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Circolare n. K.78 del 24 dicembre 2001 Ministero dell'Interno Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze Cittadinanza

Legge 14 dicembre 2000, n.379 concernente “Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti in territori appartenuti all’Impero austro-ungarico loro discendenti” - Indirizzi applicativi. - MESSAGGIO

Mittente: D.G.I.E.P.M. – Ufficio III

Numero protocollo: 303/3376

Data: 11 febbraio ’02

Posizione: KB1

Oggetto/Sommario: Legge 14 dicembre 2000, n. 379 concernente: “Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti in territori appartenuti all’Impero austro-ungarico ed ai loro discendenti”. - Indirizzi applicativi.

Riferimento: messaggio di questo Ufficio n. 303/3344 del 26.1.2001.

Urgenza: Urgentissima

Destinatario: A TUTTE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA

Visione: A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI E SERVIZI DEL MAE Destinatario esterno MAE:

Visione esterno MAE: MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE – Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze – Cittadinanza.

Testo:

Si ricorda che in data 20 dicembre 2000 è entrata in vigore la legge in oggetto, la cui applicazione si fonda sulla presentazione di una dichiarazione degli interessati al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana.

Con il messaggio in riferimento era già stato indicato a codeste Rappresentanze di ricevere le dichiarazioni in questione, anche se non corredate della documentazione richiesta, che può essere prodotta anche successivamente. Analoga comunicazione veniva effettuata dal Ministero dell’Interno con circolare telegrafica prot. n. K.78 del 19 febbraio 2001.

Con decreto del Ministro dell’Interno in data 2 marzo 2001 è stata istituita, presso il predetto Dicastero, un’apposita Commissione interministeriale incaricata della valutazione delle succitate dichiarazioni di cittadinanza e dell’esame della relativa documentazione.

In data 24 dicembre 2001 il Ministero dell’Interno, con comunicazione prot. n. K.78, ha emanato direttive applicative concernenti la legge in oggetto di cui in allegato si trasmette copia del testo per opportuna conoscenza. Esse ribadiscono che gli Uffici competenti sono tenuti ad accettare le dichiarazioni di cittadinanza effettuate dagli interessati ed ad iscriverle nei registri di cittadinanza, anche se la relativa documentazione può essere presentata successivamente.

Si richiama, inoltre, l’attenzione di codesti Uffici sulla circostanza che tali dichiarazioni, benché iscritte nei registri di cittadinanza, saranno efficaci, con effetto dal momento della loro presentazione, solo al termine della procedura di riconoscimento, ove favorevole, esperita da parte degli organi centrali competenti. Si attira, altresì, l’attenzione sui documenti richiesti dal Ministero dell’Interno nella sopraindicata comunicazione del 24 dicembre 2001, al fine di predisporre gli elementi necessari all’esame della Commissione.

Firma e funzione: Il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, Min. Plen. Carlo Marsili

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze Cittadinanza


ROMA, 24.XII.2001

Prot.n.K.78

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI - AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA AOSTA

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE - UFFICIO III ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI - UFFICIO I ROMA

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centra1e per i servizi demografici SEDE

OGGETTO: Legge 14 dicembre 2000, n.379 concernente “Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti in territori appartenuti all’Impero austro-ungarico ed ai loro discendenti” - Indirizzi applicativi.

Con circolare p.n. in data 19 febbraio c.a. sono state impartite le prime direttive circa le modalità applicative della legge 14 dicembre 2000, n. 379 concernente “Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti”.

In particolare, gli Ufficiali di stato civile dei comuni di residenza degli interessati o le nostre Autorità diplomatico-consolari per i residenti all’estero sono stati invitati ad accettare le dichiarazioni rese dai soggetti interessati e dai loro discendenti ai sensi dell’art. 1 della legge chiarendo che, benché iscritte nei registri di cittadinanza, le stesse sarebbero state efficaci con effetto “ex tunc” solo al termine della procedura di riconoscimento, ove favorevole, esperita da parte degli Organi centrali competenti.

