Circolare n. 18 del 21 luglio 2009 Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi demografici
Diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell’Unione e sulla nozione di risorse economiche sufficienti al soggiorno - OGGETTO: Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Pubblicazione delle linee guida della Commissione europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell’Unione e sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno".
1. La Commissione europea, in data 2 luglio 2009, ha adottato un documento esplicativo dei propri orientamenti interpretativi sugli aspetti maggiormente problematici della direttiva indicata in oggetto, recepita in Italia con il d. 19s. n. 30/2007 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento (cd. Linee guida) consiste nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio (COM (2009) 313 def.), dal titolo "Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all’interno del territorio degli Stati membri".
Le linee guida trattano, nel complesso, gli aspetti relativi ai requisiti per l’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari previsti dalla direttiva citata, alle restrizioni poste a tale diritto, legate a motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, ai concetti di abuso e di frode.
In considerazione dei chiarimenti contenuti nel testo, si rende necessario fornire nuove indicazioni sulle modalità di applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 30/2007, sotto il profilo dell’accertamento dei requisiti relativi al possesso di risorse economiche sufficienti al soggiorno e alla copertura sanitaria (art. 9, c. 1, lett. b e c)).
2. Con riguardo alla nozione di risorse economiche sufficienti al soggiorno, la Commissione europea si è espressa come segue:
"La nozione di "risorse sufficienti" deve essere interpretata alla luce dell’obiettivo della direttiva che si prefigge di agevolare la libera circolazione fin tanto che i beneficiari del diritto di soggiorno non diventano un onere irragionevole per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
Il primo passo per stabilire se un cittadino dell’Unione (e i familiari che dallo stesso derivano il proprio diritto di soggiorno) dispone di risorse sufficienti potrebbe consistere nel verificare se soddisfa i criteri nazionali per la concessione del sussidio sociale minimo.
I cittadini dell’Unione hanno risorse sufficienti se queste superano la soglia al di sotto della quale lo Stato membro ospitante concede il sussidio sociale minimo. Se questo criterio non è applicabile, si fa riferimento alla pensione sociale minima.
L’articolo 8, paragrafo 4 vieta agli Stati membri di stabilire un importo fisso, direttamente o
indirettamente equiparato alle "risorse sufficienti", al di sotto del quale il diritto di soggiorno può essere automaticamente rifiutato. Le autorità degli Stati membri devono tener conto della situazione personale di ogni cittadino interessato. Devono essere accettate le risorse elargite da terzi.
Le autorità nazionali possono, se del caso, verificare l’esistenza, la legittimità, l’entità e la
disponibilità delle risorse. Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato. La prova della disponibilità di risorse sufficienti non può essere soggetta a limitazioni".
Alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione, si richiama l’attenzione sui seguenti criteri interpretativi della nozione di risorse economiche sufficienti al soggiorno, utili ai fini della corretta applicazione della disciplina recata dal d. 19s. n. 30/2007.
In proposito, si evidenzia che la nozione di "risorse sufficienti" può essere riferita sia a risorse periodiche che a risorse sotto forma di capitale accumulato. Inoltre, tali risorse non devono necessariamente essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi.
Ove l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle risorse, come previsto dall’art. 9, c. 3, lett. b) e c) del D.lgs. n. 30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell’istanza d’iscrizione sia proporzionato rispetto all’obiettivo della direttiva, evidenziato nel primo periodo del testo sopra riportato.
E’ consentita la verifica dell’esistenza, della legittimità, dell’entità e della disponibilità delle risorse, nei casi in cui si ritenga opportuno.
3. Sull’argomento della copertura sanitaria, la Commissione precisa quanto segue:
"In linea di principio, è accettabile qualunque copertura assicurativa, privata o pubblica, contratta nello Stato membro ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. Nel tutelare le proprie finanze pubbliche e valutare al contempo se la copertura assicurativa è completa, lo Stato membro deve agire in conformità dei limiti imposti dal diritto comunitario e del principio di proporzionalità.
La Carta di assistenza sanitaria europea offre una copertura totale se il cittadino dell’Unione non sposta la residenza, ai sensi del regolamento CEE 1408171, nello Stato membro ospitante e ha intenzione di tornare nel proprio Paese, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati".
Nel periodo da ultimo citato, la Commissione tiene conto del fatto che sussistono casi in cui il soggiorno prolungato presso lo Stato ospitante non configura una situazione di dimora abituale in tale Stato, in quanto l’interessato mantiene il proprio centro d’interessi presso lo Stato di provenienza. In tali ipotesi di soggiorno temporaneo, che può riguardare ad esempio il soggiorno per motivi di studio, l’interessato potrà utilizzare la suddetta Carta di assistenza (Tessera Europea di Assicurazione Malattia o T.E.A.M.), rilasciatagli dal suo Paese, per ricevere tutte le cure considerate medicalmente necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno temporaneo.
Quindi, in base a quanto stabilito dalla Commissione europea, lo Stato ospitante deve consentire al cittadino dell’Unione, anche per soggiorni superiori a tre mesi, di non spostare la propria residenza, avvalendosi, in tali casi, della copertura sanitaria fornita dal sopraccitato documento (T.E.A.M.).
Alla luce di tali indicazioni, d’intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, si informa che il documento sopraccitato (T.E.A.M.), in corso di validità, è idoneo a garantire la copertura sanitaria prevista dall’art. 9, c. 3, lettere b) e c) del D.Lgs n. 30/2007, ai fini del soggiorno dei cittadini dell’Unione che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati, e che pertanto non spostano la propria residenza in Italia.
In tali ipotesi deve procedersi all’iscrizione degli interessati nello schedario della popolazione temporanea, disciplinato dall’art. 8 della legge n. 1228/1954 (legge anagrafica) e dall’art. 32, c. 1, del D.P.R. n. 223/1989 (regolamento anagrafico), dandone indicazione nell’attestazione rilasciata ai sensi dell’art. 9, c. 2, del d.lgs. n. 30/2007 e indicandone i motivi (es. studio, etc.).
L’iscrizione in tale schedario - che esclude il rilascio di certificazioni anagrafi che – può essere effettuata anche per periodi di soggiorno superiori ad un anno, fermo restando l’obbligo di revisione annuale dello schedario, di cui all’art. 32, c. 4, del D.P.R. n. 223/1989.
Considerato che la direttiva comunitaria stabilisce il termine di tre mesi di soggiorno a partire dal quale lo Stato ospitante può richiedere "l’iscrizione presso le autorità competenti" (art. 8 direttiva n. 2004/38 Ce), si ritiene che tale termine rilevi anche ai fini dell’iscrizione nell’indicato registro, a prescindere dal diverso termine (quattro mesi) previsto nel sopraccitato articolo 32 del regolamento anagrafico, quale condizione d’iscrizione nello schedario in argomento.
Si chiede alle SS.LL. di dare tempestiva notizia ai comuni della presente circolare, pubblicata sul sito internet di questa Direzione centrale, unitamente al testo tradotto delle Linee guida.
Il testo originale
Direttiva n. 38 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Martedì, 21 Luglio 2009