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Circolare n. 200717292 del 2 novembre 2007 Ministero dell'Interno

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale di cittadini comunitari. - Ai Sigg. Prefetti della Repubblica Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta

OGGETTO: disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale di cittadini comunitari.

Con decreto legge n. 181, in data 1 novembre 2007, pubblicato sulla G.U. 225 del 2 novembre 2007, sono state introdotte talune modifiche alla disciplina dell'allontanamento dei cittadini comunitari, contenuta nel decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla stessa direttiva europea che, pur riconoscendola libera circolazione quale libertà fondamentale dei cittadini dell'Unione prevede, in talune ipotesi, restrizioni all'esercizio di tale diritto, il decreto legge in parola è volto ad assicurare celerità ed affettività all'esecuzione degli allontanamenti dei cittadini comunitari, quando nei loro confronti siano stati adottati tali provvedimenti per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero,, per la cessazione delle condizione che determinano il diritto di soggiorno.

La nuova disciplina modifica le disposizioni contenute negli articoli 20, 21 e 22 del sopraccitato decreto legislativo e, con un articolo aggiuntivo (20 bis), stabilisce che rimangono di competenza del Ministro dell'Interno i provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico (art. 20, comma 7) in analogia a quanto disposto per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 268/1998 (concernente norme sulla disciplina dell'immigrazione e disposizioni sulla condizione degli stranieri), così come i provvedimenti per motivi relativi alla sicurezza dello Stato e nei confronti dei minori e dei comunitari soggiornanti sul territorio nazionale nei precedenti dieci anni, mentre attribuisce al Prefetto la competenza all'adozione dei relativi provvedimenti per motivi di sicurezza pubblica (art. 20, comma 7 bis).

Il Prefetto competente per territorio provvede con atto motivato, notificato all'interessato, in cui sono indicate le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a tre anni.

Nel provvedimento è fissato anche il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

Al comma 7 ter dell'art. 20, vengono definiti i motivi imperativi di sicurezza pubblica indicati come tali quando il comportamento del comunitario o del suo familiare è tale da compromettere la dignità umana o i diritti fondamentali della persona umana, ovvero l'incolumità pubblica e rende, quindi, la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.

In armonia con la direttiva comunitaria, per questa ipotesi, così come nel caso di allontanamento per motivi che mettono a repentaglio la sicurezza dello Stato, è disposta dal Questore l'esecuzione immediata del provvedimento (art. 20, comma 7 bis).

La stessa norma, quando l'allontanamento è dettato da motivi imperativi di pubblica sicurezza, richiama l'applicazione della disposizione de cui all'art. 13, comma 5 bis, del citato decreto legislativo n. 286/1998 che prevede la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera da parte del giudice di pace.

Al comma 8 del medesimo art. 20, nel rientro nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso, viene trasformato, da contravvenzioni in delitto, ed è punito con la reclusione fino a tre anni.

L'art. 20 bis, regolamenta i casi in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento, per motivi di imperativi di pubblica sicurezza, è sottoposto a procedimento penale. La disposizione rinvia alla disciplina dettata dal Testo unico n. 286/1998 per cittadini di Paesi no appartenenti all'Unione Europea, che si basa sulla richiesta del nulla osta alla competente autorità giudiziaria, che deve rilasciarlo, entro 15 giorni.

Nelle more del rilascio, il cittadino comunitario suscettibile di espulsione può essere trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui all'art. 14 del sopraccitato Testo Unico.

Allo scopo di garantire efficacia al provvedimento di allontanamento del cittadino dell'Unione, quanto vengono a mancare le condizioni che ne determinano il soggiorno sul territorio nazionale, l'art. 21 del decreto legislativo n. 30/2004, come novellato, prevede che unitamente al provvedimento di allontanamento venga consegnata all' interessato una attestazione di ottemperanza all'allontanamento - secondo un modello stabilito con decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri in via di emanazione - che il destinatario deve presentare al Consolato italiano del suo Paese di cittadinanza.

L'inosservanza della consegna dell'attestazione, comporta la sanzione, a carico del cittadino dell'U.E., che sia stato individuato sul territorio nazionale, dell'arresto da uno a sei mesi e di un'ammenda da 200 a 2000 euro.

Il decreto legge in commento, modifica, infine, la disciplina dei ricorsi prevista dall'art. 22 del decreto legislativo n. 30/2007 per adeguarla alle novità introdotte in materia di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Ferma restando la possibilità di presentare ricorso avverso il provvedimento di allontanamento, l'efficacia dello stesso non è sospesa qualora sia stato disposto per motivi di sicurezza dello Stato o per ragioni imperative di pubblica sicurezza.

Il provvedimento normativo è finalizzato, nel suo complesso, a rendere più celeri le procedure di allontanamento dal territorio nazionale di quelle minoranze di cittadini comunitari che non ispirano i propri comportamenti ai principi di integrazione tra gli Stati dell'Unione, rendendosi così responsabili di attività illecite, particolarmente gravi, che determinano allarme sociale.

La loro ulteriore permanenza, pertanto, sul territorio nazionale comporterebbe il rischio di rallentare i processi di integrazione e di danneggiare l'immagine dei loro connazionali che si sono proficuamente inseriti nel contesto sociale del Paese che li ospita.

Le SS.LL. vorranno pertanto esercitare i poteri attribuiti dalla nuova normativa adottando iniziative tali da consentire una pianificazione degli interventi che li rendano idonei ad individuare quei soggetti per i quali i provvedimenti di allontanamento siano adeguatamente motivati.

Vorranno, altresì assicurare un monitoraggio costante delle situazioni a rischio, privilegiando il metodo della sistematicità dei controlli e della continuità dell'azione,senza far ricorso ad interventi accentuati nel numero, che potrebbero inficiare l'efficacia dei provvedimenti adottati.

Nel confidare sulla consueta puntuale applicazione delle presenti direttive, si pregano le SS.LL. di voler fornire cortesi elementi di informazione in ordine alle iniziative adottate nella fase della prima applicazione della norma, con conseguenti valutazioni.

Il Ministro

Decreto Legge n. 181 dell'1/11/2007 G.U. nr. 255 dell'21/11/2007br>
Circolare n. 555/410 del 3 novembre 2007br>



Venerdì, 2 Novembre 2007