Non appare superfluo ribadire che destinatari della normativa in argomento sono le persone ed i loro discendenti che risultano emigrate all’estero, ad esclusione della attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920 ed originarie dei territori già appartenuti all’Impero austro-ungarico - costituitosi com’è noto nel 1867 - attualmente facenti parte dello Stato italiano che si identificano con i territori delle attuali provincie di Trento e Bolzano e nella Venezia Giulia, con l’attuale provincia di Gorizia e con quelli già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza dei Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 e di Osimo del 10.11.1975 (v. elenco allegato).

La disciplina in esame indica, pertanto, chiaramente sia i territori di emigrazione, sia l’arco temporale entro cui l’emigrazione ebbe a verificarsi ovvero tra il 25 dicembre 1867, data della costituzione dell’impero austro-ungarico (Ausgleich), ed il 16 luglio 1920, data di efficacia internazionale del Trattato di S.Germano.

Relativamente al termine discendenti deve altresì ritenersi che, in assenza di limitazioni poste dalla legge al grado di parentela, siano da ricomprendervi tutti coloro che dimostrino la discendenza in linea retta dall’avo emigrato all’estero, nell’arco temporale di interesse, originario dei territori indicati.

Inoltre, per l’individuazione degli ulteriori requisiti legittimanti l’applicazione del regime di particolare favore, introdotto dalla nuova legge, si ritiene possa farsi riferimento sia alle disposizioni pattizie, che hanno riguardato i territori presi in considerazione dal testo legislativo, che alla disciplina vigente all’epoca dei fatti giuridicamente rilevanti ai fini dell’acquisto per nascita del nostro status civitatis.

Per quanto concerne le disposizione patrizie, richiamate nel, testo legislativo, si rileva che il Trattato di S.Germano, all’articolo 72, prevedeva per i residenti all’estero, già pertinenti dei territori ceduti all’Italia alla fine della prima guerra mondiale, il diritto di optare per la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volontà. Tale schema procedurale risulta poi confermato nei Trattati di Parigi del 1947 (art. 19) e di Osimo del 1975 (art. 3) con l’espressa indicazione oltre alla detenzione della residenza in quei territori ad una certa data, dell’ulteriore requisito dell’appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.

Inoltre, relativamente ai fatti giuridicamente rilevanti in materia di trasmissione della cittadinanza alla nascita, si osserva che fino al 1° gennaio 1948 le normative che si sono succedute, nel riconoscere lo ius sanguinis, non ne consentivano però la derivazione in via materna.

L’opportunità di attenersi ad un simile quadro di riferimento appare determinata dalla fondata ipotesi che, diversamente, potrebbe delinearsi la illegittimità costituzionale della normativa di che trattasi sotto il profilo del vizio di ragionevolezza delle relative disposizioni e della eventuale disparità di trattamento nei confronti degli altri discendenti di nostri connazionali emigrati all’estero, incorsi successivamente nella perdita del nostro status civitatis.

Peraltro, tenuto conto dell’intricata situazione sotto l’aspetto etnico-linguistico delle aree in questione, il preventivo esame della documentazione da prodursi a corredo delle dichiarazioni di riconoscimento della cittadinanza sarà effettuato dao un’apposita Commissione Intermini-steriale, in analogia alla procedura adottata per i mancati optanti ai sensi dei citati Trattati di Parigi e di Osimo.

La predetta Commissione, istituita con decreto del Ministro dell’Interno del 2 marzo 2001 e composta da Rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, della Giustizia, dell’Università “La Sapienza di Roma e di questo Dicastero, si è riunita in data recente ed ha individuato, in linea di massima, la documentazione sulla base della quale sarà effettuato l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché di quelli ulteriori, come sopra evidenziato, derivanti dal quadro di riferimento ai citati Trattati, con particolare riguardo all’accertamento dell’appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.

