Circolare n. 122 del 08 luglio 2003 Direzione Centrale delle entrate contributive
Disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e stagionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all' Unione Europea o apolidi. - Circolare numero 122 del 8-7-2003.
Legge 30.7.2002, n. 189. Modifiche al T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25.7.1998, n. 286. Disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e stagionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all' Unione Europea o apolidi.
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 8 Luglio 2003 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.Ý 122 e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al ÝVice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
allíesercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per líaccertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Legge 30.7.2002, n. 189. Modifiche al T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25.7.1998, n. 286. Disciplina del rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, determinato e stagionale dei cittadini di Paesi non appartenenti
allíUnione Europea o apolidi.
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SOMMARIO: La legge 30.7.2002, n. 189, pubblicataÝ nel Supplemento ordinarioÝ n. 173/L alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del
26.8.2002, contiene modifiche alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni riguardanti la disciplina
sullíimmigrazione di cui al D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e dispone nuove modalitý da seguire per líinstaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato con cittadini di Paesi non appartenenti allíUnione Europea o apolidi,
introducendo la particolare fattispecie del ìcntratto di soggiorno per lavoroî. La stessa legge abroga le
disposizioni di cui allíart. 22 del T.U. n. 286/1998 e modifica altresÏ il testo dellíart. 25, co. 5 dello stesso, che
prevedevano il rimborso dei contributi versati in favore dei avoratori extracomunitari presso forme di previdenza
obbligatorie in caso di rimpatrio a seguito di cessazione dellíattivitý lavorativa in Italia.
1.GENERALITAí
La legge 30.7.2002, n. 189, pubblicataÝ nel Supplemento ordinarioÝ n. 173/ L alla Gazzetta Ufficiale n.
199 del 26.8.2002, contiene modifiche alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni riguardanti la
disciplina sullíimmigrazione di cui al D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (1). Le disposizioni in esame dettano la
disciplina generale che regola líingresso e il rapporto di lavoro del cittadino di Stati non appartenenti
allíUnione Europea e dellíapolide che viene assunto in territorio italiano da un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante.
La legge n. 189/2002 non ha quindi modificato le previsioni dellíart. 1 del T.U. n. 286/1998, leÝ
disposizioni del quale non si applicano pertanto ai cittadini degli Stati membri dellíUnione Europea, se
non in quanto si tratti di norme pi˜ favorevoli.
Si precisa, per quanto attiene specificamente la materia previdenziale, che le disposizioni di cui al T.U. in
questione trovano applicazione anche alle fattispecie di distacco, qualora si tratti di cittadini
extracomunitari provenienti da un Paese che non sia legato allíItalia da convenzioni in materia di
sicurezza sociale, ovvero qualora la convenzione esistente sia ìparzialeî, con riferimento alle forme
assicurative da questa non previste.
2.TUTELA PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Per i cittadini di Stati non appartenenti allíUnione Europea e per gli apolidi trova applicazione ai fini
della tutela previdenziale líordinaria disciplina dettata per i lavoratori italiani, con líaggiunta di eventuali
previsioni dettate per specifiche fattispecie di lavoro dello straniero in Italia regolate dalla disciplina
interna.
Costituisce infatti principio fondamentale della legislazione in materia di sicurezza sociale quello della
territorialitý dellíobbligo assicurativo, in base al quale i lavoratori devono in linea di principio essere
assicurati ai fini previdenziali nel Paese in cui svolgono líattivitý lavorativa (2).
Eí assicurata altresÏ a tali lavoratori paritý di trattamento con i cittadini dello Stato italiano. In base a
questi principi trovano pertanto applicazione le disposizioni normative vigenti nel Paese in cui Ë svolta
líattivitý lavorativa, per quanto attiene tipologie di copertura assicurativa, importi, retribuzione
imponibile, modalitý di versamento, ecc.
