Messaggio n.8737 del 15 aprile 2008 INPS
Lavoratori extracomunitari - Contratto di soggiorno - Sono pervenute da alcune sedi richieste di chiarimento sulla circostanza che la data di
inizio del rapporto di lavoro denunciata all’Istituto, nel caso di lavoratori
extracomunitari al loro primo ingresso in Italia per lavoro, sia successiva, a volte di
mesi, alla data di sottoscrizione del ‘contratto di soggiorno per lavorò presso lo Sportello
Unico per l’Immigrazione.
A tale proposito si precisa che, ai sensi dell’attuale normativa in materia, il ‘contratto di
soggiorno per lavorò non coincide con il vero e proprio “contratto di lavoro”.
Con riferimento al primo, infatti, la norma parla di “... proposta di stipula di un
contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a
tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro
domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno
sociale...” (D.P.R. 394/99 art. 30-bis comma 3 lettera c), così come modificato dal
D.P.R. 334/04).
Inoltre, nel “contratto di soggiorno” manca un elemento essenziale: la data di inizio del
rapporto di lavoro che, quindi, è possibile sia posteriore anche di qualche mese rispetto
alla data di sottoscrizione del “contratto di soggiorno” presso il SUI.
Il “contratto di soggiorno”, pertanto, deve intendersi come impegno assunto dalle parti
a concludere, nel termine previsto dalla norma, un contratto di lavoro le cui principali
condizioni sono già indicate nel “contratto di soggiorno” stesso.
Il termine sopraindicato, entro il quale il datore di lavoro deve stipulare il contratto di
lavoro con il lavoratore extracomunitario, inviando - per via telematica e, in caso di
lavoro domestico, anche per raccomandata o fax - al Centro per l’Impiego competente il
modello “Unificato Lav” (Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007), è di 6 mesi a
partire dalla data di rilascio, da parte del SUI, del nulla-osta al lavoro subordinato, da
intendersi come autorizzazione all’ingresso e alla permanenza in Italia per lavoro.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, infatti, ricevuta la richiesta di nulla osta al lavoro
per l’ingresso in Italia di uno straniero residente all’estero e sentito il parere di
Questura, Direzione provinciale del Lavoro e Centro per l’Impiego competenti, convoca
il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il conseguente
rilascio del nulla osta all’ingresso in Italia dello straniero, che ha una validità di 6 mesi
dalla data del rilascio stesso (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22 comma 5 e D.P.R. n. 394/99
art. 31 così come modificato dal D.P.R. n. 334/04).
I sei mesi di validità del nulla osta sono a loro volta giustificati dalla procedura di
rilascio del visto d’ingresso del cittadino straniero, dovendosi considerare che lo
Sportello Unico invia il suddetto nulla osta al Consolato italiano di competenza, il quale
rilascia il visto d'ingresso entro 30 giorni dalla richiesta (D.P.R. 394/99 art. 6 comma 5
così come modificato dal D.P.R. 334/04).
Lo straniero, in possesso del visto, entra in Italia ed entro 8 giorni deve recarsi presso lo
Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno e la compilazione del modulo per
la richiesta del permesso di soggiorno (D.Lgs. 286/98 art. 22 comma 6).
Si segnalano, infine, due casi specifici in cui è possibile che tra la data del rilascio del
nulla-osta al lavoro da parte del SUI e la data della stipula del contratto di lavoro tra il
datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario intercorrano anche più di 6 mesi.
Indisponibilità del datore di lavoro.
Può accadere che lo straniero, giunto in Italia con regolare visto d’ingresso rilasciato a
seguito di nulla osta al lavoro, non riesca a formalizzare il rapporto di lavoro per
sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro.
In questo caso specifico, contemplato dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 20
agosto 2007
, lo straniero può richiedere alla Questura territorialmente competente un
permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 6 mesi dal momento del
rilascio, allegando alla domanda un’apposita dichiarazione del responsabile del SUI dalla
quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare
l’assunzione.
Lo straniero ha quindi 6 mesi di tempo per trovare un nuovo datore di lavoro e, dopo
aver chiesto la conversione del permesso per attesa occupazione in permesso per lavoro
subordinato, stipulare un contratto di lavoro.
Subentro in caso di decesso del datore di lavoro o di cessazione d'azienda.
Nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda che aveva
originariamente fatto richiesta di nulla osta al lavoro per un cittadino extracomunitario,
è riconosciuta la possibilità di subentro nell'assunzione da parte di un componente della
famiglia del defunto - se si tratta di lavoro domestico o di collaborazione familiare - o da
parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva quella precedente.
Il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica
richiesta facendo riferimento all'istanza a suo tempo inoltrata, indicandone gli estremi,
e seguendo, quindi la successiva procedura prevista per l'assunzione del cittadino
extracomunitario. (Circolare del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2006
).
Da quanto sopra illustrato consegue che è legittimamente possibile che il contratto di
lavoro abbia data successiva al contratto di soggiorno per lavoro concluso a seguito di
primo ingresso in Italia e pertanto l’obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del
rapporto di lavoro indicata nello specifico contratto di lavoro
Martedì, 15 Aprile 2008