Circolare n. 400/A/2006/28/P/12.229.31 del 27 febbraio 2006 Ministero dell'Interno Direzione Centrale dell'Immigrazione e dellaPolizia di Frontiera
Sentenza del 22 settembre 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia per l’annullamento dell’articolo 31, comma 2, del Regolamento di attuazione in materia di immigrazione D.P.R. 31/8/99, n. 394. - OGGETTO: Sentenza del 22 settembre 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-
Venezia Giulia per l’annullamento dell’articolo 31, comma 2, del Regolamento di
attuazione in materia di immigrazione D.P.R. 31/8/99, n. 394.
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA
SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA
Piazza della Repubblica n.15 11100 AOSTA
Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2006 n. 2 è stata pubblicata la sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, del 22 settembre scorso, sul ricorso n. 297/05, per
l’annullamento dell’art. 31, comma 2, del Regolamento di attuazione in materia di immigrazione, D.P.R.
n. 394 del 31.8.99, e successive modifiche ed integrazioni.
La norma regolamentare è stata ritenuta non conforme alla Costituzione, perché fa derivare
automaticamente l’impossibilità, per i lavoratori stranieri di ottenere l’autorizzazione al loro ingresso
per lavoro, dalla semplice denuncia per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. e facendo
gravare sullo straniero innocente le conseguenze di tali denunce nei confronti del datore di lavoro
richiedente, violando in questo modo il principio di ragionevolezza.
Sostanzialmente vengono riprese le motivazioni addotte dalla Corte Costituzionale con sentenza
n. 78 del 18.2.2005 in materia di regolarizzazione.
Ritenendo, infine, che la norma regolamentare impugnata verta in materia di interessi legittimi, e
quindi che la decisione del giudice amministrativo debba essere assunta nell’ambito della giurisdizione
generale di legittimità, il ricorso viene accolto con l’annullamento di entrambi gli atti impugnati, sia la
presupposta norma regolamentare, sia il conseguente atto di diniego del nulla osta del Questore.
Pertanto, le SS.LL. nell’esprimere il parere di competenza in materia di nulla osta all’ingresso
per lavoro, non dovranno più valutare i requisiti previsti dall’art. 31, comma 2, D.P.R. 394 e successive
modifiche.
IL DIRETTORE CENTRALE
Piscitelli
Lunedì, 27 Febbraio 2006