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Circolare n.2061/50 del 07 settembre 2003 Ministero dell'Interno Direzione Generale dei Servizi Civili

Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. - Ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza 11-04-2002

7 settembre 2003

MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Prot.n.2061/50
Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di BOLZANO
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta AOSTA
e, p.c.
Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato Sen. Alberto Maritati S E D E
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza S E D E

Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica Loro Sedi Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano Al Sig. Presidente della Giunta Regionale Della Valle d'Aosta Aosta e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Sociali Roma Al Sig. Sottosegretario di Stato Sen. Brutti Sede Al Sig. Sottosegretario di Stato On. Di Nardo Sede Al Sig. Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Sede Prot.n. 3435/50

Roma, 30 agosto 2000

OGGETTO: Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 22, comma i del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Premessa

Con la presente direttiva, al fine dì' assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento nei Centri in oggetto alle finalità di necessaria assistenza ed al pieno rispetto della dignità degli stranieri trattenuti (art. 14, secondo comma del d.lgs. n.286/98), vengono fissati gli obiettivi da perseguire nella individuazione delle strutture da adibire a Centri di permanenza temporanea e assistenza, nonché i principi che ne devono regolare l'attività di gestione.

Criteri generali relativi alla salvaguardia dei livelli di sicurezza e agli aspetti strutturali

Nella ricerca delle aree e degli immobili da destinare a centri di permanenza temporanea ed assistenza, è necessario tener conto ed assicurare strutture in grado di contemperare esigenze tra loro diverse, ma egualmente meritevoli di considerazione.
In particolare occorre una pianificazione territoriale delle strutture che tenga conto della localizzazione degli sbarchi, assicurare il rispetto dell'impatto ambientale conseguente alla nuova destinazione degli immobili, ed uno standard di efficienza delle strutture rispetto ai fini di che trattasi.

Con riguardo a tale ultimo profilo la scelta dovrà ricadere su edifici in grado di assicurare una netta separazione tra un settore concepito in modo tale da consentire tutti i necessari controlli di sicurezza prima dell1immissione all'interno, e tutti gli altri destinati specificamente:

a) ad uffici di direzione del Centro ed attività connesse, quali gli uffici di accettazione degli stranieri, quelli destinati ai servizi infermieristici e sale colloquio;

b) alloggi destinati agli stranieri, con camere in grado di assicurare un comfort compatibile con la dignità della persona e delle sue esigenze fondamentali;

c) ambienti destinati alla socializzazione e alla vita in comune.

Va inoltre assicurata e garantita la sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze, sia prevenendo la possibilità del loro verificarsi, sia assicurando l'immediato e pronto intervento degli addetti al fine di scongiurare ogni pericolo per l'incolumità dei singoli e la riserva dei luoghi.

Aspetti di sicurezza connessi al trattenimento

Le strutture dovranno dotarsi di strumenti di sicurezza che pur garantendo il non allontanamento degli stranieri, non comportino alcun ulteriore affievolimento dei diritti della persona trattenuta, fatte salve ovviamente le esigenze di ordine collettivo sia di convivenza che di sicurezza.

La predisposizione di ulteriori sezioni di contenimento all'interno del complesso dovrà pertanto essere valutata ai soli fini della sicurezza degli ospiti e di quello degli operatori.

La separazione dei reparti uomini-donne dovrà essere garantita nelle ore notturne ma non durante il giorno, fatte salve comprovate necessità al riguardo.

Gestione del centro:

a) modalità di trattenimento

Il trattenimento all'interno del Centro deve essere conforme al rispetto della dignità della persona ed improntato ad assoluta imparzialità ed assenza di discriminazioni di ogni genere.

Il compito di garantire "...le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro..." è di competenza del Questore, e del personale delle forze dell'ordine che deve provvedere alla vigilanza esterna della struttura e deve intervenire all'interno in caso di necessità.

