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Circolare n. 557 del 7 agosto 2009 Ministero dell’Interno

Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” -

Ministero dell’Interno


Oggetto: Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”

Sul supplemento ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio u .s. è stata pubblicata la legge 15 luglio 2009, n. 94" recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
La legge, in vigore dall’8 agosto 2009, interviene su ampi delicati settori della Legislazione in materia di immigrazione, contrasto alla criminalità organizzata e diffusa sicurezza stradale e decoro urbano e completa il percorso avviato con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
Le nuove disposizioni contenute nei tre articoli della legge, intervengono, in linea di massima, rispettivamente, nella materia dell’immigrazione, in quella del contrasto alla criminalità organizzata, in quella del contrasto alla criminalità diffusa in quella relativa al decoro urbano ed in quella concernente la sicurezza stradale.

Tra le nuove norme contenute nell'art. 1 della nuova legge, relative, in particolare, alla materia dell’immigrazione si richiama l’introduzione del reato, di natura contravvenzionale, dell'ingresso e della permanenza illegale nel territorio dello Stato, che prevede I'ammenda da 5.000 a 10.000 euro e la possibilità di sostituire la condanna con I'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, a seguito di un procedimento immediato davanti al giudice di pace.

In proposito. anche in merito agli aspetti più generali connessi alla violazione della normativa sull'ingresso e sul soggiorno ed alle eventuali indicazioni dell'Autorità Giudiziaria sui profili maggiormente innovativi in materia penale - che potranno anche essere sollecitate a livello locale - soprattutto con riferimento alla predetta introduzione dei reato di ingresso e soggiorno illegale si richiama l'articolo 1-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito. con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, che prevede la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività per le quali è prevista dal medesimo articolo una specifica procedura per la dichiarazione di assistenza e di sostegno alle famiglie ai fini della regolarizzazione del relativo rapporto di lavoro. Il comma l0 dello stesso art. 1-ter prevede, altresì, il divieto di espulsione dello straniero interessato, salvo che si trovi in una delle condizioni previste dal successivo comma 13 (destinatario, ad esempio di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico).
Sempre in materia di immigrazione si segnala il prolungamento dai 60 giorni attuali fino ad un massimo di 180 giorni del periodo di trattenimento nei Centri di identificazione e di espulsione che potrà consentire di acquisire più agevolmente i necessari documenti di viaggio per allontanare lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, riducendo il numero degli stranieri dimessi dai centri per scadenza del termine massimo previsto per il trattenimento ed aumentando quello delle espulsioni eseguite.
La nuova disposizione si applica anche per gli stranieri presenti alla data dell’ 8 agosto 2009 nei Centri di Identificazione ed Espulsione.
Per le ulteriori disposizioni volte a contrastare l'elusione della normativa sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e per gli aspetti più operativi, si allega un documento dettagliato su tutte le novità che hanno un impatto immediato soprattutto sulle competenze degli uffici immigrazione delle questure (all.1 ).

……………….

Tra le altre disposizioni d'interesse contenute nella predetta legge, si richiama l'attenzione su quelle che consentono di sospendere le attività delle associazioni che possono favorire la commissione di reati di terrorismo, ovvero di sciogliere le stesse, nonché quelle volte a rafforzare la lotta al fenomeno del riciclaggio, attraverso l'estensione del potere di accesso degli organi di polizia a tutte quelle attività "a rischio" (quali ad es. le case da gioco), e quelle che introducono una disciplina più stringente per I'attività cosiddetta di "money transfert", soprattutto con riferimento alle operazioni compiute da stranieri per i quali è richiesta la conservazione per l0 anni della copia del titolo del soggiorno regolare in Italia.

……………………..

Nel fare riserva di fornire ulteriori istruzioni in merito ai contenuti della legge n. 94 del 2009, anche in relazione ai previsti provvedimenti attuativi, si confida nella consueta collaborazione e concretezza delle SS.LL, al fine di contribuire ad assicurare la migliore applicazione delle nuove disposizioni, anche attraverso un’adeguata diffusione delle stesse.

