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Circolare n. 204 del 05 agosto 1992 Inps

Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari di cui all'art. 13 della legge n. 943/1986 -

CENTRALE TEMPORANEE FONDO PER IL RIMPATRIO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 943/1986.


DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE DIREZIONE CENTRALE PER LA POLITICA ORGANIZZATIVA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA E FINANZA

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
E, PER CONOSCENZA,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO:FONDO PER IL RIMPATRIO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 943/1986.

A) ISTRUZIONI NORMATIVE
L'ART. 13 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1986, N. 943 (ALL. 1), HA ISTITUITO PRESSO L'INPS UN FONDO "CON LO SCOPO DI ASSICURARE I NECESSARI MEZZI ECONOMICI PER IL RIMPATRIO DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO CHE NE SIA PRIVO", ALIMENTATO CON UNO SPECIFICO CONTRIBUTO A CARICO DEGLI STESSI LAVORATORI. TALE FONDO E' CONFLUITO, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 9 MARZO 1989, N. 88, NELLA GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE AI LAVORATORI DIPENDENTI. IN MERITO ALLE MODALITA' DI INTERVENTO DEL PREDETTO FONDO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE HA FATTO CONOSCERE LE DIRETTIVE CUI SI DEVE UNIFORMARE L'ISTITUTO PER PROCEDERE ALLA EROGAZIONE DELLA PARTICOLARE PRESTAZIONE.
DI SEGUITO SI FORNISCONO PERTANTO LE RELATIVE ISTRUZIONI. IL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO HA TITOLO A DETTA PRESTAZIONE SOLTANTO SE INTENDE RIMPATRIARE NELLO STATO DI CUI HA LA CITTADINANZA E RISULTI PRIVO DEI "NECESSARI MEZZI ECONOMICI PER IL RIMPATRIO".
A TAL FINE - PREMESSO CHE CIASCUN LAVORATORE PUO' BENEFICIARE DELLA PRESTAZIONE IN PAROLA SOLTANTO PER UNA VOLTA - SI PRECISA CHE IL COMPITO DI ACCERTARE L'ESISTENZA DELLO STATO DI BISOGNO NEI CONFRONTI DEL RICHIEDENTE E' AFFIDATO ALLE AUTORITA' LOCALI DI PUBBLICA SICUREZZA, CON LE QUALI PERTANTO LE SAP DOVRANNO PRENDERE GLI OPPORTUNI CONTATTI IN SEDE DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE. PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMA IN OGGETTO OCCORRE INOLTRE TENER CONTO CHE:
A) BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE IN QUESTIONE DEVONO CONSIDERARSI GLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA SPECIFICA DOMANDA (V. ALL. 2), IN REGOLA CON LA VIGENTE NORMATIVA SULL'INGRESSO E SOGGIORNO E PER I QUALI SIA STATA VERSATA O SIA DOVUTA LA CONTRIBUZIONE ISTITUITA DALL'ART. 13, 2 COMMA, DELLA LEGGE N. 943/1986;
B) SONO ESCLUSI DA TALE PRESTAZIONE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DELLA SUDDETTA LEGGE, I LAVORATORI FRONTALIERI; GLI STRANIERI OSPITI PER MOTIVI DI STUDIO O DI FORMAZIONE PROFESSIONALE; GLI STRANIERI OCCUPATI DA ORGANIZZAZIONI O IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CHE SIANO STATE AMMESSE TEMPORANEAMENTE, SU DOMANDA DEL DATORE DI LAVORO, PER ADEMPIERE A FUNZIONI O COMPITI SPECIFICI, PER UN PERIODO LIMITATO E DETERMINATO, E CHE SIANO TENUTE A LASCIARE IL PAESE QUANDO TALI FUNZIONI O COMPITI SIANO TERMINATI; GLI STRANIERI OCCUPATI IN ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE; GLI ARTISTI E I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO; I MARITTIMI. SONO ALTRESI' ESCLUSI I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PER I QUALI SONO PREVISTE NORME PARTICOLARI PIU' FAVOREVOLI ANCHE IN ATTUAZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI;
C) L'ISTITUTO SI ASSUME L'ONERE DEL RIMPATRIO SOSTENENDO IL COSTO DEL BIGLIETTO RELATIVO AL MEZZO DI TRASPORTO DI CUI IL LAVORATORE SI SERVIRA' (AEREO, TRENO, NAVE O ALTRO MEZZO PUBBLICO).
IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL BIGLIETTO AEREO, L'IMPORTO DELLO STESSO E' PARI AL PREZZO DEL BIGLIETTO IN CLASSE ECONOMICA IN PARTENZA DALL'AEROPORTO PIU' VICINO AL COMUNE DI RESIDENZA DEL LAVORATORE CHE CHIEDE DI RIMPATRIARE, MAGGIORATO DEL PREZZO DEL BIGLIETTO FERROVIARIO, O DI ALTRO MEZZO PUBBLICO, DI SECONDA CLASSE NECESSARIO PER RECARSI DAL COMUNE DI RESIDENZA AL SUDDETTO AEROPORTO.
PER COMPLETEZZA SI AGGIUNGE CHE LA NORMATIVA DI CUI TRATTASI PUO' TROVARE APPLICAZIONE ANCHE PER EVENTUALI RIMPATRI DI SALME DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DECEDUTI IN ITALIA; IN TALI CASI IL RIMBORSO SARA' COMPRENSIVO DEL COSTO DI TRASLAZIONE DELLA SALMA, TRAMITE AGENZIA FUNEBRE.
B) ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
PER LA CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE GLI INTERESSATI DEVONO PRESENTARE APPOSITA DOMANDA ALLA SEDE PROVINCIALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN BASE ALL'ULTIMA RESIDENZA ITALIANA, DA REDIGERSI, PROVVISORIAMENTE, SUL MOD. RIMP/1 (ALL. 2) CHE DOVRA' ESSERE RIPRODOTTO LOCALMENTE.
LA DOMANDA DOVRA' ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:
- PASSAPORTO, DA PRESENTARE IN VISIONE, NECESSARIO PER ACCERTARE LA CITTADINANZA DEL RICHIEDENTE (DEL DOCUMENTO DOVRA' ESSERE TRATTA COPIA AUTENTICATA DA TRATTENERE);
- DICHIARAZIONE DELL'ULTIMO DATORE DI LAVORO COMPROVANTE IL RAPPORTO DI LAVORO O DOCUMENTI EQUIVALENTI (BOLLETTINO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, MOD. O1M SOST., COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIAMENTO AL LAVORO CONTROFIRMATA DAL DATORE DI LAVORO, BUSTA PAGA, ECC.).
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DECEDUTI IN ITALIA, COMPETENTE A DISPORRE IL RIMPATRIO DELLE SALME E' LA SEDE PROVINCIALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN BASE ALLA LOCALITA' IN CUI SI E' VERIFICATO L'EVENTO.
L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE VERRA' EFFETTUATA A CURA DEL REPARTO PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE CHE PROCEDERA' ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI RICHIESTE SULLA BASE SIA DELLE NOTIZIE FORNITE DAI RICHIEDENTI SIA DEI DATI GIA' IN POSSESSO DELL'ISTITUTO.
DOPO AVER EFFETTUATO TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA LE SAP COMUNICHERANNO PER ISCRITTO AGLI INTERESSATI, UTILIZZANDO IL MODELLO DI CUI ALL'ALLEGATO N. 3 DA RIPRODURRE LOCALMENTE, SE HANNO DIRITTO O MENO ALLA PRESTAZIONE, INVITANDOLI, IN CASO POSITIVO, AD ATTENDERE APPOSITA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI (O.I.M.), ORGANIZZAZIONE INCARICATA DALL'ISTITUTO DI CURARE IL RILASCIO DEI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI PER IL RIMPATRIO.
CONTEMPORANEAMENTE DOVRANNO, ALTRESI', TRASMETTERE ALLA SAP DI ROMA-OSTIA LIDO, VIA DELLE BALENIERE N. 8 - SEDE COMPETENTE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO ALL'O.I.M. DEL SERVIZIO RICHIESTO PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - COPIA DELLA LETTERA DI AUTORIZZAZIONE (ALL. 3) RILASCIATA AI LAVORATORI CUI E' STATO RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.
LA STESSA SAP DI ROMA OSTIA-LIDO, RICEVUTA LA RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA SUDDETTA ORGANIZZAZIONE, DOPO AVER VERIFICATO LA REGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA RISCONTRANDOLA ANCHE CON LA DOCUMENTAZIONE IN PROPRIO POSSESSO, PROVVEDERA' AD EFFETTUARE IL RELATIVO PAGAMENTO CHE DOVRA' ESSERE IMPUTATO AL CONTO ESISTENTE PTM 30/14 "PRESTAZIONI ECONOMICHE PER IL RIMPATRIO DEI LAVORATORI EXTRA COMUNITARI".
NEL FAR PRESENTE CHE EVENTUALI DUBBI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN PAROLA DOVRANNO ESSERE RAPPRESENTATI ALLA DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE, SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE SAP SULLA NECESSITA' DI DEFINIRE CON LA MASSIMA TEMPESTIVITA' LE DOMANDE IN QUESTIONE.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Manzara


Allegato 1

LEGGE 30 DICEMBRE 1986 N. 943. LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE
TITOLO 1


PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

OMISSIS
ART. 13


1. E' ISTITUITO PRESSO L'INPS UN FONDO CON LO SCOPO DI ASSICURARE I NECESSARI MEZZI ECONOMICI PER IL RIMPATRIO DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO CHE NE SIA PRIVO.
2. IL FONDO, PER LE CUI ENTRATE ED USCITE E' TENUTA UNA CONTABILITA' SEPARATA NELLA GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, E' ALIMENTATO CON UN CONTRIBUTO, A CARICO DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO, PARI ALLO 0,50 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153.
PER TALE CONTRIBUTO, AL CUI VERSAMENTO E' TENUTO IL DATORE DI LAVORO, SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.
3. AL FINE DI ASSICURARE IL PAREGGIO DELLA GESTIONE, L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA DI CUI AL COMMA 2 PUO' ESSERE MODIFICATA CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO E DEL TESORO, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS, SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DEL FONDO MEDESIMO.

ART.14


1. SONO ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 2:
A) I LAVORATORI FRONTALIERI;
B) GLI STRANIERI OSPITI PER MOTIVI DI STUDIO O DI FORMAZIONE PROFESSIONALE;
C) GLI STRANIERI OCCUPATI DA ORGANIZZAZIONI O IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CHE SIANO STATE AMMESSE TEMPORANEAMENTE, SU DOMANDA DEL DATORE DI LAVORO, PER ADEMPIERE FUNZIONI O COMPITI SPECIFICI, PER UN PERIODOLIMITATO E DETERMINATO, E CHE SIANO TENUTE A LASCIARE IL PAESE QUANDO TALI FUNZIONI O COMPITI SIANO TERMINATI;
D) GLI STRANIERI OCCUPATI IN ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE;
E) GLI ARTISTI E I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO;
F) I MARITTIMI.
2. IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DELLO SPETTACOLO POSSONO ESSERE ASSUNTI ALLE DIPENDENZE DEI DATORI DI LAVORO PER ESIGENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE E PRODUZIONE DI SPETTACOLI PREVIA APPOSITA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'UFFICIO SPECIALE PER IL COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO O SUE SEZIONI PERIFERICHE CHE PROVVEDONO, SENTITO IL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO, PREVIO NULLA OSTA PROVVISORIO DALL'AUTORITA' PROVINCIALE DI PUBBLICA SICUREZZA. L'AUTORIZZAZIONE E' RILASCIATA, SALVO CHE SI TRATTI DI PERSONALE ARTISTICO OVVERO DI PERSONALE DA UTILIZZARE PER PERIODI NON SUPERIORI A TRE MESI, PRIMA CHE IL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO ENTRI NEL TERRITORIO NAZIONALE. I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI AUTORIZZATI A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA SUBORDINATA NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO NON POSSONO CAMBIARE SETTORE DI ATTIVITA' NE' LA QUALIFICA DI ASSUNZIONE. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DI CONCERTO CON QUELLO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO, DETERMINA LE PROCEDURE E LE MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DAL PRESENTE COMMA.
3. LA PRESENTE LEGGE NON SI APPLICA ALTRESI' AI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA CEE ED AI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PER I QUALI SONO PREVISTE NORME PARTICOLARI PIU' FAVOREVOLI ANCHE IN ATTUAZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI.
4. RIMANGONO FERME LE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO IL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITA'.

Allegato 3

AL SIG.
VIA
ALLA SEDE DI ROMA OSTIA-LIDO
UFFICIO PRESTAZIONI
NON PENSIONISTICHE
ROMA- OSTIA LIDO
ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
PER LE MIGRAZIONI (O.I.M.)
VIA NOMENTANA, 62
R O M A

OGGETTO: RIMPATRIO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 943/1986. RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO.

CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA INTESA AD OTTENERE IL RILASCIO DEI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI PER IL RIMPATRIO A...................................
SI COMUNICA CHE LEI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE RICHIESTA.
IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA LEI RICEVERA' APPOSITA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI (O.I.M.), INCARICATA DALL'INPS DI CURARE IL RILASCIO DEI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI PER IL SUO RIMPATRIO.
L'O.I.M. - IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON L'INPS IN DATA 8 LUGLIO 1992 - E' PREGATA DI PRENDERE IMMEDIATI CONTATTI CON IL SIG. .... .......................... NATO A .......................... IL TITOLARE DEL PASSAPORTO N. ..............RILASCIATO DALLO STATO ......... ......... IL ........... PER CONSEGNARGLI I TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI PER IL RIMPATRIO NELLO STATO ..................E PER FORNIRGLI TUTTE LE NECESSARIE INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI.

IL DIRIGENTE IL REPARTO



Mercoledì, 5 Agosto 1992