Alle stèsse forze dell'ordine compete, inoltre, la gestione amministrativa della posizione dello straniero nonché il loro accompagnamento presso gli uffici giudiziari e consolari. Nell'esercizio ditali compiti le forze dell'ordine possono richiedere la collaborazione dell'ente gestore del centro che è tenuto a fornirla (art.21 comma 9 D.P.R.394/99).

b) Convenzioni per l'espletamento delle relative attività

In conformità a quanto previsto dall'art.22, comma 1, del D.P.R. n. 394/99 è consentita ed auspicabile la gestione del centro tramite stipula di convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati.

In quest'ultimo caso, la scelta del gestore avverrà a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

L'Ente gestore dovrà assicurare l'organizzazione della struttura anche sotto l'aspetto della responsabilità generale sull'andamento complessivo degli interventi attuati.

In un'ottica di trasparenza, di maggiore specializzazione e di pluralità degli interventi, l'Ente gestore può avvalersi dell'attività di associazioni di volontariato, cooperative di solidarietà o altri Enti che possano fornire i servizi aggiuntivi attraverso i quali si possa concretamente realizzare una piena garanzia del rispetto della persona trattenuta.

c) Regolamento interno

Per disciplinare l'attività all'interno della struttura, sarà elaborato un regolamento interno che dovrà indicare preliminarmente la attività connesse al trattenimento, all'assistenza sanitaria, ai servizi alla persona.

Tale regolamento, unitamente alla "Carta dei diritti e dei doveri" per il trattenimento della persona ospitata, dovranno essere consegnati nelle loro parti essenziali allo straniero, al momento del suo ingresso nel Centro.

Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, questo Dicastero in attuazione dell'art. 21, comma 3, del DP.R. n. 394/99, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, emanerà un decreto in cui verranno definite "le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del Centro".

L'indicazione che si fornisce fin d'ora è che nelle aree comuni e nei corridoi degli alloggi dovranno essere istallati un numero di apparecchi telefonici ad uso pubblico adeguati al numero degli ospiti.

"Carta dei diritti e dei doveri" per il trattenimento della persona ospitata nei centri di permanenza temporanea

1. Il Ministero dell'interno cura, in adempimento del Testo Unico delle norme concernenti la disciplina dell'immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione, che durante il trattenimento dello straniero nel centro siano tutelati i suoi diritti e nel contempo vengano fatti rispettare i suoi doveri, con particolare riguardo a:

a) l'esigenza di essere informato, all'atto del suo ingresso nel centro, in lingua a lui comprensibile, sui motivi alla base del trattenimento e del successivo allontanamento dal territorio nazionale;

b) l'applicazione dell'art. 13 in materia di impugnazione dei provvedimenti assunti a suo carico nonché di accesso, a tal fine, all'assistenza da parte di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore di ufficio;

c) l'applicazione degli articoli 18, 19, 30. e 31 del Testo Unico concernenti gli interventi di protezione sociale, i divieti di espulsione, i permessi di soggiorno per motivi familiari e le norme in favore di minori nonché la tutela del diritto di asilo;

d) le comunicazioni alla autorità consolare del Paese di appartenenza dello straniero e le relative deroghe all'obbligo di informazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.P.R. n. 394/1999, nonché la segnalazione del trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati;

e) la tutela della salute psico-fisica;

f) la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno nonché con gli organismi di cui al punto 3 e la libertà di corrispondenza anche telefonica, come stabilito dalla presente Direttiva, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 21, comma 1, del Regolamento n. 394/1999 nonché la garanzia di riservatezza nei colloqui stessi;

g) l'esigenza di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota;

h) la tutela dell'unità familiare e del minore, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 2, lettera f;

i) la libertà di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative ai culto stesso;

l) il rispetto delle diversità di genere intese come quelle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita che possono determinare, se compresse, una lesione alla sua identità;

m) la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identità sessuale;

n) il recupero degli effetti e dei risparmi personali;

2. Ai fini della piena attuazione delle cennate indicazioni relative ai diritti da garantire:

a) lo straniero sarà informato délla possibilità di effettuare colloqui con gli organismi di cui al successivo punto 3;

b) allo straniero sarà consegnata copia del regolamento del centro (nelle parti di suo interesse) nonché l'allegata comunicazione contenente i diritti e i doveri dello straniero trattenuto. I predetti documenti dovranno essere tradotti in una lingua a lui comprensibile.

c) gli organismi di cui al successivo punto 3 dovranno avere la possibilità di effettuare colloqui con lo straniero, preferibilmente prima o comunque nelle more che venga trasmessa al giudice la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento.

