Giovedì, 21 Novembre 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Circolare n. 45 dell ' 8 agosto 2007 Ministero dell'Interno

Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea - Prot. n. 200708014-15100/14865

CIRCOLARE N. 45

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 T R E N T O

- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA – Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubblica n. 15 11100 A O S T A

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I

- ALL’UFFICIO DI GABINETTO S E D E

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere

- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE S E D E

- ALL’ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE Via Cavour n. 6 00184 R O M A

- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)

OGGETTO: Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea.

In relazione al decreto legislativo indicato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a taluni aspetti della disciplina sul diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea.

1) Attestazioni di soggiorno.

L’articolo 9 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede che all’iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione consegua il rilascio di un’“attestazione contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta”.

L’attestazione non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha il diverso scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento da parte del cittadino dell’Unione europea, dell’obbligo d’iscriversi all’anagrafe, secondo le modalità indicate nel decreto legislativo in argomento.

Gli allegati 1 e 2 costituiscono i modelli che è possibile utilizzare ai fini di attestare, rispettivamente, l’avvenuta domanda d’iscrizione anagrafica di cittadini dell’Unione e l’avvenuta iscrizione degli stessi. Il primo attestato deve essere consegnato dall’ufficiale d’anagrafe al momento della domanda d’iscrizione, il secondo attestato va rilasciato a seguito dell’avvenuta iscrizione anagrafica.

Nella ipotesi in cui il cittadino dell’Unione sia già iscritto nel registro della popolazione residente, e quindi non sia necessario verificarne la dimora abituale, sarà possibile consegnare direttamente l’attestato di cui all’allegato 2, previa verifica dei requisiti (attività lavorativa, disponibilità economica ecc…).

Rimane fermo che alla maturazione del diritto di soggiorno permanente, su richiesta dell’interessato andrà consegnato il relativo attestato, di cui si allega il modello di riferimento (ALL.3).

4) Diritto di soggiorno per motivi di lavoro.

L’iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita un’attività lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro.

Sono vari i documenti idonei a dimostrare la qualità di lavoratore. A tale proposito, si indicano i seguenti:

in caso di lavoro subordinato, è possibile esibire l’ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all’INPS, ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l’impiego) o la ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all’INAIL dello stesso.

I cittadini dei Paesi neocomunitari dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione nei settori diversi dai seguenti: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale.

Il nulla osta non andrà richiesto a coloro che al gennaio 2007 erano già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Ciò in quanto il requisito del nulla osta è stato introdotto a partire da quella data in relazione ai nuovi ingressi in Italia, per lavoro, di cittadini provenienti dai Paesi neocomunitari.

In caso di lavoro autonomo, sarà sufficiente il certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, ovvero l’attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda l’esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale.

Il diritto di soggiorno riguarda anche il lavoratore comunitario distaccato. Per l’iscrizione anagrafica occorrerà acquisire la dichiarazione della filiale italiana della casa madre.

5) Posizione dei cittadini dell’Unione già iscritti all’anagrafe in applicazione della circolare n. 38/2006.

Con circolare del Ministero dell’interno n. 38/2006 erano stati anticipati, ai soli fini anagrafici, gli effetti della Direttiva Comunitaria 2004/38/CE, nel senso di consentire l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari anche senza l’esibizione della carta di soggiorno.

Ciò posto, i cittadini comunitari che, sulla base di tale disposizione, sono stati iscritti all’anagrafe senza esibire la Carta di soggiorno, se non ancora in possesso di tale titolo, dovranno recarsi all’Ufficio d’anagrafe con la ricevuta della domanda di Carta di soggiorno ed autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007, come già indicato nel punto 8 della circolare del Ministero dell’interno n. 19/2007.

Qualora tali soggetti non abbiano fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno produrre la documentazione indicata dal decreto legislativo.

In entrambe le ipotesi menzionate, l’iniziativa d’integrare la propria iscrizione anagrafica deve essere degli stessi interessati.

Per quanto riguarda i cittadini comunitari nei confronti dei quali il procedimento d’iscrizione anagrafica, avviato prima dell’11 aprile u.s., non è ancora concluso, se questi hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno esibire la relativa ricevuta e procedere all’autodichiarazione delle condizioni di soggiorno. Se essi non hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno esibire la documentazione indicata nel decreto legislativo.

Alla presente circolare è allegata la dichiarazione sostitutiva finalizzata alla dichiarazione della disponibilità economica di cui all’art. 9, c. 3, lett. b) e c).

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig. ri sindaci il contenuto della presente circolare, pubblicata sul sito internet del Ministero dell’interno.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Porzio)


Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4



Mercoledì, 8 Agosto 2007