Ne consegue che il riconoscimento della cittadinanza sarà effettuato dal Ministero dell’Interno sulla base del preventivo avviso rilasciato dalla predetta Commissione. Al fine, quindi, di acquisire ogni utile elemento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti, i destinatari della disciplina introdotta dalla legge n.379/2000 dovranno produrre presso l’Ufficiale dello stato civile del Comune interessato o presso la competente Autorità consolare italiana, in caso di residenza all’estero, i seguenti documenti:

1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
2) certificato di residenza attuale;
3) documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza nei territori presi in considerazione dalla legge ovvero la discendenza da soggetto originario di tali zone, in quest’ultimo caso andrà esibita idonea documentazione a dimostrazione della nascita e della residenza in quei territori del dante causa;
4) documentazione idonea a dimostrare l’emigrazione nell’arco temporale compreso tra l’anno 1867 ed il 1920 (passaporto o lasciapassare, documentazione attestante il trasferimento o il mantenimento all’estero della residenza nel periodo indicato);
5) certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;
6) attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni, Comunità di italiani presenti nel luogo (estero) di residenza contenente elementi idonei ad evidenziare l’italianità dell’interessato quali i seguenti:

a) livello di notorietà dell’appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano da parte dell’interessato e dei suoi ascendenti;

b) dichiarazione di appartenenza nazionale;

c) data di iscrizione all’organismo che rilascia l’attestazione;

7) ogni altra utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano (ad es. copie autenticate di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana o pagelle scolastiche, corrispondenza familiare ecc.).

Per quanto concerne la ventilata ipotesi che possano essere rese autocertificazioni in luogo dei documenti originali da esibire, da parte degli interessati a corredo delle dichiarazioni, si tiene ad evidenziare che, nei casi in cui si tratti di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, gli stessi non possono rendere dichiarazioni sostitutive della documentazione indicata.

L’Ufficiale dello stato civile ovvero l’Autorità diplomatica o consolare raccolta la dichiarazione mediante l’iscrizione negli appositi registri di cittadinanza, ne trasmetterà copia, unitamente alla documentazione prodotta dall’interessato, a questo Ministero competente ad emanare la comunicazione in ordine alla sussistenza in capo all’interessato o al di lui discendente dei requisiti e delle condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Ove il dichiarante non abbia prodotto, in tutto o in parte, la prescritta documentazione l’Autorità competente ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 lo inviterà a presentarla nel più breve tempo possibile, fissando un congruo periodo di tempo, ferma restando la validità, a tutti gli effetti, della data di presentazione della dichiarazione. Decorso il termine assegnato, in caso di inadempimento la documentazione prodotta, anche se incompleta, verrà comunque inviata.

L’Autorità che ha ricevuto la dichiarazione, i cui effetti sono da ritenersi sospesi fino all’emanazione della comunicazione dell’esito dell’accertamento, nel trasmetterla allo scrivente Ufficio vorrà esprimere il proprio motivato parere in ordine alla sussistenza in capo all’interessato, o al di lui discendente, dei requisiti e delle condizioni richieste per la configurazione del diritto ad ottenere il beneficio invocato.

Per le dichiarazioni rese in Italia, l’Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la comunicazione ministeriale riguardante l’esito dell’accertamento, ne farà annotazione in calce all’atto di nascita del dichiarante, dopo averlo trascritto.

Per le dichiarazioni raccolte all’estero, l’Autorità diplomatica o consolare trasmetterà copia della dichiarazione e della comunicazione dell’esito dell’accertamento ministeriale all’Ufficiale dello stato civile del comune italiano — da individuarsi ai sensi del medesimo art. 26, 1° comma., 2° periodo del D.P.R. n.396 che provvederà alla loro annotazione sull’atto di nascita dell’interessato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici, ai sensi del citato art. 26, 2°comma.

Della definizione di tali incombenze ne verrà data notizia a questo Ministero, alle SS.LL ed alle locali Autorità di P.S.

Si precisa che il riconoscimento della cittadinanza avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata resa, così come previsto dall’art. 15 della legge sulla cittadinanza n.91 del 5 febbraio 1992.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler disporre affinché il contenuto della presente comunicazione venga portato a conoscenza di tutti i Sigg. sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, per l’opportuna informazione circa gli adempimenti di spettanza.