Resta fermo, che il colloquio è su base volontaria e non potrà essere effettuato senza l'assenso dello straniero.

Gli elementi informativi, l'indicazione di circostanze rilevanti o di particolari esigenze personali o familiari emerse durante il colloquio nonché ogni elemento che possa risultare ostativo alla presenza dello straniero nel centro - ivi compresi quelli che riguardano il diritto di richiedere asilo o l'applicazione dei cennati articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del Testo Unico - possono essere sottoposti, da parte degli organismi di cui sopra, all'attenzione della competente Questura per ogni ulteriore utile valutazione.

Detti elementi potranno essere altresì comunicati al difensore di fiducia o a quello d'ufficio dello straniero per gli ulteriori seguiti e per ogni utile uso a tutela dello straniero stesso.

La collaborazione fra i cennati organismi e gli organi di polizia e nonché il sostegno all'azione difensiva potrà ovviamente estrinsecarsi anche dopo la convalida del provvedimento al fine di limitare, il più possibile, il tempo di permanenza dello straniero nel centro e di monitorare costantemente ogni nuovo elemento che possa risultare ostativo, a qualsiasi titolo, del trattenimento medesimo;

d) fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento n. 394/1999 in materia di limiti alla comunicazione all'autorità consolare competente, la stessa sarà effettuata, di norma, successivamente alla convalida del provvedimento di trattenimento;

e) le donne, di cui si dispone il trattenimento, dovranno potersi avvalere dell'assistenza di personale del proprio sesso. Nell'organizzazione delle misure di sorveglianza il Ministero dell'Interno provvederà, in via generale e ove possibile, alla stessa attraverso l'ausilio di personale femminile;

f) la permanenza di un minore nel centro è consentita solo a tutela dell'unita' familiare e comunque su esplicita richiesta di uno dei genitori. Può essere altresì consentita su decisione del competente Tribunale per i minorenni.

In questi casi al minore deve comunque essere garantito un trattamento adeguato alle sue specifiche esigenze.

Nelle altre situazioni, il minore deve essere affidato ad una struttura protetta, sempre su indicazione del Tribunale dei Minorenni;

g) al nucleo familiare, nei confronti del quale sia stata adottata la misura di trattenimento, deve essere garantita la permanenza all'interno di un medesimo. centro e dovrà poter godere di spazi propri soprattutto con riferimento all'alloggiamento.

Ove tale sistemazione non si renda possibile in tempi brevi, si provvederà al trasferimento del nucleo in altro centro nel quale possa verificarsi tale condizione;

h) la direzione del centro, su richiesta dell'interessato, garantirà direttamente, o mediante gli organismi di cui al punto 3, la comunicazione del trattenimento dello straniero a familiari o conoscenti;

i) l'amministrazione provvederà a che i servizi forniti dal gestore del centro rispettino, compatibilmente con le esigenze della vita collettiva, le abitudini ed i precetti religiosi dei diversi stranieri con particolare riferimento alle modalità delle funzioni religiose, all'erogazione e alla tipologia dei pasti, nonché agli altri aspetti relativi al culto;

l) fermo restando quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 21 del Regolamento di attuazione n. 394/1999 in materia di accesso di estranei nei centri di trattenimento e nel rispetto dei principi generali garantiti al comma 1 del medesimo articolo, è consentito - su richiesta dello straniero trattenuto e previa autorizzazione della S.V. - l'accesso al centro a cittadini italiani nonché a stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri ospitati.

