Circolare anno 2003 Ministero dell'Interno Dipartimento delle libertà Civili
Emersione lavoro irregolare extracomunitari - casi particolari - Ai sigg. Prefetti Loro sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta della Valle D'Aosta
E. P. C.
Sigg. Questori Loro sedi
Oggetto: Emersione lavoro irregolare extracomunitari - casi
Si trasmette in allegato una nota di chiarimento in ordine ad alcuni casi particolari
Riguardanti la procedura di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari.
Il capo dipartimento (dr.ssa Anna D'Ascenzo)
Nota
1) Mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione per motivi dipendenti dal datore di
lavoro (morte, licenziamento, etc.).
Può essere consentita l’ulteriore permanenza sul territorio nazionale dello straniero, in analogia con
quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del T.U. sull'immigrazione. Al momento del
perfezionamento della procedura di regolarizzazione, accertata la fine del rapporto di lavoro,
debitamente documentata (certificato di morte, lettera di licenziamento etc.), l'istanza di
regolarizzazione verrà archiviata e verrà rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno
per attesa occupazione, ove possibile dallo stesso rappresentante della questura presso lo sportello
polifunzionale o con successiva convocazione presso la questura.
2) Presentazione di dichiarazione di emersione dopo l'11 novembre 2002 in presenza di versamento
del contributo forfetario effettuato nei termini.
Nell'ipotesi di datori di lavoro che abbiano regolarmente versato il contributo forfetario entro l'11
novembre 2002, omettendo tuttavia la relativa dichiarazione di emersione all'ufficio postale per
giustificati motivi, le prefetture, previa valutazione dei singoli casi, potranno accertare direttamente
la dichiarazione trasmettendola al centro servizi delle poste italiane per l'inserimento nel normale
iter procedurale. La prefettura rilascerà al datore di lavoro un apposito attestato, con l’indicazione
del nominativo del lavoratore straniero, che sostituirà a tutti gli effetti la ricevuta dell’assicurata
postale relativa all'emersione.
3) Esecuzione del provvedimento di espulsione di stranieri che non possono essere regolarizzati.
In tali ipotesi, la questura, dopo aver provveduto all'allontanamento, comunica l'avvenuto rimpatrio
alla prefettura competente ad esaminare la domanda di regolarizzazione. Successivamente la stessa
prefettura definirà negativamente la procedura di regolarizzazione, dandone notifica al datore di
lavoro.
Il capo dipartimento
(Dr.ssa Anna D’Ascenzo)
Mercoledì, 1 Gennaio 2003