Risoluzione n. 279/E del 4 ottobre 2007 Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Imposta di bollo su iscrizione anagrafica per attestazione diritto di soggiorno - Prot. 2007/138604
OGGETTO: Istanza di interpello– Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ministero dell’Interno – Trattamento ai fini dell’imposta di bollo
dell’attestato di iscrizione anagrafica e dell’attestato di soggiorno
permanente rilasciati ai cittadini comunitari ed ai loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
europea - Istanza presentata il 01/06/2007 – D.Lgs. n. 30 del 2007
Con l’interpello in oggetto, concernente l’applicazione dell’imposta di
bollo sulle attestazioni d’iscrizione anagrafica e di soggiorno permanente, il
Ministero dell’Interno ha esposto il seguente:
QUESITO
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento della direttiva
comunitaria del 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE, prevede che i cittadini
dell’Unione europea, per soggiorni superiori a tre mesi nel territorio nazionale,
hanno l’obbligo d’iscriversi all’anagrafe, dimostrando il possesso di determinati
requisiti ai quali è subordinato il diritto di soggiorno (svolgimento di un’attività
lavorativa; disponibilità di risorse economiche sufficienti; ecc.).
Il procedimento d’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione si
conclude con il rilascio del relativo attestato che deve contenere il nome,
l’indicazione della dimora dell’interessato e la data della richiesta d’iscrizione.
L’attestato viene consegnato all’interessato a seguito della verifica della
dimora abituale e della sussistenza delle condizioni di soggiorno richieste ai
cittadini dell’Unione.
Dopo 5 anni di soggiorno regolare e continuativo il cittadino dell’Unione
e il suo familiare maturano il diritto di soggiorno permanente, che consente di
soggiornare in Italia a prescindere dal possesso delle condizioni di soggiorno
previste dal decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30.
La condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente é anch’essa
documentata da un attestato che l’interessato ha facoltà di richiedere al Comune.
Ciò premesso, il Ministero interpellante chiede di conoscere il trattamento
tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, ai seguenti documenti (e
relative istanze) rilasciati dal Comune:
• attestato di iscrizione anagrafica;
• attestato di soggiorno permanente.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante fa presente, preliminarmente, che l’articolo 25 della direttiva
comunitaria 2004/38/CE stabilisce che i documenti di cui si tratta sono rilasciati
a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente quella richiesta
ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti analoghi.
Viene altresì rappresentato che il decreto legislativo n. 30 del 2007, agli
articoli 10 e 17, ha previsto il rilascio gratuito - fatto salvo il rimborso del costo
degli stampati e del materiale usato – della ‘carta di soggiorno’ e della ‘carta di
soggiorno permanente’ per i familiari del cittadino comunitario non aventi la
cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea.
Ciò premesso, ad avviso dell’interpellante, nel caso in esame possono
prospettarsi le seguenti soluzioni:
1) esenzione dall’imposta di bollo: detta soluzione interpretativa si fonda
sulla considerazione che gli attestati di iscrizione anagrafica e di
soggiorno permanente hanno natura dichiarativa e non costitutiva di un
diritto; inoltre non è fatto alcun obbligo al cittadino comunitario di dotarsi
dell’attestato di soggiorno permanente, la cui richiesta è meramente
facoltativa;
2) assoggettamento all’imposta di bollo: detta soluzione interpretativa
discende dall’assimilazione dei predetti attestati ai certificati rilasciati
dalla pubblica amministrazione. Quest’ultima soluzione potrebbe essere
adottata qualora il principio della gratuità, introdotto dagli articoli 10 e 17
del D.Lgs. n. 30 del 2007 per il rilascio delle carte di soggiorno ai
familiari di cittadini dell’Unione, non dovesse ritenersi applicabile anche
ai documenti aventi analogo rilievo rilasciati ai cittadini dell’Unione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante la “Disciplina dell’imposta di
bollo”, all’articolo 3 della tariffa stabilisce che è dovuta, fin dall’origine,
un’imposta nella misura di € 14,62 per le “… istanze … dirette agli uffici e agli
organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni, … tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento
amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
Il successivo articolo 4 della medesima tariffa prevede un uguale
trattamento per gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello
Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, … rilasciati … a coloro che ne
abbiano fatto richiesta.”.
Ciò posto, per stabilire il corretto trattamento tributario, ai fini
dell’imposta di bollo, da applicare al caso in esame, é necessario procedere
all’individuazione della natura che rivestono l’attestato di iscrizione anagrafica e
quello di soggiorno permanente.
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ha dato attuazione alla
direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri.
In particolare, l’articolo 9 del decreto legislativo medesimo prevede al
primo comma che: “Al cittadino dell’Unione che intenda soggiornare in Italia, ai
sensi dell’art. 7, per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24
dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223”. Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che:
“…l’iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall’ingresso ed é
rilasciata immediatamente una attestazione contenente l’indicazione del nome e
della dimora del richiedente…”.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del medesimo decreto legislativo “Il
cittadino dell’ Unione che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per
cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non
subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13”, ed in forza di
quanto previsto dall’articolo 16 del medesimo decreto “A richiesta
dell’interessato il comune di residenza rilascia al cittadino di uno stato membro
dell’Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del
diritto di soggiorno permanente…”.
In sede di commento della predetta normativa, il Ministero dell’Interno,
con la circolare n. 19 del 6 aprile 2007, ha affermato che “Il cittadino
dell’Unione che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi
è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente. Nei confronti del
cittadino dell’Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico. Al
momento della richiesta di iscrizione viene rilasciata all’interessato
un’attestazione …”.