A tal fine sono individuati nella struttura appositi spazi per il colloquio e vengono determinati, nel regolamento interno, gli orari di visita di durata non inferiore a due ore al giorno.

Nel caso in cui l'autorizzazione venga negata la S.V. provvederà a darne comunicazione scritta entro 48 ore dalla ricezione dell'istanza, ai fini di un eventuale impugnazione;

m) il delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e i suoi rappresentanti autorizzati e muniti di appositi permessi rilasciati dal Ministero dell'interno hanno diritto di accedere al centro in qualsiasi momento, fatte salve le esigenze di sicurezza e di regolare funzionamento della struttura e di intrattenersi a colloquio riservato con lo straniero trattenuto che desideri avvalersi di questa possibilità.

3. Ai fini dell'applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, la S.V. stipulerà, su base convenzionale, accordi di collaborazione con enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà, con le modalità di cui ai successivi punti 5, 6, 7 e 8. In particolare, le collaborazioni da attivare saranno relative ai servizi di:

a) interpretariato;
b) informazione legale;
c) mediazione culturale;
d) supporto psicologico;
e) assistenza sociale.

4. Quando la collaborazione con gli organismi di cui al punto 3 non risulti sufficiente per un'efficace attuazione delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, le prestazioni necessarie a detta attuazione dovranno comunque essere garantite dalle SS.VV. tramite accordi con l'Ente gestore, che potrà avvalersi anche della collaborazione di operatori professionali qualificati.

5. Il complesso dei servizi sono programmati, nel limite del possibile, in modo da garantire, nel centro, una presenza quotidiana di operatori esterni.

In particolare, ai fini della tutela del diritto a ricevere informazione legale, deve essere reso possibile l'accesso dello straniero trattenuto al servizio di interpretariato e di informazione giuridica prima o comunque nelle more di definizione della procedura di convalida del trattenimento.

6. Possono stipulare accordi convenzionali di collaborazione con le SS.VV. gli organismi che siano stati costituiti almeno due anni prima della data di stipula dell'accordo stesso e che presentino un progetto dettagliato per la realizzazione di uno o più servizi in applicazione, anche parziale, delle finalità di cui ai punti precedenti, o di altre forme di assistenza dei cittadini stranieri trattenuti nel centro, 9vvero un progetto per la formazione degli operatori addetti al suo funzionamento.

7. L'accordo di collaborazione dovrà prevedere modalità di ingresso e di prestazione del servizio tali da risultare compatibili con la gestione del centro, nonché con l’espletamento degli altri servizi e con l'attuazione del principio stabilito nel precedente punto 5.

8. L'accordo di collaborazione potrà prevedere, altresì, modalità semplificate per l'autorizzazione di visite allo straniero trattenuto, sulla base di richieste avanzate alle SS.VV. tramite l'organismo con cui é stata stipulata l'intesa.

Conclusioni

Gli obiettivi fissati nella presente direttiva dovranno rappresentare, per le SS.VV., il quadro generale di riferimento per l'attività gestionale di propria competenza, ferma restando la possibilità di e nucleare, a livello locale e con riferimento alla specificità del territorio di competenza, o ad eventuali particolarità della struttura, ulteriori proposte operative che andranno comunque preventivamente sottoposte all'attenzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e della Direzione Generale dei Servizi Civili in relazione agli ambiti di rispettiva competenza.

Al fine di rendere il più completa possibile, agli stranieri trattenuti, l'informazione su tutti gli aspetti connessi ai motivi del trattenimento nonché sui loro diritti e doveri durante la permanenza nel centro, è stato predisposto l'allegato documento che sintetizza, come già delineato nella parte relativa alla "Gestione del centro", tutte le informazioni che dovranno essere portate a conoscenza dello straniero medesimo.

