Circolare n. 5714 del 15 settembre 2009 Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Emersione lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.- Dichiarazione di ospitalità ex art. 7, D.Lgs. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni. - Oggetto: Emersione lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.- Dichiarazione di ospitalità ex art. 7, D.Lgs. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono pervenute numerose segnalazioni relative alla contestazione della violazione amministrativa prevista dal comma 2 bis, art. 7, del T. U. immigrazione, nei confronti dei datori di lavoro, che si recano presso gli Uffici di Polizia per effettuare la dichiarazione di ospitalità nei confronti dei cittadini stranieri da regolarizzare ai sensi del Decreto Legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 nr.102.
Al riguardo, si ricorda che I'art. 1-ter, comma 8, della suddetta legge, prevede la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore straniero, che svolge le attività lavorative per le quali è ammessa la regolarizzazione del relativo rapporto di lavoro, per tutto il periodo di durata della procedura di emersione.
Pertanto, si ritiene che in attesa della definizione della procedura di regolarizzazione non può essere contestata I'infrazione "de-quo" e che in caso di esito positivo della stessa si verifichi il previsto effetto estintivo dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni delle norme concernenti l’ ingresso ed il soggiorno.
Quanto alle modalità di presentazione della dichiarazione di cui trattasi nulla si dice nella legge, limitandosi soltanto a sancire l'obbligo per il datore di lavoro di "darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità di pubblica sicurezza".
Ne discende che appare conforme al dettato legislativo la comunicazione effettuata con lettera inoltrata tramite il servizio postale oppure via fax, senza escludere I'adozione da parte di codeste Questure di eventuali iniziative tese ad agevolare I'utenza in considerazione delle procedure di regolarizzazione in corso. Resta inteso che sarà cura dell'interessato adottare tutte le cautele necessarie per dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di legge, ad esempio munendosi dell' avviso di ricevimento in caso di utilizzazione del servizio postale.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS. LL. e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Rodolfo Ronconi
Martedì, 15 Settembre 2009