Pansa



Mercoledì, 11 Aprile 2001