Circolare n. 8456 del 23 dicembre 2009
Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo
Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo
Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex L.102/09 . Circolare I.N.P.S. del 9 dicembre 2009. -
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo
Oggetto: Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex L.102/09 . Circolare I.N.P.S. del 9 dicembre 2009.
Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi
Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta
e, p.c. Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali Direzione Generale dell'Immigrazione via Fornovo, n. 8 - Roma
All'I.N.P.S. via Ciro il Grande, 21 - Roma
All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti via del Giorgione n. 159 - Roma
Al Gabinetto del Ministro - Sede
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per l'immigrazione e polizia delle Frontiere - Sede
Di seguito alla precorsa corrispondenza, concernente la procedura in oggetto, si trasmette per opportuna conoscenza, copia della circolare n. 28660 del 9 dicembre 2009 con la quale l'I.N.P.S. ha fornito utili indicazioni relative ad alcune problematiche connesse alla presentazione delle domande d'emersione ex L. 102/09 .
Con l'occasione, si informa che sono pervenute a questa Direzione Centrale alcune segnalazioni riguardanti casi di impossibilità documentata del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per Immigrazione.
Al riguardo, si conferma che, in tali ipotesi, il coniuge, i figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado potranno sottoscrivere il contratto di soggiorno per conto del proprio congiunto, ai sensi dell' art. 4 del DPR 445/2000 , relativo agli impedimenti alla sottoscrizione da parte dell'interessato a sottoscrivere.
Nel caso in cui, invece, a firmare il contratto di soggiorno dovesse provvedere un soggetto diverso da quelli sopra indicati, si potrà far ricorso, oltre che ad apposita procura notarile, anche a delega o mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.
Infine, si precisa che nell'ipotesi in cui sia necessario procedere al cumulo dei redditi per poter regolarizzare una colf, si potrà intendere per nucleo familiare non soltanto quello configurato dalla vigente normativa, ossia i familiari che hanno la medesima residenza, ma anche, secondo quanto concordato con il Ministero del Lavoro, la cd. "famiglia anagrafica", così come definita dall' art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 che intende per famiglia anagrafica un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e, nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Mercoledì, 23 Dicembre 2009