La predetta circolare del Ministero dell’Interno ha, altresì, precisato che
“Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente e in via continuativa,
per cinque anni, nel territorio nazionale acquisisce un diritto di soggiorno
permanente. “…Per i soli cittadini dell’Unione, la relativa attestazione è
rilasciata dal comune di residenza entro 30 giorni dalla richiesta
dell’interessato…”.
Dal quadro normativo sopra delineato emerge, quindi, che ai cittadini
dell’Unione che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, si
applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il regolamento anagrafico della
popolazione residente approvato con d.P.R. n. 223 del 1989.
Atteso ciò, va rilevato che nell’istanza di interpello in esame,
relativamente all’attestato di iscrizione anagrafica, il Ministero dell’Interno fa
presente che “…non esiste un analogo documento previsto per l’iscrizione
anagrafica dei cittadini italiani o stranieri, ai quali estendere in via analogica il
regime fiscale”.
Al riguardo, si ritiene che la circostanza che nell’ordinamento italiano non
sia rinvenibile un attestato che contenga, contemporaneamente, tutte le
informazioni che si ritrovano nell’attestato di iscrizione anagrafica – circostanza,
quest’ultima, riferibile anche all’attestato di soggiorno permanente - non rileva ai
fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, in quanto tali certificazioni sono
riconducibili “agli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello
stato, delle regioni, delle province, dei comuni,…rilasciati… a coloro che ne
abbiamo fatto richiesta...”, di cui all’articolo 4 della Tariffa del d.P.R. n. 642 del
1972 sopra citato, e, in quanto tali, scontano l’imposta di bollo fin dall’origine,
nella misura di Euro 14,62.
L’eccezione formulata dal ministero istante, circa la possibilità di
estendere ai documenti in esame la previsione normativa di cui all’articolo 17,
comma 3 del D.Lgs. 30 del 2007, che dispone il rilascio gratuito della ‘carta di
soggiorno permanente dei familiari’, si formulano le seguenti osservazioni.
La Direttiva comunitaria n. 2004/38/CE ha previsto che ‘l’attestato di
iscrizione anagrafica’, il ‘certificato di soggiorno permanente’, la ‘ricevuta della
domanda di una carta di soggiorno di familiare’ e la ‘carta di soggiorno
permanente’ “…sono rilasciati a titolo gratuito o dietro versamento di una
somma non eccedente quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio di
documenti analoghi” (articolo 25, comma 2).
Il legislatore nazionale, nel recepire la sopra indicata direttiva con il citato
decreto n. 30 del 2007 ha previsto, per i familiari del cittadino comunitario non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, il rilascio gratuito della ‘carta di
soggiorno’ e quella di soggiorno permanente “….salvo il rimborso del costo
degli stampati e del materiale usato per il documento” (articoli 10 e 17).
Nulla ha previsto, invece, per quanto concerne l’attestato di iscrizione
anagrafica e l’attestato di soggiorno permanente richiesti da cittadini comunitari.
In ogni caso occorre precisare che il generico concetto di ‘gratuità’,
affermato dall’articolo 25 della direttiva comunitaria n. 38 del 2004 e recepito dal
d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, agli articoli 10 e 17, non integra un’espressa
previsione agevolativa in materia fiscale, ma è finalizzato a non gravare il
cittadino il cittadino del ‘costo del servizio’ che la pubblica amministrazione
sopporta per il rilascio dei documenti richiesti.
A tale riguardo, si osserva che l’Agenzia delle entrate per un’analoga
fattispecie ha specificato che “… con il termine (…).‘gratuitamente’ il legislatore
non ha inteso introdurre esenzioni in materia di imposta di bollo”(cfr.
risoluzione n. 132/E del 13/11/2006).
Pertanto, si ritiene che anche per la ‘Carta di soggiorno’ il regime di
gratuità previsto dalla norma non vale a riconoscerne l’esenzione ai fini
dell’imposta di bollo.
Si osserva, inoltre, che per esenzione si intende un enunciato normativo
che sottrae all’applicazione del tributo ipotesi che dovrebbero esservi soggette in
base alla definizione generale del presupposto. In materia tributaria possono
essere considerate esenzioni solo quelle che il legislatore qualifica e disciplina
espressamente come tali, quale che sia il rapporto logico tra caso esentato e
disciplina generale.
Le esenzioni costituiscono, quindi, previsioni normative di carattere
eccezionale che, proprio per la loro peculiarità, non possono essere applicate per
analogia oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
Del resto, quando il legislatore ha voluto esentare atti o documenti da
qualsiasi tributo lo ha espressamente previsto, come nel caso, ad esempio,
dell’articolo 13 del d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, che prevede ‘l’esenzione da
diritti o imposte per i documenti di espatrio’.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa, non risulta
condivisibile l’interpretazione fornita dal Ministero interpellante, il quale
propone di equiparare il trattamento tributario dell’attestato di iscrizione
anagrafica e dell’attestato di soggiorno permanente, a quello riservato alla ‘carta
di soggiorno’ (artt.10 e 17 d.lgs n. 30 del 2007).
Alla luce, quindi, delle argomentazioni proposte, si precisa che, le
certificazioni oggetto del presente interpello scontano l’imposta di bollo fin
dall’origine, ai sensi del sopra citato articolo 4 della Tariffa del d.P.R. n. 642 del
1972, in quanto, come specificato, esse sono annoverabili tra gli atti e
provvedimenti rilasciati dalla pubblica amministrazione dietro richiesta
dell’interessato.
Di conseguenza, anche le relative istanze, in quanto “…dirette agli uffici e
agli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento
amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”, sono soggette
all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di Euro 14,62 ai sensi
dell’articolo 3 della Tariffa allegata al d.P.R n. 642 del 1972.
Giovedì, 4 Ottobre 2007