Messaggio n. 6449 del 18 marzo 2008 INPS
Liquidazione prestazioni di disoccupazione per lavoratori extracomunitari nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno - Oggetto: Liquidazione prestazioni di disoccupazione per
lavoratori extracomunitari nelle more del rinnovo del
permesso di soggiorno.
Varie Sedi dell’Istituto hanno richiesto chiarimenti riguardo alle possibili
conseguenze – in merito all’accertamento del diritto a prestazioni a sostegno
del reddito in favore di lavoratori stranieri – derivanti dal ritardo nel rilascio dei
permessi di soggiorno ai lavoratori extracomunitari da parte degli Organi
preposti; ulteriori richieste di chiarimenti sono state avanzate sulla prassi da
seguire nella liquidazione delle domande di disoccupazione non agricola con
requisiti normali e ridotti.
E’ stato, infatti, segnalato che, nella maggior parte dei casi, il suddetto
permesso di soggiorno viene richiesto dai lavoratori nei termini previsti (con
riferimento a rapporti di lavoro del 2007), ma non risulta essere ancora stato
rilasciato al momento dell’inoltro all’Istituto della richiesta di prestazioni a
sostegno del reddito.
Le Sedi in oggetto chiedono se, nelle more del rilascio del suddetto permesso
di soggiorno, si possano liquidare le domande di disoccupazione con requisiti
normali e ridotti con la sola ricevuta della richiesta di permesso oppure sia
necessario attenderne l’effettivo rilascio.
In merito, si ricorda quanto stabilito:
dalla Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11050/(8) del 5/8/06,
concernente “Diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso
di soggiorno”;
dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 20/2/07, concernente ““Diritti
dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno
per lavoro subordinato”;
dal Messaggio Hermes n. 27641 del 16/10/2006 che, recependo la
Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11050/(8) del 5/8/06, prevede per
il cittadino straniero che abbia richiesto il rinnovo del permesso di
soggiorno, il diritto di continuare a permanere sul territorio nazionale - in
attesa della definizione del relativo procedimento di rinnovo -
conservando la pienezza delle situazioni giuridicamente rilevanti, quali
l’attività lavorativa, a condizione di essere in possesso della
documentazione rilasciata dall’ufficio competente, attestante l’avvenuta
richiesta di rinnovo del predetto permesso di soggiorno;
dal suddetto messaggio che stabilisce, quindi, che “ai fini dell'iscrizione
assicurativa”... è sufficiente la presentazione, da parte del lavoratore
straniero, della copia della ricevuta di richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno (la domanda di rinnovo deve essere presentata
prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60/90 giorni
dalla scadenza dello stesso, come precisato dalla Direttiva del Ministero
dell'Interno n. 11050/111(5) del 5/2/2008, ad oggetto 'Direttiva recante
misure volte a risolvere la questione dei ritardi nei rilasci e nei rinnovi dei
permessi di soggiorno);
dal messaggio n. 7742 del 23/3/07 che, recependo la Direttiva
Ministeriale del 20/2/2007, stabilisce che "nelle more della consegna del
primo permesso di soggiorno, il lavoratore straniero possa
legittimamente essere ammesso a svolgere attività lavorativa
subordinata per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio
nazionale qualora:
a) abbia stipulato il contratto di soggiorno e sia in possesso della ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della prima richiesta di permesso
rilasciata dall'Ufficio postale abilitato;
b) sia in possesso della copia del modello attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dallo
sportello unico per l'Immigrazione.
dal Messaggio Hermes n. 002226 del 29/1/2008 che sottolinea come
nell’ambito della prosecuzione di un rapporto di lavoro o dell’avvio di un
nuovo rapporto di lavoro il cittadino extracomunitario – in attesa del
rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno – conservi il diritto a
fruire di tutte le prestazioni connesse.
Le sopra citate disposizioni sono applicabili anche alle domande di
disoccupazione (sia ordinaria che con requisiti ridotti), in quanto sottolineano lo
spirito delle relative Direttive in base al quale “il lavoratore debba essere
considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell'ambito del
rapporto di lavoro instaurato, anche ai fini previdenziali"; l’espressione “anche
ai fini previdenziali” vi fa rientrare tali prestazioni.
Pertanto, le prestazioni di disoccupazione (ordinaria o con requisiti ridotti)
saranno liquidabili, in assenza del permesso di soggiorno o del rinnovo dello
stesso, previa presentazione da parte del lavoratore straniero della copia del
modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico
per l’Immigrazione e della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di permesso stesso rilasciata dall’Ufficio postale abilitato (detta
documentazione dovrà essere fotocopiata e inserita nel fascicolo della
domanda di disoccupazione).
Si sottolinea che, come di prassi, la consultazione dell’e-mens permetterà
anche un controllo sia sui rapporti di lavoro effettuati nell’anno (per i requisiti
ridotti) che sulla qualifica (S stagionale) e il tipo di contribuzione (soggetto o
meno all’assicurazione DS), onde evitare indebiti pagamenti.
Si richiama l’attenzione, inoltre, alla circolare n. 123 del 3 giugno
1999, emanata dalla Direzione Centrale Prestazioni, con cui sono state
impartite, tra l’altro, istruzioni per ciò che riguarda l’indennizzabilità
con le prestazioni di disoccupazione, dei periodi di disoccupazione ai
lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro
stagionale. Tale circolare intendeva precisare la portata delle
disposizioni apportate con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Con la stessa circolare si precisava, così come disposto dalla normativa
in vigore, che detti lavoratori non hanno il diritto a nessuno dei
trattamenti di disoccupazione (agricola e non agricola), previsti dalle
disposizioni vigenti.
A questo proposito, si rammentano le indicazioni fornite con il
messaggio n. 22146 dell’ 11/09/2007, dove si precisava che tutti i
permessi di soggiorno di durata superiore ai nove mesi sono
sicuramente “non stagionali”. Nello stesso messaggio si ricordava che
i lavoratori che hanno la residenza in Italia, ancor più se da svariati
anni, non sono stagionali, in quanto alla scadenza del permesso di
lavoro stagionale il lavoratore è obbligato a rientrare nel paese di
provenienza (circostanza accertabile dal passaporto).
I Direttori Centrali
RUGGERO GOLINO FRANCESCO DI MAGGIO
Martedì, 18 Marzo 2008