Il Capo della polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza


ALLEGATO 1

Innovazioni in materia di immigrazione introdotte dall’articolo 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”,

1) Il comma 1 precisa che la circostanza aggravante della “clandestinità” si applica esclusivamente ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

2) I commi 2, 3 e 4, trasferiscono dal codice penale alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la disciplina relativa all’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero e dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, rispettivamente, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4 , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n .286, d’ora in avanti indicato come “testo unico”, nonché “in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30”.
A tale ultimo riguardo, si segnala che la Commissione delle Comunità Europee ha pubblicato, in data 2 luglio 2009, la Comunicazione al Parlamento Europeo e al Consiglio, (disponibile sul portale internet all’indirizzo: http://eurlex.europa.eu - documento COM/2009/0313), con cui sono stati espressi gli orientamenti circa gli aspetti più problematici per la migliore attuazione della direttiva 2004/38/CE, ed in particolare, all’art. 3, sono stati forniti utili strumenti interpretativi per l’adozione dei provvedimenti restrittivi del diritto all’ingresso ed al soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.

3) Il comma 16 introduce al testo unico l’art. 10-bis, del quale si riproducono i primi due commi:

“1-. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo I della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con I'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica I'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma I non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10. comma 1.

Viene, quindi, introdotto il reato di ingresso e di soggiorno illegale nel territorio dello Stato che consiste in una contravvenzione, punita con l’ammenda, applicabile allo straniero che entra o si trattiene sul territorio nazionale, in violazione della normativa vigente.
In particolare, si mette in evidenza che:

- il nuovo reato è contestato allo straniero che entra o si trattiene in Italia, in violazione alla normativa vigente. Non è applicabile, quindi, nei confronti dello straniero respinto alla frontiera;

- se lo straniero che entra o si trattiene sul territorio nazionale chiede la protezione internazionale, il procedimento penale è sospeso fino alla decisione sulla domanda di asilo;

- al termine della suddetta procedura di asilo, se allo straniero è rilasciato il permesso di soggiorno per rifugiato o per motivi di protezione sussidiaria o umanitari, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere;

- nelle ipotesi in cui, invece, l’azione penale viene esercitata, lo straniero denunciato è rimpatriato senza che sia necessario acquisire, preventivamente, il nulla osta dal giudice competente per l’accertamento del reato;

- il Questore, dopo avere eseguito l’espulsione o il respingimento dello straniero, ne dà comunicazione al suddetto giudice che, conseguentemente, pronuncia sentenza di non luogo a procedere;

- se lo straniero rientra illegalmente in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso, l’azione penale va riproposta.

Riguardo alla sussistenza del reato in esame deve pronunciarsi il giudice di pace competente per territorio. Il procedimento penale ha inizio con la richiesta, formulata dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero, affinché questi:

- autorizzi la presentazione immediata a giudizio dell’imputato;

- disponga, ove ricorrano i presupposti, la sua contestuale citazione per l’udienza.

Infatti, i presupposti che consentono alla polizia giudiziaria di chiedere, al pubblico ministero, l’autorizzazione a presentare l’imputato immediatamente a giudizio, entro quindici giorni dalla richiesta, sono:

- la contestazione di un reato procedibile d’ufficio;

 la flagranza ovvero una prova evidente della sua colpevolezza.

Inoltre, in presenza dei suddetti presupposti per la presentazione immediata a giudizio, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero anche la contestuale citazione dell’imputato per l’udienza, se:

- ricorrono gravi e comprovate ragioni d’urgenza, che non consentono di attendere la fissazione dell’udienza nei quindici giorni successivi,

oppure:

- l’imputato si trovi, a qualsiasi titolo, sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale.

Qualora il pubblico ministero accolga ambedue le richieste:

- l’imputato è rinviato direttamente dinnanzi al Giudice di Pace;

- la polizia giudiziaria provvede a:

- condurre l’imputato, se sottoposto a misure limitative o privative della libertà personale, dinnanzi al Giudice di Pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli rinunzi a partecipare all’udienza;

- notificare, invece, all’imputato che non sia sottoposto a tali misure, la richiesta di citazione contestuale per l’udienza e il provvedimento adottato dal pubblico ministero, dandone comunicazione anche al suo difensore.

