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Messaggio n. 12712 del 21 maggio 2007 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Oggetto: assegno di maternità di base concesso dai Comuni in favore di cittadine extracomunitarie rifugiate politiche - A seguito della richiesta di chiarimenti pervenute da diverse Sedi in merito al riconoscimento del diritto all’assegno di maternità di base ex art. 74 del D.Lgs.151/2001 (già art. 66 della L. 448/1998), in favore delle cittadine extracomunitarie rifugiate politiche si evidenzia quanto segue.

E’ noto che, secondo quanto disposto dal comma 1 del citato art. 74 e dall’art. 10 del d.p.c.m. 452/2000, l’assegno di maternità di base viene concesso dai Comuni in favore delle madri cittadine italiane o comunitarie ovvero extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno.

Con nota del 15.07.2005 inviata all’ANCI, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra (ratificata con L. 722/1954), previo parere favorevole espresso della Direzione Generale per l’Immigrazione e dal Ministero dell’Interno – ha ritenuto che, ai fini della concessione dell’assegno di maternità, le cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche debbano essere equiparate alle cittadine italiane;
conseguentemente, fermi restando gli altri requisiti di legge, le rifugiate politiche possono accedere al beneficio in esame anche se non in possesso della carta di soggiorno.

Per completezza espositiva, si evidenzia infine che, con la medesima nota, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto non estensibile in favore dei cittadini rifugiati politici l’assegno “per il terzo figlio” ex art. 65 della L. 448/1998;
in merito si rinvia integralmente a quanto esposto nella circolare n.62 del 06.04.2004 riguardante anche il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare in favore della categoria in esame.

IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

GOLINO



Lunedì, 21 Maggio 2007