Risposta prot. 0002082 6 aprile 2009 a quesito del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Applicazione dell'articolo 19, comma 1, del D.L.vo 286/98 e successive modificazioni, coordinato con l'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 394/99 e successive modificazioni. Quesito. - Risposta a quesito del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza -
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del .
Prot. 0002082
OGGETTO: Applicazione dell'articolo 19, comma 1, del D.L.vo 286/98 e successive
modificazioni, coordinato con l'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 394/99 e successive
modificazioni.
Quesito.
ALLA QUESTURA DI MANTOVA
E. p. c.
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
In risposta al quesito proposto da codesta Questura con la nota in riferimento, concernente la
possibilità di procedere al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in favore
del cittadino straniero che, entrato irregolarmente in Italia, è stato respinto alla frontiera dal
Questore di Crotone e, di seguito all'arresto per non aver ottemperato al correlato Ordine a
lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni, in ragione della sua omosessualità è stato assolto
dal Tribunale di Mantova, si formulano le seguenti osservazioni.
Nel richiamare il contenuto dell'articolo 19 del d.L.vo 286/98 e successive modificazioni, ove
al comma l è stabilito che "in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso
uno Stato in cui lo straniero possa essere in oggetto di persecuzione, di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali,
ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione ", sembra opportuno precisare che per persecuzione deve intendersi il persistente
maltrattamento o sopruso, comunque contrario alla tutela dei diritti umani, che un individuo o
un gruppo subisce da parte di un altro individuo o gruppo nel suo Stato di origine, tale da
indurlo a ricorrere alla protezione di un altro Stato che possa garantirgliela.
Con riguardo alla questione oggetto di analisi, va segnalato che la I sezione civile della Corte
di Cassazione, con la sentenza n. 16417 del 25 luglio 2007, si è pronunciata sulla vicenda di
un immigrato senegalese che aveva proposto ricorso al giudice di pace avverso l'ordinanza di
espulsione inflitta dal Prefetto, sostenendo di non poter fare rientro nel proprio Paese a causa
della sua omosessualità.
La Suprema Corte, pur ritenendo l'omosessualità una condizione dell'uomo degna di tutela, in
quanto la libertà sessuale deve essere intesa come libertà di vivere senza condizionamenti e
restrizioni le proprie preferenze, non ha considerato sufficiente la dichiarazione di
omosessualità ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno per rimanere in Italia ed ha
posto l'accento sulla necessità di stabilire se la legislazione dello Stato di origine dello
straniero “… preveda come reato il fatto in sé dell’omosessualità ovvero soltanto la
ostentazione delle pratiche omosessuali…”.
In linea con tale orientamento, è anche la pronuncia della I sezione penale della Corte di
Cassazione, del 18 gennaio 2008, n. 2907, chiamata ad intervenire sul caso di un immigrato
clandestino in Italia, assolto dal Tribunale di Modena, dal reato di cui all’articolo 14, comma
5 ter, del d.lvo 286/98 e successive modificazioni, in quanto si è ritenuto sussistente un
giustificato motivo, attese le condizioni di omosessualità dell’imputato e la possibilità di
essere perseguitato nel proprio Paese di origine.
Nel caso in specie, la pronunzia del Tribunale di Modena è stata cassata in quanto la Suprema
Corte ha ritenuto necessario accertare e valutare pienamente l’identità dello straniero e
l’appartenenza nazionale dello stesso ad uno Stato in cui “… sia penalmente sanzionata
l’omosessualità come pratica personale e non soltanto la manifestazione esteriore di
impudicizia sessuale…”.
Pertanto, alla luce di tali premesse, visti gli elementi forniti da codesta Questura, si ritiene
che, per la fattispecie in esame, non ricorrano i presupposti legittimanti il rilascio
dell’invocato permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il Direttore Centrale
Rodolfo Ronconi
Lunedì, 6 Aprile 2009