Infine, si evidenzia che:

- il termine a difesa, eventualmente chiesto dall’imputato, non può essere superiore a quarantotto ore;

- con la decisione, il Giudice di Pace può applicare la misura sostitutiva dell’espulsione, purché non ricorrano le cause che impediscono l’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

4) Con due modifiche contenute nei commi 16, lett. b), e 22, lett. o), Oltre a ricomprendere anche il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale tra i reati per i quali il giudice, compreso quello di pace, può sostituire la sentenza di condanna con l’espulsione, le modifiche al predetto art. 16 del testo unico sono finalizzate a specificare che per poter disporre l’espulsione il giudice deve preventivamente accertarsi che sussistono le condizioni che consentano di disporre l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera, tra cui, in particolare, la disponibilità dei documenti necessari per l’espatrio dello straniero interessato.

5) Il comma 22, lett. a), apporta le seguenti modifiche all’art. 4, comma 3, del testo unico:
a) nel terzo periodo, dopo le parole: “o che risulti condannato, anche” sono inserite le seguenti: “con sentenza non definitiva, compresa quella adottata”;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Impedisce I'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo II, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 4'13 e 474 del codice penale”.
Pertanto, viene precisato che è inammissibile in Italia lo straniero condannato, anche se con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per i reati indicati al comma 3 del citato art. 4 del Testo Unico .
Inoltre, analogamente a quanto già previsto in tema di lavoro autonomo, è inammissibile sul territorio nazionale anche lo straniero condannato, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale.

6) Le lettere b), c), d) e ed f), del comma 22, apportano una serie di modifiche all’art. 5 del testo unico, tra le quali si segnalano:

l’introduzione del comma 2-ter, concernente l’obbligo, per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno, di versare un contributo, compreso tra gli 80 e i 200 euro, il cui importo e le relative modalità di versamento saranno determinate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno. Sono esenti dal versamento gli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari;

la modifica del primo periodo del comma 4,secondo cui ”Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio delle diverse condizioni previste dal presente testo unico”. Si è stabilita, pertanto, l’uniformità dei termini entro cui chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. Tutte le domande in questione, infatti, devono essere presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza del titolo di soggiorno, a prescindere dal motivo per il quale lo straniero si trova in Italia;

la modifica del comma 5-bis, con la quale è stata attribuita rilevanza, in tema di soggiorno per motivi familiari, anche alle condanne inflitte per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Tali condanne, infatti possono essere tenute in considerazione per revocare o negare il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto;

l’introduzione del comma 5-ter: secondo cui “il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma l-ter”; In proposito è stato disposto un più efficace contrasto alle condotte elusive della bigamia. Infatti, il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato qualora si accerti che il coniuge o il genitore, entrati per ricongiungimento familiare, siano coniugati con un cittadino straniero, già soggiornante regolarmente in Italia con altro coniuge;

la modifica del comma 8-bis, con la quale è stata prevista la punibilità del semplice utilizzo, da parte dello straniero, di un visto di ingresso o di reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno ovvero un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contraffatti o alterati.

7) Il comma 22, lett. g), apporta una modifica all’art. 6, comma 2, del testo unico, prevedendo l’obbligo di esibire il permesso di soggiorno agli uffici pubblici ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, nonché alle attività sportive e ricreative a carattere temporaneo. (c. 22 lett. g). Il comma 22, lett. h), apporta una modifica anche al comma 3 del medesimo articolo 6 del testo unico, con la quale diventa punibile lo straniero che, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, oltre al passaporto o altro documento di identificazione, anche il permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare permanenza in Italia. Quindi, lo straniero è sanzionabile qualora, pur esibendo un suo documento identificativo, non esibisca, senza giustificato motivo, anche il titolo che lo legittima a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale.