Le indicazioni contenute riguardano sia gli aspetti di carattere regolamentare che quelli relativi alla "Carta dei Diritti e dei Doveri" e dovranno essere tradotte in inglese, francese, spagnolo e arabo e nelle lingue relative a nazionalità o etnie maggiormente presenti nel centro.

In caso di difficoltà nelle traduzioni, le SS.VV. potranno fare riferimento, ove possibile, alle rappresentanze consolari o interessare direttamente la Direzione Generale dei Servizi Civili per ogni possibile collaborazione.

Il documento allegato potrà, ovviamente, essere integrato, in sede locale, con ogni ulteriore informazione, indicazione o notizia relativa alla quotidiana gestione del centro o alle attività espletate in favore dagli stranieri trattenuti.

Il Ministro

________________________________________

Comunicazione da consegnare allo straniero sottoposto a provvedimento di trattenimento all'atto della ammissione al centro

(da stampare su carta della Prefettura competente)

Il trattenimento nel centro e l'assistenza legale

La presenza sul territorio dello Stato italiano è consentita, secondo la legge, allo straniero in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno.

Lo straniero irregolare, in quanto si è sottratto ai controlli di frontiera o è rimasto in Italia senza averne diritto, deve essere respinto o espulso. (articoli 10 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286).

Quando non è possibile eseguire immediatamente l'allontanamento dall'Italia, lo straniero può essere trattenuto in un "centro di permanenza temporanea ed assistenza".

La permanenza in tale centro è disposta dall'autorità di polizia che deve, entro 48 ore, trasmettere il provvedimento al giudice per la convalida. Il giudice, che è tenuto comunque ad ascoltare lo straniero interessato, deve confermare il provvedimento nelle 48 ore successive. (articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286).

Contro l'espulsione è possibile, entro 5 giorni, impugnare il provvedimento davanti al giudice con l'assistenza di un avvocato che lo straniero può liberamente indicare.

Se non ha possibilità di pagare l'assistenza legale, lo straniero ha diritto di essere ammesso al "gratuito patrocinio" cioè di ottenere comunque la difesa di un avvocato.

Il centro è vigilato dalla polizia che è tenuta ad impedire ogni eventuale indebito allontanamento. Il periodo di trattenimento dura al massimo 30 giorni, trascorsi i quali lo straniero non può più essere trattenuto nel centro.

Il centro è sotto la responsabilità della Prefettura (Ufficio dello stato Italiano nella provincia) ed è gestito da (... indicare l'Ente gestore ...) attraverso un Direttore e vari collaboratori ai quali lo straniero può rivolgersi per ogni necessità.

Nel centro sono presenti, in orari prestabiliti, con propri operatori, altre associazioni ed organizzazioni umanitarie (allegato 1) che si dedicano, insieme all'ente gestore, al sostegno dello straniero e alla erogazione di servizi complementari affinché siano garantiti tutti i diritti successivamente elencati.

I diritti dello straniero

• Durante la permanenza nel centro lo straniero ha il diritto:

• di esprimersi nella propria lingua o in una a lui nota o comunque in inglese, francese, spagnolo e arabo con particolare riguardo ai colloqui con gli organi di polizia, con la direzione del centro, con il proprio difensore, eventualmente utilizzando il servizio di interpretariato;

• di chiedere che vengano immediatamente informati del su6 trattenimento i familiari o i conoscenti da lui indicati e la rappresentanza diplomatica del proprio Paese;

• di essere riunito, all'interno del medesimo centro, al proprio nucleo familiare qualora sia stata adottata, nei confronti di altri componenti della sua famiglia, analoga misura di trattenimento;

• di avere colloqui con garanzia di riservatezza, con il proprio difensore di fiducia o d'ufficio;

• di avere colloqui con il personale della rappresentanza diplomatica del proprio Paese, con i familiari conviventi e con i ministri del culto;

• di avere colloqui, anche con l'ausilio di un interprete, con i rappresentanti di associazioni umanitarie che operano nel centro per esporre o chiarire la propria situazione, per fare acquisire nuovi elementi circa la propria posizione, per ottenere informazioni legali, assistenza sociale o sostegno psicologico;

• di ricevere assistenza medica;
• di avere informazioni sulla possibilità di richiedere asilo;
• di professare la propria religione e di avere la relativa assistenza spirituale;

• di ricevere visite e avere colloqui, nei giorni e negli orari stabiliti, dietro preventiva autorizzazione della prefettura, con cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, da lui indicati.