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Eccezioni al principio di territorialitý si hanno, come noto, nei casi di distacco regolamentati da
convenzioni in materia di sicurezza sociale, relativamente al periodo di tempo definito dallíaccordo, e nei
casi disciplinati dallíart. 3, co. 8, della legge n. 398/1987, il quale dispone che il Ministro del Lavoro puÚ
con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e dellíEconomia e Finanze,
esonerare dallíobbligo del versamento dei contributi dovuti alle assicurazioni generali obbligatorie per i
dipendenti stranieri le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese
italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.
Eí inoltre precisato allíart.1, co. 3, del T.U. n. 286/1998 che quando altre disposizioni di legge fanno
riferimento ad istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero apolidi, lo
stesso riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal testo unico stesso, e che sono comunque fatte
salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi˜ favorevoli comunque vigenti nel territorio
dello Stato.
3.DISPOSIZIONI GENERALI SULLíINGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO
La legge n. 189/2002 ha modificato, tra líaltro, il testo dellíart. 4 del T.U. n. 286/1998 in materia di
ingresso nel territorio dello Stato, nonchÈ líart. 5 della stessa fonte in materia di permesso di soggiorno.
Si riportano brevemente le disposizioni relative agli adempimenti richiesti ai fini della regolare
instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario o apolide.
3.1.Procedura per la regolare instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato
o indeterminato.
La procedura da seguire per la regolare assunzione di un lavoratore extracomunitario Ë stata ridisegnata
nellíart. 18 della legge n. 189/2002, che ha abrogato il previgente art. 22 del T.U. n. 286/1998.
La responsabilitý dellíintero procedimento relativo allíassunzione compete, in base alle nuove
disposizioni, al neo-istituito Sportello Unico per líimmigrazione presso la Prefettura ñ Ufficio territoriale
del Governo, sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che vuole instaurare un rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allíestero deve
presentare una richiesta di nulla osta allíassunzione allo sportello unico per líimmigrazione della
provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede líimpresa, ovvero di quella ove avrý luogo la
prestazione lavorativa accompagnata dalla documentazione prevista dal co. 2 dellíart. 22, tra cui la
proposta di contratto di soggiorno, completa degli elementi indicati dalla norma.Ý
Le richieste vengono comunicate dallo sportello unico al Centro per líImpiego territorialmente
competente, che provvede a darne adeguata diffusione.
In caso di mancata presentazione di alcuna domanda da parte di lavoratore italiano o comunitario, il
Centro ne dý comunicazione allo sportello unico, che, nel termine previsto dalla legge, rilascia il nulla
osta, sentito il Questore competente, e a condizione che siano osservate le prescrizioni del contratto
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collettivo di lavoro applicabile nella fattispecie oltre che, naturalmente, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dellíart. 3, co. 4 e dellíart. 21 del T.U.(3).Ý La
documentazione in questione viene poi trasmessa dallo stesso sportello, a richiesta del datore di lavoro,
agli uffici consolari del Paese di origine o di residenza dello straniero ai fini del rilascio del visto
díingresso.
Eí previsto che entro 8 giorni dallíingresso lo straniero debba recarsiÝ presso lo Sportello Unico che ha
rilasciato il nulla ostaÝ per la firma del contratto di soggiorno, anchíesso da trasmettere allíAutoritý
consolare e al Centro per líimpiego e, dopo aver stipulato il contratto, presso la Questura per il rilascio del
permesso di soggiorno.
Líart. 27 del T.U. n. 286/1998 stabilisce inoltre particolari modalitý e termini per il rilascio delle
prescritte autorizzazioni per alcune particolari categorie di lavoratori, per le quali si rimanda alle
previsioni della norma. Per líingresso dei lavoratori frontalieri non appartenenti allíUE occorre fare
riferimento alle disposizioni previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
3.2.Procedura per líassunzione di un lavoratore stagionale.
Líart. 24 del T.U. Ë stato interamente modificato dallíart. 20 della legge n. 189 del 2002. Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare un rapporto di lavoro subordinato di tipo stagionale con uno straniero
devono presentare richiesta nominativa allo Sportello Unico per líimmigrazione della provincia di
residenza ai sensi dellíart. 22 del Testo Unico.
