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Messaggio n. 2226 del 29 gennaio 2008 INPS

80.000 unità la quota massima di cittadini non comunitari autorizzati all'ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale per il 2008 - Nella nota l'Inps ricorda che è fissata in 80.000 unità la quota massima di cittadini non comunitari autorizzati all'ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale per il 2008 (74.850 unità ripartite tra le regioni e 5150 unità da attribuirsi successivamente in base ad eventuali fabbisogni territoriali).

L'Inps coglie l'occasione per rammentare le indicazioni fornite dalle direttive emanate dal Ministero dell'Interno in data 5 agosto 2006 e successivamente il 20 febbraio 2007 in base alle quali, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno o del rilascio del rinnovo dello stesso, i cittadini stranieri sono titolari della pienezza dei diritti inerenti il rapporto di lavoro e quindi possono legittimamente svolgere l'attività lavorativa per la quale è stato loro autorizzato l'ingresso in Italia e fruire delle relative prestazioni (assegno nucleo familiare, indennità di malattia, maternità, prestazioni a sostegno del reddito) a patto si sia in possesso di regolare contratto di soggiorno, ricevuta attestante l'avvenuta presentazione di richiesta del primo permesso di soggiorno o cedolino di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale competente.

Il decreto legislativo n. 251/2007, entrato in vigore il 19 gennaio 2008, ha introdotto accanto allo status di rifugiato, anche quello di protezione sussidiaria. Entrambi garantiscono l'accesso all'occupazione con diritto di godere del medesimo trattamento riservato al cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, iscrizione agli albi professionali, formazione professionale, tirocini formativi ed istruzione. Il cittadino al quale viene riconosciuta la protezione sussidiaria ha diritto (come già previsto per i rifugiati) alla tutela del nucleo familiare e della maternità.



Martedì, 29 Gennaio 2008