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Circolare n. DGRUERI/VI / I.3.b.a/ 5719 / P del 17 aprile 2007 Ministero della Salute Dipartimento della prevenzione e della comunicazione

Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle recenti Direttive emanate dal Ministero dell’Interno. - Agli Assessorati Regionali alla Sanità

Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province autonome di Trento e Bolzano Loro sedi

OGGETTO: Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle recenti Direttive emanate dal Ministero dell’Interno.

Con riferimento all’oggetto si ritiene utile fornire, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti, i seguenti chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari, per le fattispecie di seguito rappresentate.

PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTIVITA’ DI LAVORO SUBORDINATO


Il Ministero dell’Interno con la Direttiva del 20 febbraio 2007, afferma, in materia di diritti dello straniero, che, nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il lavoratore straniero può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, sulla base di specifiche condizioni previste dalla Direttiva stessa. Lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato comporta il diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 286/98.

Ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, lo straniero deve esibire la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciata dall’Ufficio Postale abilitato.

FASE DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO


Il Ministero dell’Interno con la Direttiva del 5 agosto 2006 afferma che nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, gli stranieri continuano a godere dei diritti conseguenti alla piena legittimità del relativo permesso di soggiorno, sulla base di specifiche condizioni.

Tale Direttiva rafforza la piena legittimità alla conservazione all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale espressamente prevista dall’art. 39 del D.P.R. 334/04 che sostituisce il primo periodo del comma 4 dell’art. 42 del D.P.R. 394/99 e che testualmente recita: “L’iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno”.

Ai fini della conservazione dell’iscrizione gli stranieri devono esibire la ricevuta dell’istanza di rinnovo, compilata su modello a lettura ottica che sostituisce il cedolino rilasciato dalle Questure. Infatti, a decorrere dall’11 dicembre 2006, la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stata trasferita agli uffici abilitati di Poste italiane che fa da tramite con le Questure. La ricevuta rilasciata dalle Poste ha lo stesso valore e gli stessi effetti del cedolino rilasciato a suo tempo dalle Questure.

L’iscrizione decade in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

MINORI STRANIERI ADOTTATI O IN AFFIDO A SCOPO DI ADOZIONE


Il Ministero dell’Interno ha emanato congiuntamente con il Ministero delle Politiche per la Famiglia, in data 21 febbraio 2007, la Direttiva che stabilisce che non è più richiesto il permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.

Il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione ha diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 34 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 286/98. L’iscrizione avviene con le stesse modalità previste per la prima iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del minore italiano (documento d’identità del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore).

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
F.to Dott.ssa Stefania Ricci



Martedì, 17 Aprile 2007