Nel caso in cui il richiedente non abbia una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta viene
comunicata al Centro per líimpiego che verifica, entro il termine di 5 giorni, líeventuale disponibilitý di
lavoratori italiani o comunitari a ricoprire líimpiego stagionale offerto. Lo stesso sportello rilascia
comunque líautorizzazione nel rispetto dellíeventuale diritto di precedenza maturato entro 10 giorni dalla
comunicazione al Centro per lí Impiego e non oltre 20 dalla data della richiesta.
Líautorizzazione rilasciata in questi casi ha validitý da un minimo di 20 giorni ad un massimo di nove
mesi in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, ed anche con riferimento
allíaccorpamentoÝ di gruppi di lavori di pi˜ breve periodo da svolgere presso datori diversi.
Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenzaÝ per il rientro in Italia nellíanno successivo e puÚ
convertire, al verificarsi delle condizioni previste, il suo permesso in permesso per lavoro subordinato.
3.3.Ingresso in territorio italiano.
Líingresso in Italia Ë consentito allo straniero in possesso di documento valido. Il relativo visto
díingresso Ë rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero, previa dimostrazione del possessoÝ di documentazione idonea a
confermare scopo e condizioni del soggiorno nonchÈ la disponibilitý di mezzi di sussistenza adeguati per
la durata di questo.
Per la regolare permanenza nel territorio italiano, inoltre, lo straniero deve essere in possesso di permesso
di soggiorno in corso di validitý, da richiedersi al Questore della Provincia in cui si trova entro 8 giorni
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lavorativi dallíingresso nello Stato.
La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto díingresso per motivi di lavoro
deve darne comunicazione, tra líaltro, allíINPS per líinserimento nellíarchivio previsto dallíart. 22, co. 9
del T.U..Ý
3.4 Ingresso per lavoro in casi particolari.
Líart. 27 del T.U. n. 286/1998 prevede, al di fuori degli ingressi per lavoro di cui alle disposizioni
precedenti, autorizzati nellíambito delle quote di cui allíart. 3, co. 4 dello stesso, particolari fattispecie per
le quali il regolamento di attuazione del testo unico dovrý disciplinare particolari modalitý e terminiÝ per
il rilascio di autorizzazioni al lavoro, visti díingresso e permessi di soggiorno. Per líindividuazione di tali
particolari tipologie si rimanda allíelenco contenuto nella norma. Per tali specifiche tipologie individuate
dalla norma sussiste la particolaritý della possibilitý di ingresso in territorio italiano anche al di fuori delle
quote annualmente definite, mentre non sussiste alcuna particolaritý per quanto riguarda il regime
previdenziale applicabile, che deve essere definito secondo le regole generali che vengono illustrate con
la presente circolare.
3.5.Permesso di soggiorno.
La legge n. 189 del 2002 disciplina le diverse tipologie di durata del permesso di soggiorno, legate alla
motivazione della richiesta dello stesso.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro Ë disciplinato dal nuovo co. 3bis dellíart. 5 del T.U. n.
286/1998 e puÚ essere rilasciato solo a seguito della stipula di un ìcontratto di soggiorno per lavoroî ai
sensi del nuovo articolo 5bis del T.U. stesso.
In base alle nuove disposizioni la durata del permesso di soggiorno Ë, in altri termini, legata a quella del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato, nel rispetto, in ogni caso, del periodo massimo di durata
definito come segue:
-in relazione ad uno o pi˜ contratti di lavoro stagionale, complessivi 9 mesi;
-in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, un anno;
-in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, due anni.
Il co. 3ter introduce inoltre la nuova tipologia del permesso di soggiorno pluriennale, che puÚ essere
rilasciato allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare
lavoro stagionale, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, e che puÚ ricomprendere fino a tre annualitý per
la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellíultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento.
