Circolare n. 5 del 28 marzo 2008 Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direttiva del Sig. Ministro per gli obiettivi e programmi dell'anno 2008 per la gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA. - Con direttiva del Sig. Ministro, datata 22 febbraio 2008
, registrata alla Corte dei Conti il 27 marzo 2008, Reg. n. 3, Fog. n. 250, emanata ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. 20 ottobre 1994 n. 755, recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire UNRRA, sono stati determinati, per l’anno 2008, gli obiettivi generali per la gestione del suindicato Fondo, nell’ambito dei quali sono state individuate le priorità ed i criteri per l’assegnazione dei contributi da destinare ai seguenti interventi:
1. gli interventi rivolti alla integrazione degli immigrati nel contesto sociale e finalizzati alla prevenzione di situazioni e comportamenti a rischio di devianza, abbandono e degrado sociale, che potrebbero incidere sul livello di coesione sociale generando incertezze e perdita di senso di sicurezza nei cittadini e, soprattutto, in quelli appartenenti alle fasce più deboli, maggiormente esposti alle tensioni derivanti dal mancato inserimento dello straniero nel tessuto sociale. In particolare, i progetti dovranno riguardare:
- l’integrazione culturale e linguistica
- la formazione professionale e l’avviamento al lavoro
- il sostegno socio-assistenziale;
2. i progetti per realizzazione o potenziamento dei servizi socio-assistenziali in favore di minori, anziani e disabili.
Nell’attirare l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto della direttiva, allegata in copia, con la presente circolare si forniscono le necessarie indicazioni circa le modalità stabilite per accedere ai finanziamenti sopraindicati ed i requisiti richiesti per i progetti da presentare.
1) DESTINATARI
Come per l’anno 2007 risultano coinvolti nella procedura finalizzata al conferimento dei contributi i Consigli Provinciali Territoriali per l’Immigrazione, essendo stata ad essi affidata la progettazione relativa agli interventi di cui al punto 1) della direttiva.
Pertanto, gli enti pubblici interessati dovranno inviare ai citati Organismi provinciali articolate proposte progettuali che, ove ritenute valide, saranno opportunamente esaminate, elaborate e trasfuse nei progetti che, una volta finanziati secondo le modalità appresso indicate, dovranno essere eseguiti dall’ente proponente.
Per la stessa tipologia di interventi potranno presentare progetti anche gli organismi privati aventi personalità giuridica ovvero regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o con requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore e che svolgano da almeno 5 anni attività rientranti nello specifico settore.
Per gli interventi di cui al punto 2), potranno, invece, produrre progetti – e quindi ottenere il contributo – sia gli organismi privati in possesso dei sopra precisati requisiti, sia gli enti pubblici per i quali si prescinde, in tal caso, dal concorso dei Consigli Provinciali Territoriali per l’Immigrazione.
2) REQUISITI DEI PROGRAMMI
I programmi ben articolati, ed ampiamente descritti nei contenuti, nei costi e negli obiettivi, dovranno espressamente indicare, pena l’esclusione, la tipologia di intervento cui fa riferimento il progetto, il numero dei soggetti destinatari e, in caso di acquisto di mezzi di trasporto, apparecchiature od altri materiali destinati ai servizi, le loro caratteristiche tecniche.
Non saranno ammesse le istanze concernenti progetti la cui attività è stata già eseguita e le relative spese già sostenute, né le istanze i cui progetti prevedono oneri di personale da assumere in pianta stabile. Inoltre non saranno accettate le richieste relative al finanziamento di porzioni di progetti già esistenti.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento citato in premessa, le spese ammesse a finanziamento, in relazione alle due tipologie di interventi previste, sono:
- spese per potenziare i centri socio-assistenziali e riabilitativi, comprese quelle di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione, nonché spese per attrezzature ed arredamenti;
- spese di funzionamento di centri e servizi socio-assistenziali, comprese quelle per apparecchiature, strumentazioni, mezzi materiali e per l’acquisto di mezzi di trasporto o automezzi destinati ai servizi, nonché per il rimborso ad operatori e volontari e per spese di informatizzazione dei servizi, con esclusione di veri e propri oneri di ordinaria gestione.
