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Circolare n. 8489 del 16 aprile 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività lavorativa. -

Dipartimento Prevenzione e Comunicazione
Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per
i Rapporti Internazionali
UFFICIO VI c/o MAE


Agli Assessorati regionali alla sanità
Agli Assessorati provinciali alla sanità
delle Province autonome di Trento e Bolzano

OGGETTO: Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività lavorativa.

Con riferimento all'oggetto e in relazione ai numerosi quesiti tendenti a conoscere la possibile iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale a favore di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno diverso da quelli elencati all'art. 34 del D.Lgs. 286/98, questo UfficIO rappresenta quanto segue.

AI sensi dell'art. 34, lettera a) del D.Lgs. 286/98 gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.

A questo dettato normativa sono riconducibili i titolari di permessi di soggiorno quali, per esempio, assistenza minore, ricerca scientifica, ecc. che consentono di svo'lgere un'attività lavorativa per la quale è previsto l'assolvimento degli obblighi previdenziaJi e fiscali. Ai fini dell'iscrizione obbligatoria è necessario produrre idonea documentazione.

In analogia, i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attività per la quale ricevono una remunerazione soggetta, ai sensi della legge 20.5.85. n. 222 e del DPR 17.2.87n. 33, alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, possono produrre, ai fini dell'iscrizione obbligatoria, un'attestazione deIi'lstituto Centrale per il Sostcntamento del . Clero (LeSe) A tal proposito si rinvia alla nota di questa Direzione n.259! del 4 giugno 2004.

Appare utile rammentare che, i lavoratori individuati all'art.27, comma l, lettere a), i) e q) del D.Lgs 286/98, che non siano tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, non sono iscrivi bili obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale analogamente ai titolari di permesso di soggiorno per affari.

Il direttore dell'Ufficio
d.ssa Stefania RICCI




Giovedì, 16 Aprile 2009