Circolare n. 2 del 03 aprile 2003 Ministero dell'Interno Dipartimento delle Libertà Civili
Emersione lavoro irregolare di extracomunitari. Cessazione dell'originario rapporto di lavoro - Oggetto: Emersione lavoro irregolare di extracomunitari. Cessazione dell’originario rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di regolarizzazione. Instaurazione nuovo rapporto di lavoro.
Come già noto alle SS.LL., risulta che molti extracomunitari in attesa di regolarizzazione, per i quali sì è interrotto il rapporto di lavoro originario prima della conclusione della procedura di regolarizzazione, hanno l’opportunità di instaurare nuovi rapporti lavorativi con un diverso datore di lavoro, disponibile ad assumere i suddetti stranieri, sopperendo in tal modo allo stato di disoccupazione creatosi.
Allo scopo, quindi, di evitare che si instaurino di fatto rapporti di lavoro irrego1ari, secondo procedure non previste dalla normativa vigente, nonché per venire incontro alle obiettive esigenze dei lavoratori stranieri licenziati o comunque rimasti senza lavoro - spesso facili preda della criminalità – d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Po1itiche Sociali si è ritenuto di stabilire specifiche modalità procedurali da applicare a1le fattispecie in esame, onde agevolare i relativi adempimenti.
A tal fine, le SS.LL. predisporranno -nel1’ambito dello sportel1o polifunzionale - una apposita postazione dedicata, presso la quale trattare le pratiche in parola, secondo la seguente procedura:
1. il nuovo datare di lavoro, che intende assumere lo straniero in via di regolarizzazione, dovrà darne comunicazione scrittaalla Prefettura competente, indicando il numero della cedola dell’assicurata postale relativa alla istanza presentata a suo tempo a favore dello stesso straniero;
2. la suddetta pratica di regolarizzazione dovrà essere prioritariamente esaminata, richiedendone la trasmissione al Centro Servizi delle Poste Italiane nel caso in cui non sia ancora pervenuta in Prefettura; in particolare, dovrà essere accertata la sussistenza, o meno, dei requisiti richiesti per il suo accog1imento;
3. accertata la sussistenza dei predetti requisiti, dovrà procedersi alla convocazione del nuovo datore di lavoro assieme al lavoratore straniero, affinché possa essere stipulato il nuovo contratto di soggiorno per lavoro e rilasciato il relativo permesso di soggiorno - della durata di un anno - presso la postazione dedicata.
Pur nella considerazione che la descritta procedura comporterà un maggiore carico di lavoro degli sportelli polifunzionali, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. perché si possa venire incontro in tal modo, alle, esigenze sia dei nuovi datori di lavoro che dei lavoratori stranieri che hanno perso il posto di lavoro nelle more della procedura di regolarizzazione, i quali potranno così definire il nuovo rapporto lavorativo con modalità procedura1i agevolate.
Il Capo Dipartimento Dott.ssa A. Maria D’ascenzo
Giovedì, 3 Aprile 2003