In alternativa al permesso di soggiorno, líart. 9 del T.U. in questione disciplina la carta di soggiorno, che
puÚ essere rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 6 anni, in
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presenza delle condizioni disciplinate nello stesso articolo.
Eí ammesso inoltre un titolo equipollente al permesso di soggiorno che sia stato rilasciato dalla
competente autoritý di uno Stato appartenente allíUnione Europea nei limiti e alle condizioni previsti da
specifici accordi.
3.6.Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato Ë disciplinato dallíart. 5bis del T.U. n. 286/1998 e nella
fattispecie in cui líingresso avvenga per motivi di lavoro la durata del permesso di soggiorno rilasciato
per motivi di lavoro Ë collegata a quella delÝ predetto contratto.
La stipula di questo contratto, nel rispetto delle indicazioni di cui alle lettere a) e b) del co. 1 dellíart. 5bis,
costituisce infatti nel nuovo impianto normativo condizione imprescindibile per il rilascio delÝ permesso
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Esso Ë sottoscritto presso lo sportello unico per
líimmigrazione della Provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrý luogo la
prestazione secondo le modalitý previste nel regolamento di attuazione della legge di riforma.
4.TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO O APOLIDE
ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO
Non sussistono particolaritý contributive legate al fatto che il lavoratore assunto nel territorio dello Stato
ovvero distaccato nelle ipotesi di cui allíart. 27, co. 1 sia extracomunitario o apolide.
Pertanto la retribuzione imponibile, le forme assicurative, gli adempimenti contributivi devono essere
individuati facendo applicazione della ordinaria disciplina vigente per i lavoratori di nazionalitý italiana
impiegati nello stesso settore, in ossequio al principio della territorialitý della legislazione in materia di
obbligo assicurativo, che non prevede alcuna limitazione legata alla diversa nazionalitý del lavoratore al
quale spetta, come giý ricordato, paritý di diritti civili ove regolarmente soggiornante nello Stato, fatte
salve eventuali disposizioni di leggi speciali. Pertanto sia al lavoratore extracomunitario assunto a tempo
indeterminato sia a quello assunto a tempo determinato ovvero distaccato spettaÝ la stessa tutela
previdenziale prevista per i lavoratori di nazionalitý italiana che si trovano alle dipendenze dello stesso
datore di lavoro, fatte salve le convenzioni in materia di sicurezza sociale.
5.TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO O APOLIDE
ASSUNTO PER LAVORO STAGIONALE
5.1.Trattamento previdenziale del lavoratore stagionale.
Líart. 25 del T.U. n. 286/1998 non Ë stato modificato nella parte in cui disciplina le forme assicurative
obbligatorie che, in considerazione della durata e della specificitý di questa tipologia di rapporto di
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lavoro, sono applicate ai lavoratori stagionali, e cioË:
-assicurazione per invaliditý, vecchiaia e superstiti, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, assicurazione contro le malattie e per la maternitý. Líelencazione deve intendersi
tassativa.
In sostituzione dei contributi per líassegno per il nucleo familiare e per líassicurazione contro la
disoccupazione il datore di lavoro Ë tenuto a versare allíINPS un contributo in misura pari allíimporto dei
medesimi contributi (3,29%)(4) e in base a condizioni e modalitý stabilite per questi ultimi (5). Detta
contribuzione Ë destinata agli interventi a carattere socio-assistenzialeÝ a favore dei lavoratori di cui
allíart. 45 del medesimo testo unico.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 dellíart. 25 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste
per i settori di svolgimento delle attivitý lavorative.Ý
5.2.Precisazioni sulla individuazione della natura stagionale dellíattivitý.