Tornerà gradito un cortese cenno di intesa ed assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to (D’Ascenzo)



MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE Direzione Centrale dei diritti civili, la cittadinanza e le minoranze Cittadinanza

A) TUTTI I COMUNI FACENTI PARTE DELLE ATTUALI PROVINCIE DI TRENTO, BOLZANO e GORIZIA

B) COMUNI RICONOSCIUTI FACENTI PARTI DEL REGNO D’ITALIA IN BAS AL TRATTATO DI RAPALLO DEL 12.11.1920:

la Dalmazia limitatamente alla città ed al Comune di Zara, alle frazioni di Borgo Erizzo, Cerno,

Boccagnazzo ed a parte della frazione di Diclo, l’Istria con le isole di Cherso e Lussino con isole minori, le isole di Lagosta e Pelagosa con gli isolotti adiacenti (artt. 2 e 3 del suddetto Trattato)

VARIAZIONI DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE DI PARIGI DEL 10.2.1947

C) COMUNI PASSATI ALLA JUGOSLAVIA

- Comuni già appartenenti all’antica prov. di Fiume

1 Abbazia 6 Fiume 13 Villa del Nevoso
2 Castel Jablanizza 7 Fontana del Conte
3 Castelnuovo d’Istria 8 Laurana
4 Clana 9 Matteria
5 Elsane 10 Mattuglie
11 Primano

12 Valsanta Marina (già Moschiena)
- Comuni già appartenenti all’antica prov. di Gorizia:

1 Aidussina 13 Idria
2 Bergogna 14 Merna Comeno
3 Cal di Canale 15 Montenero di Idria 24 S. Martino Quisca
4 Canale d’Isonzo 16 Montespino 24 S. Croce di Aidussina
5 Caporetto 17 Opacchiasella 26 S: Lucia d’Isonzo
6 Castel Dobra 18 Plezzo 27 S. Vito di Vipacco
7 Cernizza Goriziana 19 Ranziano 28 Sonzia
8 Chiapovano 20 Rifembergo 29 Tarnova della Selva
9 Circhina 21 Salona d’Isonzo 30 Temenizza
10 Comeno 22 Sambasso 31 Tolmino
11 Gargaro 23 San Daniele del Carso 32 Vipacco
12 Gracova Serravalle 33 Zolla

- Comuni già appartenenti all’antica prov. di Pola

i Albona 12 Gimino 22 Pisino
2 Antignana 13 Lanischie 23 Pola
3 Arsia 14 Lussingrande 24 Portole
4 Barbana d’Istria 15 Lussinpiccolo 25 Rovigno d’Istria
5 Bogliuno 16 Montona 26 Rozzo
6 Brioni Maggiore 17 Neresine 27 Sanvincenti
7 Canfanaro 18 Orsera 28 Valdarsa
8 Cherso 19 Ossero 29 Valle d’Istria
9 Dignano d’Istria 20 Parenzo 30 Visignano d’Istria
10 Erpelle — Cosina 21 Pinguente Visinada
11 Fianona
- Comuni già appartenenti all’antica prov. di Trieste :

1 Bucuie 7 Duttogliario 12 Senosecchia
2 Cave Auremiane 8 Postumia Grotte 13 Sesana
3 Corgnale 9 San Giacomo in Colle 14 Tomadio
4 Cossana 10 San Michele di Postumia 15 Villa Slavina
5 Crenovizza 11 San Pietro del Carso
6 Divaccia San Canziano

- Comuni già appartenenti all’antica prov. di Zara :

1 Zara 2 Lagosta

- Comuni facenti parte della zona B d~ell’ex territorio libero di Trieste ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di Osimo del 10.11.1975:

1 Buie d’Istria 5 Isola d’Istria 9 Umago
2 Capodistria 6 Maresego 10 Verteneglio
3 Cittanova d’Istria 7 Monte di Capodistria 11 Villa Decani 4 Grisignana 8 Pirano

D) COMUNI RESTITUITI ALL’ITALIA IN BASE AL MEDESIMO TRATTATO I OSIMO DEL 10.11.1975 :

1 Duino Aurisina (Diocesi di Gorizia) 3 Muggia (Diocesi di Trieste)
2 Monrupino (Diocesi di Trieste) 4 San Dorligo della Valle (Diocesi di Trieste)
5 Sgonico (Diocesi di Gorizia) 6 Trieste (Trieste)



Lunedì, 24 Dicembre 2001