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Circolare D.G.I.E.P.M. Uff. VI - Centro Visti del 29 novembre 2006 Ministero degli Affari Esteri

Visti d'ingresso per ricongiungimento familiare e familiare al seguito. Procedura di validazione - Ministero dell'Interno: Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Roma

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo Roma

Dipartimento della Pubblica Sicurezza Roma

Direzione Centrale dell'Immigrazione e Polizia delle Frontiere Roma

OGGETTO: Visti d'ingresso per ricongiungimento familiare e familiare al seguito. Procedura di validazione.

A distanza ormai di un anno e mezzo dalla effettiva entrata in vigore delle modifiche apportate al nuovo regolamento d'attuazione (D.P.R. 334/2004) della legge nazionale in materia d'immigrazione, si rende necessario fare il punto sull'innovativo procedimento della "validazione ai fini del ricongiungimento familiare", dallo stesso introdotto e posto a carico delle nostre Rappresentanze diplomatiche-consolari.

La tematica costituirà probabilmente oggetto di una più generale revisioni delle norme ora vigenti. Nel frattempo, però, si rende assolutamente necessario impartire definitive istruzioni agli Uffici Visti all'estero, chiamati quotidianamente a confrontarsi con richieste - da parte di utenti stranieri, ma anche Uffici italiani - non perfettamente consone a quanto stabilito dalle disposizioni fino ad ora vigenti.

In osservanza dunque di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1 e 2 del D.P.R. 394/1999, modificato dal D.P.R. 334/2004, si sta provvedendo ad impartire nuove istruzioni in materia alla rete diplomatico-consolare, che di seguito si riassumono e delle quali si sarà grati a codesto Dicastero se vorrà informarne anche le Questure e gli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

- Gli Uffici Visti hanno finora seguito la prassi di accettare istanze di validazione ai fini del ricongiungimento familiare presentate da cittadini italiani, in favore dei propri congiunti, con l'obbiettivo di garantire un univoca chiave di lettura per gli Uffici italiani, in una prima fase di applicazione e nell'ambito di uno sforzo collaborativi con codesta Amministrazione. Tuttavia, tenuto conto anche delle ormai numerose pressioni che continuano ad esercitare sugli Uffici Visto all'estero molti studi legali italiani,che sostengono l'irregolarità della pretesa validazione nei procedimento di ricongiungimento che coinvolgono cittadini italiani (comunitari) Ambasciate ed i Consolati italiani all'estero accetteranno ora unicamente istanze presentate, così come disposto dall'art. 6 del D.P.R. 394/1999, dai soggetti di cui all'art. 28, c.1 del TU 286/1998 (cittadini stranieri), in favore dei congiunti di cui all'art. 29, c.1, mentre non saranno più accolte istanze di validazione presentate dai cittadini comunitari, in favore dei quali trovano applicazione norme più favorevoli (art. 28, c.2 del TU 286/1998);

- allo stesso tempo, nel rispetto di quanto previsto, dallo stesso art. 6 del D.P.R. 334, le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane accetteranno esclusivamente istanza di "validazione ai fini del ricongiungimento familiare" presentate per la successiva richiesta di nulla-osta presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione, mentre non saranno invece recepite istanze di validazione presentate (da cittadini italiani, comunitari o stranieri) ai fini del riconoscimento di eventuali "coesioni familiari" da effettuarsi direttamente in Territorio Nazionale. Tali richieste, rappresentano ormai la gran parte del carico di lavoro per alcuni Uffici Visti (soprattutto per quelli dove più alta è la presenza di cittadini italiani, o divenuti tali), e costituiscono un insostenibile appesantimento delle procedure, proprio a danno di quelle istanze di validazione invece necessarie;

- la minore età dei figli ricongiungendi dovrà essere dagli stessi posseduta all'atto della presentazione (o al momento della richiesta di appuntamento per la presentazione, anche agli eventuali "call center") dell'istanza di "validazione" dell'atto di nascita straniero all'Ufficio Visti;

- essendo ormai trascorsi 6 mesi dall'avvio dei collegamenti telematici con il Ministero dell'Interno e gli Sportelli Unici per l'Immigrazione, i nulla-osta rilasciati dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione saranno d'ora in avanti accettati dagli Uffici Visti solo se trasmessi telematicamente.

Per quanto attiene i nulla-osta invece emessi dalle Questure che operano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, si informa gli Uffici Visti - onde poter rispettare i tempi stabiliti dall'art. 6, c.5 del D.P.R. 394/1999 per il rilascio del visto di ricongiungimento familiare - potranno accettare domande di visto solo in presenza di nulla-osta trasmessi direttamente via fax dalle stesse Questure.

Si sarà grati al Dipartimento Pubblica Sicurezza se vorrà impartire istruzioni in tal senso;

- al tempo stesso, le Rappresentanze diplomatiche-consolari istruiranno, d'ora in avanti, richieste di visto di ingresso per "famiglie al seguito" o per "ricongiungimento familiare" in favore di congiunti di cittadini stranieri, solo in presenza di nulla-osta rilasciati dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione a fronte di documentazione regolarmente "validata" dagli Uffici Visti, mentre non possono più essere accolte - come invece avvenuto fino ad ora - istanze corredate da nulla-osta non emessi nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di immigrazione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Direttore Generale per gli italiani all'Estero e le Politiche Migratorie

Amb. Adriano Benedetti



Mercoledì, 29 Novembre 2006