8) Sempre il comma 22, lett. i), introduce all’articolo 9 del testo unico il comma 2-bis , in base al quale il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, è subordinato anche al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno definite con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

9) La modifiche apportate all’art. 14 del testo unico, concernente l’esecuzione dell’espulsione, contenute nel comma 22 lettera l), riguardano, in particolare:

- il comma 5: la proroga del trattenimento dello straniero, in un Centro di identificazione ed espulsione, può durare fino a centottanta giorni. Infatti, decorsi i primi sessanta giorni, suddivisi in due periodi da trenta, preventivamente convalidati dal competente Giudice di Pace, il Questore può chiedere al suddetto giudice la proroga per ulteriori sessanta giorni, a condizione che:

- lo straniero non abbia cooperato per il suo rimpatrio,

oppure:

- vi siano ritardi nell’acquisizione della necessaria documentazione dai Paesi terzi interessati.

Inoltre, alla scadenza dei primi centoventi giorni, il Questore può chiedere al Giudice di Pace un’ulteriore proroga di altri sessanta giorni, purché persistano le suddette condizioni e, nonostante ogni ragionevole sforzo, non sia stato possibile procedere all’espulsione dello straniero. Comunque:

- il Questore può procedere all’espulsione o al respingimento dello straniero, anche prima della scadenza del termine già prorogato, dandone comunicazione al Giudice di Pace;

- la proroga, fino ad un periodo massimo complessivo di centottanta giorni, può essere chiesta anche per gli stranieri già presenti nei C.I.E, alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 94 del 2009;

- il comma 5-bis: l’applicazione dell’ordine del Questore a lasciare l’Italia entro cinque giorni può avvenire se non sia stato possibile trattenere lo straniero in un C.I.E. o se la permanenza in tale struttura non ne abbia consentito l’effettivo rimpatrio. Tale ordine:

- è dato con provvedimento scritto;

- indica le conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, pur se reiterata, sul territorio nazionale;

- può essere accompagnato dalla consegna, all’interessato, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della Rappresentanza diplomatica del suo Paese di origine, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza o di provenienza.

- il comma 5-ter: le sanzioni per l’inottemperanza all’ordine del Questore, diversamente modulate a seconda del motivo del rimpatrio, si applicano anche allo straniero che:

- è destinatario di provvedimento di respingimento;

- ha richiesto il titolo di soggiorno, ma la sua istanza è stata rigettata;

- ha violato l’obbligo di dichiarare la propria presenza, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68.

Per l’inottemperanza, punita con la reclusione da uno a quattro anni, è previsto l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto, nonché il rito direttissimo. Successivamente, allo straniero è notificato, se non detenuto in carcere, un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Tuttavia, se non risulti possibile rimpatriarlo, egli è trattenuto in un C.I.E. o, in mancanza di posti disponibili, il Questore adotta nei suoi confronti un nuovo ordine di allontanamento dall’Italia entro cinque giorni;

- il comma 5-quater: la sanzione per l’inottemperanza al nuovo ordine del Questore, punita con la reclusione da uno a cinque anni, si applica all’autore del fatto, che è tratto in arresto e giudicato con rito direttissimo; successivamente, deve essere adottato nei confronti dello straniero, qualora non detenuto, un nuovo provvedimento di espulsione. Qualora persista l’impossibilità di procedere al suo effettivo rimpatrio, lo straniero è trattenuto in un C.I.E. oppure il Questore adotta un nuovo ordine affinché lasci l’Italia entro cinque giorni;

- il comma 5-quinquies:per le violazioni di cui ai richiamati comma 5-ter e 5-quater è previsto il rito direttissimo e l’arresto dell’autore del fatto.

10) La lettera n) del comma 22 introduce al nuovo articolo 14-bis, del testo unico, il “Fondo Rimpatri”, volto a finanziare le spese conseguenti al rimpatrio degli stranieri. Al Fondo confluiscono la metà del gettito conseguito dalla riscossione del contributo versato dagli stranieri richiedenti il permesso di soggiorno e le risorse eventualmente erogate dall’Unione europea.

11) La successiva lett. p), del medesimo comma 22, modifica l’articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico, sostituendo le parole “entro il quarto grado” con le seguenti: “entro il secondo grado”. Pertanto, lo straniero, convivente con parenti di nazionalità italiana, non può essere espulso solo se tale parentela sia entro il secondo grado.

