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Circolare P. 26146 del 7 marzo 2008 Regione Lazio Dipartimento Sociale

Precisazioni sull’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari e applicazione della comunicazione del Ministero della salute del 19 febbraio 2008 - Direzione Regionale Programmazione Sanitaria. Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

Area 4J/05 – Soggetti Deboli ed Integrazione Socio-Sanitaria

Ai Direttori Generali:

Aziende USL

Aziende Ospedaliere

Policlinici Universitari

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) LORO SEDI

OGGETTO: Precisazioni sull’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari e applicazione della comunicazione del Ministero della salute del 19 febbraio 2008

La Regione Lazio, con circolari prot. n. 43510/4V/20/576 del 17 aprile 2007, prot. n. 75347/4V/20 del 10 luglio 2007 e prot. 94287/4J/06 del 6 settembre 2007 e prot. 118966/4J/06/1450 del 7 novembre 2007, ha definito le modalità di assistenza sanitaria ai cittadini comunitari e loro familiari presenti sul territorio regionale in applicazione del D.Lgs 30/2007 e della nota informativa del Ministero della Salute del 3 agosto 2007.

Sulla base delle disposizioni vigenti si riassumono di seguito le condizioni necessarie per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) e per l’accesso alle cure mediche da parte dei cittadini comunitari:

Per soggiorni inferiori a 3 mesi i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio. Solo in questo caso l’accesso alle prestazioni sanitarie avviene dietro esibizione della TEAM rilasciata dal Paese di provenienza;

Per soggiorni superiori a 3 mesi i cittadini UE devono richiedere l’iscrizione anagrafica al Comune di riferimento e devono essere in possesso dei requisiti indicati nelle sopraccitate circolari.

Considerato che dal 1 gennaio 2008 non è più consentito il rilascio e il rinnovo del tesserino STP, e a fronte di una significativa presenza di cittadini comunitari sul territorio regionale, alcuni dei quali in condizioni di fragilità sociale e/o in stato di indigenza, si ritiene necessario garantire adeguata assistenza sanitaria soprattutto a quelle categorie di comunitari che, non avendo un regolare contratto di lavoro in Italia, non possono essere iscritti al SSR o avere la TEAM. In particolare, secondo le disposizioni vigenti, rimangono esclusi dal diritto di accesso al SSR i cittadini comunitari che si trovano stabilmente sul territorio regionale (soggiorni superiori ai tre mesi) ma non riescono a soddisfare i requisiti previsti dal Dlgs. 30/2007.

Il Ministero della Salute, con nota prot. DG RUERI/II/3152/P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008 richiama le norme di principio dell’ordinamento italiano (art. 32 Costituzione) che sanciscono la tutela del diritto alla salute e il principio solidaristico ed universale del Servizio sanitario nazionale. Si fa inoltre riferimento all’art. 1, comma 2, T.U. 286/1998 relativamente all’estensione ai cittadini comunitari delle disposizioni previste per i cittadini extracomunitari, qualora risultino più favorevoli.

Per tale motivo ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria sono assicurate, coerentemente a quanto disposto dall’art. 35 T.U. 286/1998, e sottolineato dalla comunicazione ministeriale in oggetto, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

a) tutela sociale della maternità e Interruzione Volontaria della Gravidanza (IVG), a parità di condizione con le donne iscritte al SSR, in applicazione della Legge 29 luglio 1975 n. 405, Legge 22 maggio 1978 n. 194 art. 10, e del Decreto ministeriale 10 settembre 1998;

b) la tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Tutte le prestazioni saranno, pertanto, erogate a parità di condizione con il cittadino italiano per quel che riguarda l’eventuale partecipazione alla spesa (TICKET).

Da quanto premesso, i cittadini comunitari che si trovano nella condizione di non poter richiedere l’iscrizione al SSR, ma che necessitano delle prestazioni ed interventi sopraindicati, possono pertanto accedere ai servizi sanitari regionali. A tal fine le ASL dovranno richiedere l’esibizione del passaporto o titolo equipollente, la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 DPR n° 445/2000), di domicilio nell’ambito del territorio regionale e di un’altra attestante l’impossibilità momentanea di iscrizione al SSR.

Per le suddette prestazioni le ASL dovranno avere una contabilità separata per le opportune azioni di recupero o negoziazione nei confronti degli Stati competenti. La rendicontazione separata verrà effettuata sulla base di un codice ENI (Europeo Non Iscritto) che sostituirà il codice STP, eventualmente già assegnato in precedenza, e verrà attribuito con durata semestrale rinnovabile.

L’assistenza per le prestazioni essenziali continuerà ad essere erogata a livello degli ambulatori STP o nella forma che ogni Direzione aziendale riterrà opportuna.

Si comunica, infine, che il cittadino comunitario non titolare di regolare contratto di lavoro, o familiare di cittadino comunitario iscritto all’anagrafe o comunque non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSR, ma in possesso di adeguate risorse economiche o iscrizione a corsi di studio, può effettuare l’iscrizione volontaria al SSR richiedendo il pagamento di un contributo a titolo di partecipazione, alle stesse condizioni previste dalla Circolare n. 5 del 2000 del Ministero della Salute e dalle Linee Guida della Regione Lazio - DGR n. 2444/2000 per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio, residenza elettiva, motivi religiosi.

In questo caso il comunitario è tenuto alla sottoscrizione dell’autocertificazione del reddito ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 45.

Il contributo per l’iscrizione è valido per l’anno solare (scadenza annuale), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

Si invitano i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali ad applicare quanto sopra disposto affinché le prestazioni e le procedure indicate nella presente circolare vengano effettivamente assicurate.

Si riserva di fornire al più presto indicazioni sulle modalità di erogazione del codice ENI (Europeo Non Iscritto).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
Alessandro Correani



Venerdì, 7 Marzo 2008