Infine l’attività progettuale per cui si chiede il contributo deve essere compatibile con i fini istituzionali dell’Ente proponente e nel caso di interventi o lavori strutturali, i progetti devono essere corredati di apposita certificazione, da produrre ai sensi della normativa vigente, ex D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Detta certificazione riguarda l’assolvimento degli adempimenti di legge prescritti da specifiche normative di settore (concessioni, licenze, autorizzazioni di autorità locali etc.).
3) TERMINI E MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO
Per gli interventi di cui al punto 1) della direttiva, i progetti elaborati dai Consigli Provinciali Territoriali per l’Immigrazione dovranno essere trasmessi agli enti proponenti i quali potranno presentare alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo la richiesta di contributi con le modalità appresso specificate e valide per la generalità dei casi.
La domanda redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente deve contenere quanto di seguito specificato:
• tipologia dell’intervento che si intende realizzare, previsto nella direttiva;
• curriculum esperienze nel settore specifico (solamente per gli organismi privati);
• relazione analitica del singolo progetto che si intende realizzare con l’indicazione del finanziamento che si chiede, specificando le risorse proprie ad esso destinate e con l’indicazione delle spese che comporta, supportate obbligatoriamente da idonea documentazione (preventivi di spesa di ditte specializzate, computo metrico, etc.). L’assenza di uno solo dei preventivi determinerà l’esclusione dalla partecipazione al finanziamento.
• attestazione, resa nelle forme dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 45/46, circa la qualità di legale rappresentante dell’ente e la assenza di altri finanziamenti pubblici a sostegno delle attività per le quali viene chiesto il contributo;
• specificazione dell’entità del concorso di risorse finanziarie da parte del richiedente il contributo. Al riguardo si precisa che in caso di interventi o lavori strutturali su immobili, il valore di questi ultimi non può essere considerato quale partecipazione al finanziamento (cofinanziamento).
Inoltre si chiede:
- per gli enti pubblici delibera relativa all’approvazione del progetto;
- per gli enti privati copia conforme dell’atto costitutivo e statuto.
Per entrambi gli Enti si chiede:
- attestazione, da presentare nelle forme di cui sopra, circa la situazione economico-finanziaria dell’ente nell’ultimo triennio con l’indicazione del risultato di esercizio conseguito;
- elenco delle attrezzature possedute o disponibili per svolgere le attività oggetto di contributo;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante, sempre nelle modalità di cui sopra, che attesti di essere in regola con le norme di lavoro e con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- numero del fax cui far pervenire al legale rappresentante eventuali comunicazioni in merito all’erogazione del contributo.
Tutte le autocertificazioni devono essere prodotte facendo esplicito richiamo agli artt. 75 e 76 del summenzionato D.P.R. 445/2000.
Saranno escluse tutte le istanze prive della succitata documentazione.
Per gli enti pubblici si precisa che la delibera summenzionata deve riguardare specificatamente l’approvazione del progetto oggetto di contributo. Si precisa, altresì, che non saranno considerate le determinazioni a firma dei responsabili dei settori.
La domanda inoltre, contenente l’indicazione tassativa per gli enti locali del numero di conto di tesoreria unica, nonché per gli altri organismi del codice fiscale e degli estremi del conto corrente bancario (codice IBAN) o altra forma di accreditamento, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno 2008, pena l’esclusione, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente.
Al riguardo si precisa che non verrà accolta documentazione integrativa trasmessa oltre il termine suindicato.
Il summenzionato Ufficio provvederà ad acquisire il parere del Consiglio Provinciale Territoriale per l’Immigrazione sull’accoglimento delle istanze presentate dagli organismi privati per gli interventi di cui al punto 1) della direttiva, con particolare cura nell’accertamento della validità, della serietà dell’iniziativa proposta e della sua rispondenza ai programmi indicati nella direttiva stessa.
Sulla base degli stessi parametri, il medesimo Ufficio esprimerà il proprio parere in ordine ai progetti relativi agli interventi di cui al punto 2); non formulerà, invece, alcun parere sui progetti predisposti dai Consigli Provinciali Territoriali per l’Immigrazione e presentati, per la richiesta di contributi, dagli enti pubblici.
