Circolare n 1092 del 5 marzo 2008 Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
D.Lgs 19/11/2007 n. 251 attuazione della direttiva 2004/83CE recante nome minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta - Ministero dell'Interno-
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE-
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO-
Prot. n. 0001092-
Roma, 5 marzo 2008-
Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi-
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento Trento-
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano Bolzano-
Al Sig. Presidente della Giunta Regione della Valle d'Aosta Aosta-
e, p. c. Al Ministero della Solidarietà Sociale - Dir. Gen. dell'Immigrazione Roma-
Al Gabinetto del Sig. Ministro Sede-
Al Dip. della P.S. - Dir. Centr. dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere Sede-
OGGETTO: Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
recante "attuazione della direttiva 2004/83CE recante nome minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".-
Si informano le SS.LL. che dal 19 gennaio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo in oggetto indicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, che da attuazione alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio in data 29 aprile 2004.-
In particolare, per quanto di competenza, si richiama l'attenzione sull'art. 22 del citato decreto che prevede il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare a favore dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria con le modalità stabilite dall'art. 29 e seguenti del T.U. sull'immigrazione.-
È, pertanto, estesa la possibilità, da Parte degli Sportelli Unici per l'immigrazione, di rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare anche ai possessori del permesso per protezione sussidiaria.-
Detto nulla osta, secondo quanto previsto dal comma 5 dell' art. 34 del D. Lgs. n. 251/2007, potrà essere rilasciato anche ai possessori di permessi di soggiorno per motivi umanitari, prima della conversione del titolo di soggiorno in protezione sussidiaria.
-
Inoltre, ai sensi dell'art. 34, comma 4 la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui si tratta, potrà avvenire soltanto al momento della scadenza del medesimo titolo di soggiorno.-
Il Direttore Centrale-
Mercoledì, 5 Marzo 2008