Come noto, nellíordinamento italiano líattivitý stagionale Ë stata definita, in base alle previsioni della
leggeÝ 18.4.1962, n. 230, in relazione alla possibilitý di stipulare contratti di lavoro a termine. Infatti
líapposizione del termine al contratto di lavoro era consentita soltanto in fattispecie tassativamente
determinate, tra le quali era ricompresa quella in cui ciÚ fosse richiesto dalla speciale natura dellíattivitý
lavorativa derivante dal carattere stagionale della stessa. Líelencazione di tali attivitý era contenuta nel
D.P.R. 7.10.1963, n. 1525, come modificato dallíart. 1 del D.P.R. 11.7.1995, n. 378.
Il recente D.Lgs. 6.9.2001, n. 368, intervenendo sul precedente impianto normativo in tema di contratti a
termine,Ý nellíabrogare la precedente disciplina, consente ora líapposizione del termine di durata al
contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo,
sostitutivo (6), in tal modo flessibilizzando il ricorso allíistituto del contratto a termine.
Ne consegue che ai fini della individuazione della natura stagionale dellíattivitý di lavoro svoltaÝ Ë
necessaria una apposita previsione contenuta nel contratto di lavoro, da redigersi obbligatoriamente in
forma scritta. Si ritiene inoltre che sia necessaria, ai fini dellíapplicazione del particolare regime
assicurativo definito dal T.U. n. 286/1998 per i lavoratori extracomunitari stagionali, líapposita dicitura
apposta sul visto díingresso. In carenza di tali elementi, non risultando in forma rituale la causale che
giustifica líapposizione del termine al contratto di lavoro, al rapporto dovrý essere applicata la particolare
disciplina definita dallíart. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 (7) che puÚ arrivare, nel caso in cui il rapporto di
lavoro duri oltre i termini massimi come individuati dal co. 2 della stessa norma, a far considerare il
rapporto stesso come contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei relativi termini, con la
conseguente inapplicabilitý, a partire dallo stesso momento, del particolare regime previdenziale stabilito
per i lavoratori stagionali dallíart. 24 del citato testo unico.
6.SALVAGUARDIA DEI DIRITTI PREVIDENZIALI DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
OCCUPATI REGOLARMENTE IN ITALIA. ABROGAZIONE DEL DIRITTO AL RIMBORSO
Come noto, in base al co. 13 dellíart. 3 della legge n. 335 del 1995 i lavoratori extracomunitari che
avessero cessato l'attivitý lavorativa in Italia rientrando nel proprio Paese díorigine avevano facoltý di
richiedere, nei casi in cui la materia non fosse regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei
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contributi che risultassero versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria.
Tali previsioni erano state ribadite nel T.U. n. 286/1998, rispettivamente allíart. 22, co. 11 con riferimento
agli extracomunitari lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, e allíart. 25, co. 5, con
riferimento ai lavoratori extracomunitari assunti con contratto di lavoro stagionale.
In seguito alle modifiche apportate allo stesso testo unico dalla legge n. 189/2002, tale possibilitý Ë
venuta meno. Sono stati infatti abrogati e sostituiti il previgente art. 22, sostituito ora dallíart. 18 della
legge n. 189 e, nel corpo dellíart. 25, co. 5 del T.U. 286/1998, líart. 28 della nuova legge ha previsto, al
co. 2, la sostituzione del primo periodo del co. 5, che contemplava appunto la possibilitý del rimborso.
Pertanto a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 189/2002 (10.9.2002) viene meno per i
cittadini extracomunitari che rimpatriano la possibilitý di chiedere il rimborso della contribuzione da essi
versata.
Rimangono naturalmente liquidabili le richieste di rimborso presentate fino al giorno antecedente quello
dellíentrata in vigore della legge n. 189/2002 (e cioË fino al 9.9.2002) nel rispetto dei requisiti previsti
dalle norme e illustrati nella circolare n. 224 del 19.11.1996 ÝpurchË, naturalmente, detti requisiti
risultassero giý soddisfatti e realizzati prima dellíentrata in vigore della legge n. 189/2002.Ý A tale
proposito farý fede la data di ricevimento della domanda da parte della sede INPS competente.