Esperita la necessaria e rigorosa istruttoria, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo dovrà trasmettere al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, tassativamente entro e non oltre il 30 luglio 2008 l’intero carteggio per i successivi adempimenti di competenza.
4) COMMISSIONE CENTRALE
Viene istituita una Commissione presieduta dal Vice Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e composta da un funzionario prefettizio e da un dirigente di II^ fascia dell’Area I dell’Amministrazione civile dell’Interno, designati dal Capo del Dipartimento medesimo, con il compito di valutare i progetti e di formulare la graduatoria.
Quest’ultima sarà determinata mediante l’applicazione dei seguenti criteri di valutazione:
• Concorso di risorse da parte degli enti ed organismi richiedenti il contributo:
per un cofinanziamento dell’importo progettuale uguale o maggiore:
al 50%.................................punti 40
al 40% ......………………..punti 30
al 30% ..…………………..punti 20
al 20%................................ punti 10
inferiore al 20%..................punti 0
• Qualità delle attività progettuali
fino a punti………………………………………………….…....30
• Valutazione rapporto costo/numero beneficiari dell’intervento
fino a punti……………………………………………………….20
• Strutture ed attrezzature possedute o disponibili per svolgere le attività oggetto di contributo
fino a punti………………………………………………………..10
A parità di punteggio tra organismi privati saranno preferiti gli enti senza scopo di lucro.
La Commissione, esaminati gli atti pervenuti dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove ritenuto necessario, potrà disporre specifici accertamenti prima di decidere sulle istanze.
Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante dell’A.N.C.I..
5) MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’
Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere prive dei requisiti e dei documenti richiesti al precedente punto 2) e 3) risulteranno:
• corredate di progetti formulati in modo generico, non descrittivo o rivolte ad unico destinatario;
• corredate, ove si richieda la deliberazione, di delibere generiche e non riferite temporalmente all’anno 2008 e/o non firmate;
• prive della firma del legale rappresentante;
• non conformi alla tipologia degli interventi indicata nella direttiva del Sig. Ministro.
Inoltre, non verranno esaminate le istanze degli enti che hanno beneficiato, negli anni 2005 e precedenti, di contributi UNRRA e non hanno presentato, entro il 30 maggio 2008, il rendiconto a discarico delle somme percepite.
6) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione e nel limite delle somme disponibili, il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione provvederà ad attribuire i finanziamenti per l’importo richiesto al netto del cofinanziamento, fermo restando il tetto massimo di € 200.000,00.
L’elenco dei beneficiari dei contributi sarà pubblicata sul sito web del Ministero dell’Interno.
7) CONTROLLI E SANZIONI
Di quanto sopra, il responsabile del procedimento provvederà poi a darne comunicazione agli interessati per il tramite delle competenti Prefetture–Uffici Territoriali del Governo.
Le spese finanziate sono soggette, ai sensi dell’art. 7 del succitato regolamento, all’ordinario controllo contabile.
A tal fine i beneficiari dei contributi dovranno tempestivamente comunicare i tempi per la realizzazione del progetto e, successivamente, trasmettere una relazione contenente elementi utili ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti nell’istanza di contributo, corredata da un prospetto analitico delle spese sostenute nonché dalla relativa documentazione giustificativa.
La suddetta documentazione dovrà, comunque, essere trasmessa entro sessanta giorni dall’ultimazione del progetto per il tramite della competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
Nel caso se ne ravvisi la necessità, il Dipartimento potrà disporre accertamenti intesi a verificare l’effettivo e corretto impiego del contributo per le attività programmate, adottando qualora gli esiti di tali accertamenti lo richiederanno, i provvedimenti di revoca e di ripetizione dei contributi a norma di legge.
Nel comunicare che la presente circolare e la direttiva del Sig. Ministro sono immediatamente consultabili sul sito web del Ministero dell’Interno, si invitano le SS.LL. a dare alle stesse opportuna forma di pubblicità e diffusione a livello locale.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(F.to Morcone)
Venerdì, 28 Marzo 2008