Circolare n. 19147 del 31 agosto 2009 INPS
Acquisizione delle dichiarazioni presentate all’INPS ai sensi dell’art. 1-ter, comma 2, lettera a), della legge 3 agosto 2009, n. 102. Assistenza all’utenza per la stampa del modello F24. -
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI
INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
OGGETTO: Acquisizione delle dichiarazioni presentate all'INPS ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, lettera a), della legge 3 agosto 2009, n. 102.
Assistenza all'utenza per la stampa del modello F24.
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE
OGGETTO: Acquisizione delle dichiarazioni presentate all’INPS ai sensi dell’art. 1-ter, comma 2, lettera a), della legge 3 agosto 2009, n. 102.
Assistenza all’utenza per la stampa del modello F24.
L’art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102 ha previsto al comma 2, lettera a), che la dichiarazione di sussistenza dell’ attività lavorativa di assistenza e di sostegno alle famiglie, volta alla regolarizzazione della prestazione svolta di fatto da cittadini italiani o comunitari debba essere presentata all’INPS, utilizzando un apposito modulo.
Con circolare n. 101 del 10 agosto 2009 sono stati dati chiarimenti sulle disposizioni della norma e sul procedimento previsto per addivenire alla regolarizzazione ed è stato precisato che sono ricompresi, ai sensi del citato comma 2, lettera a), anche i lavoratori cittadini extracomunitari che, in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, utile per prestare lavoro subordinato sono stati comunque impiegati nelle attività di assistenza o di sostegno alle famiglie, in violazione alle prescrizioni di legge relative al lavoro domestico.
La dichiarazione, come indicato nella circolare 101 del 10 agosto 2009, deve essere presentata utilizzando il mod. LD-EM2009, pubblicato sul sito Internet dell’Istituto in versione editabile. E’ possibile presentare la dichiarazione online nel sito www.inps.it, attraverso il percorso servizi online>cittadino>lavoratori domestici o accedendo direttamente dal link presente nella specifica sezione “Regolarizzazione colf e badanti “ sull’home page del sito.
Si ricorda che la dichiarazione di emersione all’INPS può essere presentata anche attraverso il Contact Center al numero 803164.
I modelli LD-EM2009 cartacei pervenuti alle sedi dovranno essere acquisiti tramite l’applicazione intranet “Gestione lavoratori domestici” presente nel processo Soggetto Contribuente. La maschera di acquisizione è unica sia che la denuncia di lavoro domestico provenga da COLD ASS sia che provenga da LD-EM2009. Con la selezione di alcuni specifici campi si individua la dichiarazione ai sensi del citato comma 2, lettera a).
In particolare:
A) Dopo l’inserimento del codice fiscale del datore di lavoro, si apre la prima pagina della maschera che presenta il campo denominato “dati relativi alla denuncia di rapporto di lavoro domestico” in cui devono essere selezionati i campi:
- “data di presentazione della domanda”. Si ricorda che, in base alla norma, la dichiarazione deve essere presentata dal 1° al 30 settembre. Dichiarazioni presentate dopo il 30 settembre, termine perentorio, saranno considerate quali autodenunce di regolarizzazione, soggette alle relative norme;
- “emersione lavoro irregolare art. 1-ter della legge n. 102 del 2009”. Deve essere selezionata l’opzione corrispondente tra comunitario o extracomunitario con permesso di soggiorno. Selezionando quest’ultima categoria, verrà evidenziata un’informativa contenente le tipologie di documenti e di permessi di soggiorno che consentono il lavoro subordinato (in allegato si riportano i tipi di documento e di permesso di soggiorno che consentono attività subordinata, il cui corrispondente codice numerico o alfabetico deve essere presente nell’apposito campo alla sezione 2 del MOD LD-EM2009). Ovviamente, nel caso in cui il permesso di soggiorno non rientri tra quelli ivi indicati, non è possibile procedere tramite domanda all’INPS, in quanto si tratta di fattispecie ricadente nelle previsioni del comma 2, lettera b) dell’art. 1-ter per le quali deve essere presentata dichiarazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- “estremi del versamento”. In questo campo devono essere riportati gli estremi del versamento eseguito con F24. Si ricorda che condizione necessaria per la presentazione della dichiarazione di emersione è il preventivo pagamento di una quota forfetaria di € 500,00 per ogni lavoratore per il quale si chiede la regolarizzazione. La verifica dell’avvenuto pagamento, in attesa della quale la domanda è sospesa, sarà effettuata dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi a livello centralizzato e l’esito positivo determinerà l’accoglimento della dichiarazione e l’invio dei bollettini per il pagamento dei contributi dovuti dal 1° luglio 2009. Le domande rimaste in sospeso a causa del mancato riscontro del versamento saranno segnalate alle sedi per eseguire una ricerca mirata in base alle istruzioni apposite che saranno successivamente emanate.
B) I campi successivi presenti sulla maschera di acquisizione, rimangono quelli abitualmente utilizzati nel caso di denuncia di assunzione presentata tramite COLD ASS. Fa eccezione la data di inizio lavoro che non può essere, ai sensi dell’art. 1-ter citato, successiva al 1° aprile 2009. Nel caso sia indicata una data antecedente al 1° aprile 2009, come riportato nella circolare n. 101 del 2009, il datore di lavoro dovrà successivamente compilare il mod. LD15-ter.
Si ricorda comunque che il lavoratore deve essere ancora impiegato alla data di presentazione della dichiarazione. Quindi, nel caso di lavoro a tempo determinato, la data di fine lavoro deve essere posteriore a quella di presentazione.
Si specifica, inoltre, che l’art. 1-ter non pone vincoli di rispetto di minimi di orario di lavoro o di retribuzione mensile per la dichiarazione da presentare all’INPS, come invece prescritto nel caso di domanda la cui ricezione è competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Stampa e assistenza nella compilazione del modello F24
Nell’ottica di fornire ai soggetti interessati la massima assistenza, in sinergia con tutte le altre Istituzioni coinvolte nell’applicazione del disposto dell’art.1 ter della legge n. 102 del 2009, codeste Strutture dovranno provvedere preventivamente a rendere disponibili all’utenza anche dei modelli “F24 – versamenti con elementi identificativi”, in forma cartacea presso ciascuna Sede.
Si invitano altresì codeste strutture a fornire tutta l’assistenza che dovesse essere richiesta per la compilazione del predetto modello F24.
Nori
Vedi l'allegato
Lunedì, 31 Agosto 2009