Circolare n. 300/C/2001/1640/A/15.1.7.25/1^Div. dell'11 aprile 2001 Ministero dell'Interno
Ricongiungimenti familiari di cittadini somali. - AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
Il Ministero degli Affari Esteri, in considerazione della situazione di instabilità
politica perdurante in Somalia, ha avviato, con la collaborazione dell’OIM, un progetto
volto a rendere possibile il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare
in favore dei congiunti di cittadini somali regolarmente soggiornanti in Italia.
Com’è noto, infatti, nonostante la valutazione positiva fatta dalle Questure con il
rilascio del nulla osta di competenza, relativo ai requisiti alloggiativi e reddituali
dimostrati dal cittadino somalo regolarmente soggiornante in Italia, la procedura di
ricongiungimento non poteva concludersi con il rilascio del relativo visto in favore dei
familiari, attesa la impossibilità di dimostrare il legame di parentela attraverso la
produzione di idonei documenti alla Rappresentanza competente.
Il predetto Dicastero ha, pertanto, dato mandato all’OIM di porre in essere gli
accertamenti più adeguati al fine in questione – col ricorso, ad esempio, all’esame del
DNA per la dimostrazione del rapporto di filiazione - decidendo di estendere la nuova
procedura anche alle istanze di visto già rigettate, per carenza della documentazione di
cui sopra.
In vista di un riesame da parte delle Rappresentanze competenti delle richieste
di visto per ricongiungimento familiare definite negativamente nell’ultimo triennio, si
reputa, tuttavia, necessaria l’emissione di nuovi nulla osta, non potendosi ritenere validi
quelli rilasciati in data anteriore a sei mesi, in considerazione dei possibili mutamenti
della situazione di fatto che determinò la valutazione positiva delle Questure interessate.
A tal fine, si è convenuto con il Ministero degli Affari Esteri che le
Rappresentanze diplomatiche di Nairobi e di Addis Abeba provvederanno a richiedere
alle Questure competenti il rilascio di nuovi nulla osta che le SS.LL. avranno cura di
accordare con la massima tempestività, previa verifica dell’attuale esistenza, in capo al
congiunto regolarmente soggiornante in Italia, delle condizioni e dei requisiti richiesti
dagli artt.28 e 29, comma 3, del D.L.vo 286/98. In caso di ricongiungimenti richiesti in
favore di figli, si precisa che la minore età degli stessi va verificata con riferimento al
momento della prima presentazione delle domande stesse.
Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si richiama
l’attenzione sulla necessità che i predetti accertamenti vengano effettuati nel più breve
tempo possibile.
IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa
Mercoledì, 11 Aprile 2001