12) La lettera r) del comma 22, interviene anche sull’art. 27 del testo unico, concernente la disciplina dell’ingresso per lavoro in casi particolari, introducendo i commi 1-ter e 1-quater, finalizzati, tra l’altro, a sostituire per particolari qualificate professionalità (dirigenti d’azienda, professori universitari e personale distaccato) il nulla osta con la dichiarazione del datore di lavoro;

13) il comma 22, lett. s), t) e u), ed il comma 19, apportano una serie di modifiche all’articolo 29 del testo unico, al fine di evitare l’elusione della normativa sull’ingresso ed il soggiorno attraverso un agevole ricorso alla disciplina del ricongiungimento familiare. Infatti, tra le altre innovazioni, è previsto che l’interessato deve dimostrare non solo la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari ma anche l’idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
Inoltre, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. Quindi, qualora un minore straniero già soggiorni regolarmente in Italia, il suo genitore naturale può entrare sul territorio nazionale, purché dimostri la disponibilità dei requisiti alloggiativi, oltre che reddituali, indicati al suddetto comma 3 dell’art. 29 del testo unico.
Ai fini di fornire la prova di tali requisiti prima del suo ingresso in Italia, l’interessato può avvalersi di quanto è nella disponibilità dell’altro genitore del minore.
Il comma 8 del richiamato art. 29 prevede che il nulla osta al ricongiungimento è rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta.

14) La lettera v) del comma 22, modifica l’articolo 32 del testo unico, per cui il minore straniero non accompagnato, affidato ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, oppure sottoposto a tutela, al raggiungimento della maggiore età può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che sia stato ammesso, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile.
La legale permanenza sul territorio nazionale del minore in questione, purché non socialmente pericoloso, può essere autorizzata solo se l’ente gestore del progetto fornisca la prova che lo straniero:

- abbia seguito tale piano, finalizzato alla sua integrazione, per non meno di due anni:

- disponga di un alloggio;

- frequenti un corso di studio;

- svolga attività lavorativa regolare o abbia sottoscritto un contratto di lavoro, pur se non ancora iniziato;

- si trovi in Italia da almeno tre anni.

15) Il comma 25 introduce al testo unico l’articolo 4-bis, concernente l’Accordo di Integrazione, finalizzato a promuovere la convivenza tra cittadini italiani e stranieri. Con tale accordo lo straniero si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi d’integrazione, da raggiungere durante il periodo di validità del permesso di soggiorno.
La stipula del suddetto Accordo è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno; nel caso di perdita integrale dei crediti, il titolo di soggiorno è revocato e lo straniero deve essere espulso dal territorio nazionale.
Con regolamento, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della novella in esame, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, saranno definite le modalità di sottoscrizione dell’Accordo e le relative disposizioni di attuazione.

16) Il comma 26 apporta alcune modifiche all’articolo 12 del testo unico, finalizzate a rafforzare il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, attraverso l’inasprimento delle sanzioni e l’introduzione di nuove fattispecie.
Infatti, di tale reato risponde anche colui che promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri in Italia, ovvero compie altri atti diretti a procurarne l’ingresso in Italia o in un altro Stato, del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Il reato è aggravato, se:

- il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale in Italia di cinque o più persone;

- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità;

- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando sevizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o illegalmente detenuti;

- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o di materie esplodenti.

Nelle suddette ipotesi, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza, è applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti del responsabile, salvo che il giudice non rilevi esigenze di natura cautelare.
Un ulteriore aumento di pena, inoltre, è previsto se una delle suddette condotte criminose è commessa per:

- reclutare persone da avviare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero per consentire l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite per favorirne lo sfruttamento;

- trarne profitto, anche indiretto.

Si procede, infine,

- all’arresto obbligatorio, in flagranza di reato, del responsabile della condotta criminosa;

- alla confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commetterlo, anche se la pena è patteggiata.



Venerdì, 7 Agosto 2009