Messaggio n. 27641 del 16 ottobre 2006 INPS
Direttiva del Ministero dell’Interno n.11050/(8) del 5/8/06 su Diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno’. Adempimenti relativi. - OGGETTO: Direttiva del Ministero dell’Interno n.11050/(8) del 5/8/06 su
‘Diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di
soggiorno’. Adempimenti relativi.
Direzione Centrale Entrate Contributive
Coordinamento e supporto delle attività connesse al fenomeno migratorio
Il 5 agosto 2006 il Ministero dell'Interno ha emanato una Direttiva 'sui diritti dello
straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno', nella quale venivano
chiarite, ai sensi dell'art.2 del " Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", tutte le
situazioni relative ai 'diritti di soggiorno' riconosciuti al cittadino straniero che si
trova regolarmente sul territorio nazionale, fra i quali, oltre alle facoltà previste
espressamente dal citato T.U. n.286/1998, ..'lo svolgimento di regolare attività
lavorativa..'.
Secondo quanto indicato espressamente nella Direttiva ,'il cittadino straniero che
ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, ha il diritto, in attesa della
definizione del relativo procedimento di rinnovo, di continuare a permanere sul
territorio nazionale conservando pienezza delle situazioni giuridicamente rilevanti,
quali l'attività lavorativa, a condizione di essere in possesso della documentazione
rilasciata dall'ufficio competente, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del
predetto permesso di soggiorno'.
In particolare, vengono precisati i requisiti richiesti per la conservazione dei diritti
acquisiti:
1. la domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del
permesso di soggiorno, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
2. la verifica della completezza della documentazione prescritta;
3. la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
Anche il Ministero del Lavoro si era a suo tempo espresso al riguardo, mediante
l'emanazione della Circolare n.67 del 29.9.2000, nella quale veniva chiarito che la
fase di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno non incideva sulla regolare
esecuzione del rapporto di lavoro in corso con il cittadino straniero, anche per non
penalizzare lo stesso dei tempi spesso lunghi ma necessari alla definizione delle
pratiche in argomento.
In tale contesto, l'art 22 c.12 del D.Lgs n.286/1998 prevede espressamente che si
possa proseguire un rapporto di lavoro durante la fase di rinnovo del permesso di
soggiorno e non esclude che se ne possa instaurare uno nuovo.
L'Inps a sua volta, con Circolare n.122 dell'8 luglio 2003, aveva fornito alcune
indicazioni sui riflessi in materia previdenziale della fase transitoria di attesa del
rinnovo del permesso di soggiorno.
Considerato quanto precede, al fine di chiarire alcune perplessità originate
dall’interpretazione esposta nella Circolare Inps 122/2003 (sospensione del
rapporto di lavoro, ecc.), anche alla luce delle intervenute disposizioni emanate dal
Ministero dell'Interno si ritiene che, nelle more della concessione del rinnovo del
permesso di soggiorno, il lavoratore straniero debba essere considerato in
possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell'ambito del rapporto di lavoro
instaurato, anche ai fini previdenziali.
La citata Direttiva del Ministero dell'Interno, inoltre, intende salvaguardare i diritti
del lavoratore straniero anche nel caso in cui lo stesso, nelle more della
concessione del rinnovo, si trovi a dover instaurare un rapporto di lavoro
dipendente con un nuovo datore di lavoro.
Al riguardo, ai fini dell'iscrizione assicurativa prevista dalla normativa vigente, le
Sedi provvederanno a tale adempimento previa presentazione da parte del
lavoratore straniero del cedolino attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo.
Per quanto riguarda le denunce di rapporto di lavoro domestico si precisa – anche
al fine della semplificazione delle procedure amministrative - che la segnalazione
alla Questura competente – di cui al msg n. 034093 del 25/10/2004 – non deve
essere effettuata in caso di presentazione del cedolino relativo alla richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Direttore Centrale Entrate Contributive
Il Direttore Coordinamento e supporto
delle attività connesse al fenomeno
migratorio
Luigi Ziccheddu Francesco Di Maggio
Lunedì, 16 Ottobre 2006