Si precisa inoltre che non sono accoglibili eventuali domande presentate dopo il predetto termine del
9.9.2002 anche qualora il rimpatrio e tutti gli altri requisiti richiesti si siano realizzati prima della stessa
data.
In caso di rimpatrio, come disposto dalla medesima normativa, il lavoratore extracomunitario conserva i
diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puÚ goderne, indipendentemente dalla vigenza di un
accordo di reciprocitý, al compimento del sessantacinquesimo anno di etý anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto per il pensionamento (8).Ý
7.CASI PARTICOLARI.
ÝA)Riflessi della mancanza o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno in materia previdenziale.
B)Cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione di procedura di regolarizzazione avviata
ai sensi dellíart. 33 della legge n. 189/2002 e della legge n. 222/2002.
A)Eí stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione la questione del trattamento da riservare ai
rapporti di lavoro svoltisi in situazioni nelle quali il permesso di soggiorno sia scaduto e in attesa di
rinnovo.
In proposito, partendo dalla premessa che occorre tenere distinti i piani della disciplina della durata del
rapporto di lavoro da quello della durata dei permessi di soggiorno, la Corte di Cassazione ha affermato
che Ë da escludersi che la sopravvenuta scadenza del permesso di soggiorno possa determinare
automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilitý sopravvenuta.
Il divieto di occupare il lavoratore non in regola sotto tale aspetto Ë assimilabile sicuramente ad una
fattispecie di impossibilitý sopravvenuta della prestazione (in quanto interviene dopo una fase di regolare
attuazione del rapporto). Líimpossibilitý in questione, secondo la Corte, puÚ costituire giustificato
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motivo di licenziamento ma non opera automaticamente.
Pertanto in caso di sopravvenuta cessazione di efficacia o validitý del permesso di soggiorno per lavoro si
determina in linea di principio la sospensione del rapporto con riferimento ad ogni suo effetto economico
e giuridico, essendo lo stesso permesso richiesto non ai fini della validitý del contratto ma (come
conferma líiter procedurale di assunzione regolare dello straniero, che Ë condizionato allíottenimento del
permesso suddetto) solo ai fini della efficacia dello stesso.
Nel caso in cui, nonostante la carenza di tale condizione, il rapporto riceva ugualmente attuazione, deve
essere secondo la medesima Corte applicato in via estensiva líart. 2126 cod. civ.. (anche se relativo ai casi
di nullitý e annullabilitý del rapporto). In base a questa disposizione la nullitý o annullabilitý del contratto
di lavoro (ove esistente, ma anche ove non esistente per le stesse carenze) non produce effetto per il
periodo in cui lo stesso ha avuto esecuzione.
Tale indirizzo della Corte si ritiene estensibile anche ai casi di avvenuta prestazione di lavoro in assenza
di contratto e di permesso di soggiorno per lavoro, secondo le regole generali che legano líinsorgenza
dellíobbligo assicurativo al semplice fatto della prestazione del rapporto di lavoro. A tale proposito si Ë
espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con circolareÝ n. 2 del 14.1.2002. Si
richiama altresÏ la circolare n. 161 del 25.10.2002 Ýdi questa struttura.