Le visite possono essere richieste all'ente gestore o agli operatori delle associazioni;

• di usare il proprio telefono cellulare o gli apparecchi telefonici installati nel centro;

• di utilizzare il servizio predisposto per la spedizione e ricezione della corrispondenza epistolare e telegrafica;

• di disporre di appositi spazi dove poter svolgere attività motoria o ricreativa;

I doveri dello straniero

Durante il periodo di trattenimento lo straniero ha il dovere:

• di non allontanarsi dal centro. (Le forze di polizia devono evitare ogni allontanamento dello straniero e devono ripristinare la misura di trattenimento, se viene violata);

• di rispettare le regole di civile convivenza e di avere un atteggiamento di collaborazione con gli operatori del centro; • di curare l'igiene personale;

• di rispettare le regole di organizzazione dei centro;
• di non danneggiare i beni e le strutture del centro;
• di risarcire eventuali danni arrecati;

I servizi garantiti nel centro

Durante la permanenza nel centro sono garantiti allo straniero i servizi di seguito elencati, con orari e modalità indicati nell'allegato 2:

• fornitura dei pasti. Il vitto giornaliero è composto da colazione, pranzo e cena e viene somministrato nei locali mensa. Lo straniero potrà richiedere tipi di cibi ed una loro preparazione che rispetti, il più possibile, il proprio credo religioso;

• servizio di assistenza medica ed infermieristica e fornitura di medicinali (solo se autorizzati dal personale medico);

• fornitura di prodotti per l'igiene. Vengono forniti all'arrivo, e ripristinati al momento del bisogno, prodotti quali sapone, shampoo, schiuma da barba e rasoi, dentifricio, spazzolino, prodotti per l'igiene intima;

• fornitura di materiale per il riposo e la cura della persona. Vengono forniti all'atto dell'ingresso coperte, lenzuola, federe e biancheria da bagno;

• fornitura di capi di vestiario. Qualora gli indumenti non risultino sufficienti o idonei, allo straniero verranno forniti biancheria intima e vestiario in buono stato di conservazione e pulizia e tali da soddisfare le normali esigenze di vita e le condizioni climatiche;

• servizio di lavanderia degli indumenti personali e servizio barbieria;

• servizio telefonico, postale e telegrafico.

Viene fornita allo straniero, per ogni dieci giorni di permanenza, una tessera telefonica del valore di lire 10.000.

E' inoltre possibile utilizzare il servizio predisposto per la spedizione e la ricezione della corrispondenza epistolare e telegrafica. La Direzione del centro provvederà ad affrancare un massimo dii O lettere e spedire fino a 3 telegrammi di 20 parole per tutto il periodo della permanenza;

• acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (sigarette, quotidiani italiani e a richiesta anche quelli stranieri di maggiore diffusione e reperibili sul mercato, indumenti, libri, riviste ecc.).

L'acquisto verrà effettuato, a cura degli operatori dell'ente gestore o delle associazioni.

Qualora lo straniero non disponga di proprie risorse economiche, l'acquisto, se autorizzabile, può essere posto a carico della Prefettura competente.

Allegato 1 Elenco associazioni operanti nel centro Nel centro sono presenti le seguenti associazioni che svolgono, negli orari indicati o su richiesta dello straniero, le seguenti attività: (allegato da redigere a cura della Prefettura).

Allegato 2 Modalità e orari dei servizi Organizzazione del centro (allegato da redigere a cura dell 'ente gestore, in accordo e previa valutazione della Prefettura).



Domenica, 7 Settembre 2003