B) Tenendo conto dei principi fin qui illustrati il Ministero dellíInterno e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (9) hanno affrontato la questione della cessazione del rapporto di lavoro del cittadino
extracomunitario per il quale sia stata avviata procedura di regolarizzazione ai sensi dellíart. 33 della
legge n. 189/2002 e della legge n. 222/2002 prima che la stessa procedura sia conclusa. In particolare Ë
stata tenuta in considerazione la situazione in cui, avvenuta la predetta cessazione, il lavoratore
extracomunitario abbia líopportunitý di instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un datore di lavoro
diverso, nelle more del perfezionamento della procedura avviata dal precedente datore di lavoro. Allo
scopo di prevenire líinstaurarsi di rapporti di lavoro irregolari, il Ministero dellíInterno ha indicato le
modalitý procedurali da seguire nei casi in questione, prevedendo che il datore di lavoro interessato ad
assumere uno straniero per il quale sia pendente la procedura di regolarizzazione dia comunicazione
scritta della sua intenzione alla Prefettura competente, indicando il numero della cedola dellíassicurata
postale relativa allíistanza presentata dal datore di lavoro originario. A seguito dellíesame della pratica di
regolarizzazione cosÏ individuata, ove sia accertata la presenza dei requisiti per líaccoglimento, il nuovo
datore di lavoro sarý convocato insieme al lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro e
per il rilascio del permesso di soggiorno. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha
puntualizzato che nelle more della conclusione di tale procedura il rapporto di lavoro non puÚ avere
corso, dovendosi a tal fine attendere la stipula del contratto di soggiorno. Proprio per scoraggiare tali
situazioni di irregolaritý (che peraltro, ove riscontrate, non precludono líobbligo del versamento della
contribuzione previdenziale, secondo gli indirizzi richiamati al punto A)) entrambi i Dicasteri hanno
sottolineato líesigenza che i tempi previsti per la procedura in questione siano estremamente ridotti.ÝÝÝ
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IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
NOTE
(1) Tale provvedimento Ë emanato in base a quanto disposto dalla legge 6.3.1998, n. 40, a sua volta
innovativa della legge 30.12.1986, n. 943.
(2) Cfr. art. 37 RDL 4.10.1935, n. 1827, in base al quale sono sottoposte alle assicurazioni sociali ìle
persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalitýÖ che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di
altriî.Ý
(3) In base allíart. 3 del T.U. nel testo riformato, il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone ogni
tre anni, salva la necessitý di un termine pi˜ breve, il documento programmatico relativo alla politica
dellíimmigrazione nel territorio italiano, da emanarsi con D.P.R. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono poi annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellíanno precedente a
quello di riferimento del decreto, e sulla base dei criteri generali individuati dal documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche riferito ad esigenze di carattere stagionale. Qualora se ne ravvisi la necessitý, ulteriori
decreti possono essere emanati nel corso dellíanno.
(4) A seguito delle riduzioni di aliquota disposte dalla legge n. 388/2000, per i datori di lavoro di cui al
co. 1 dellíart. 120 della legge n. 388/2000, il contributo in questioneÝ Ë pari alla somma tra lí1,68 % per
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líANF e lí1,61% per la disoccupazione (cfr. circolare n. 52 del 6.3.2001).
(5) Cfr. circolare n. 214 del 9.10.1998 Ýe n. 67 del 26.3.1999.
(6) Art.1 del D.Lgs. n. 368/2001: ìEí consentita líapposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo. Líapposizione del
termine Ë priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono
specificate le ragioni di cui al comma 1. Copia dellíatto scritto deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dallíinizio della prestazione. La scrittura non Ë tuttavia
necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorniî.
(7) Art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001: ìSe il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dellíart. 4 (della stessa legge, n.d.r.), il datore di
lavoro Ë tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di
continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento
per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di
contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto di
considera a tempo indeterminato alla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto
a termine, ai sensi dellíart. 1(della stessa legge, n.d.r.) entro un periodo di dieci giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando
si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna
soluzione di continuitý, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto.Ý
(8) Cfr. anche MSG n. 16 del 7.2.2003. Ai fini della tutela dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati in Italia, pertanto, trovano allo stato attuale applicazione le disposizioni di cui agli articoli del
testo unico 22, co. 13 (per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato) e 25, co. 5 per i
lavoratori stagionali (cfr. circ. n. 45 del 28.2.2003).
(9) Si vedano rispettivamente circolare n. 2 del 3.4.2003 delÝ Ministero dellíInterno, Dipartimento per le
libertý civili e líimmigrazione, Direzione Centrale per le politiche dellíimmigrazione e dellíasilo e la
circolare n. 13 dellí8.4.2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento per le
politiche socialiÝ e previdenziali, Direzione Generale per
líimmigrazione.ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
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Martedì, 8 Luglio 2003