Messaggio del 21 agosto 2009 Ministero degli affari esteri - DGIT - Ufficio VI - Centro Visti
Oggetto: Legge n. 94/09 – Modifiche al T.U. n. 286/98 - ricongiungimento familiare - Oggetto: Legge n. 94/09 – Modifiche al T.U. n. 286/98.
La legge in oggetto ha modificato, tra gli altri, alcuni articoli del Testo Unico Immigrazione.
In materia di visti, sono di particolare interesse alcune modifiche dell’art. 29 che rimodulano
taluni aspetti delle procedure per il ricongiungimento familiare.
1) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 è stata pubblicata la Legge n. 94 del 15 luglio 2009, entrata in vigore a partire dall’8 agosto scorso, recante “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica” (il cosiddetto “pacchetto sicurezza”).
La nuova norma introduce modifiche al T.U.
n. 286/98, alcune delle quali di immediato impatto sull’attività operativa delle sezioni visti di
codeste rappresentanze diplomatico-consolari.
Nell’invitare ad una accurata lettura delle nuove disposizioni, si attira l’attenzione sulle
principali innovazioni apportate alla normativa in vigore dalla Legge in oggetto in materia di
visti.
2) La nuova formulazione dell’art. 19, comma 2 lett. c. del T.U. 286/98, prevede il divieto di
espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di
nazionalità italiana.
Con tale norma, il legislatore ha inteso limitare l’inespellibilità (tranne
che nei casi previsti dall’art. 13 comma 1 e cioè per motivi inerenti l’ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato) ai soli familiari di cittadini italiani entro il secondo grado, in luogo del
precedente quarto.
Sulla base della formulazione anteriore, d’intesa con il Ministero dell’interno era stato
identificato nel quarto grado il limite di parentela per “ogni altro familiare” a cui riconoscere
le “agevolazioni” in materia di ingresso per breve soggiorno, previste dal D.Lgs. n. 30 del
6.2.07, in attuazione della Direttiva 2004/38/CE.
La rimodulazione introdotta dalla legge in oggetto impone pertanto un riallineamento, sotto il
profilo operativo, delle precedenti istruzioni impartite con Messaggio n. 306/274152 del 23
luglio 2007. Alla luce di quanto esposto, i familiari di cittadini italiani e comunitari, di cui
all’art. 3, comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 30/07, a favore dei quali possono essere riconosciute
agevolazioni ai fini dell’ingresso e del soggiorno in Italia (cfr. punto 4 del Messaggio
306/274152 del 23 luglio 2007), vengono ad essere unicamente quelli entro il secondo grado
di parentela, vale a dire, genitori e fratelli.
3) All’art. 29, dopo il comma 1-bis, è stato inserito il comma 1-ter, che non consente il
ricongiungimento per i coniugi ed i genitori a carico, qualora il familiare per il quale si
richiede il ricongiungimento sia coniugato con cittadino straniero regolarmente soggiornante
con altro coniuge nel territorio nazionale.
Si tratta, quindi di due ipotesi distinte che possono essere così schematizzate:
a) lo straniero residente in Italia non può richiedere il visto a favore di un coniuge qualora
abbia un altro coniuge nel nostro Paese;
b) lo straniero residente in Italia non può richiedere il visto a favore di un genitore a carico
qualora l’altro genitore abbia in Italia un altro coniuge.
La disposizione ribadisce il principio (cfr. anche Circ. 14/2001) secondo il quale in favore di
stranieri legittimamente coniugati in regime di poligamia nei Paesi di origine, sia consentito di
ricongiungersi, in maniera diretta od indiretta (ossia, in virtù di una richiesta di
ricongiungimento presentata da un figlio, maggiorenne o minorenne che sia) soltanto per uno
dei coniugi. Si sottolinea come la determinazione del rapporto di coniugio o di parentela, nel
caso di richiesta di visto per ricongiungimento familiare, costituisca un requisito soggettivo il
cui accertamento spetta alla rappresentanza diplomatico-consolare (cfr. Messaggio Min.le n.
306/61064 del 14.2.07, punto III).
In tale ottica, rappresentanze in indirizzo, in presenza di richieste di visto presentate da
“coniugi” o “genitori a carico” di cittadini stranieri residenti in Italia, dovranno accertare,
sulla base della eventuale documentazione locale (ricorrendo, se del caso, alle procedure
indicate nel Messaggio n. 306/2560 del 7.1.09) o della verifica degli atti in proprio possesso
(prima fra tutti l’archivio della RMV), che il richiedente il visto non sia coniugato con un
cittadino straniero residente in Italia che abbia precedentemente richiesto ed ottenuto un visto
per ricongiungimento familiare a favore di altro coniuge. In caso affermativo, ed in assenza di
una formale sentenza di divorzio dal coniuge precedentemente autorizzato, emessa dal
competente Tribunale italiano o straniero, rappresentanze in indirizzo dovranno, prima di
formulare il diniego al rilascio del visto, procedere a richiedere alla Questura competente di
verificare se risulti ancora regolarmente residente in Italia il coniuge al quale sia stato
rilasciato il primo visto per ricongiungimento familiare.
4) È stato altresì modificato il comma 5 dell’art. 29, che consente l’ingresso in Italia per
ricongiungimento con il figlio minore, già regolarmente soggiornante con l’altro genitore, del
genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di alloggio e reddito previsti dal comma
3 dell’articolo in questione. Ai fini della sussistenza di tali requisiti, si tiene ora conto del
possesso degli stessi da parte dell’altro coniuge, già presente sul territorio nazionale.
La nuova norma consente quindi di dare una pratica attuazione al principio del diritto alla
unità familiare anche per i minori. La precedente formulazione del comma in questione
(dimostrazione da parte dello straniero del possesso dei requisiti di alloggio e reddito entro un
anno dall’ingresso) rendeva, di fatto, inapplicabile la disposizione.
Il ministero dell’interno
non ha ancora comunicato le istruzioni operative al riguardo; tuttavia, dovendosi ora
verificare preventivamente anche il possesso da parte dello straniero dei requisiti oggettivi
(reddito ed alloggio), è ragionevole ritenere che anche tale procedura venga ricondotta
nell’ambito delle competenze del SUI, che dovrebbe far pervenire alla rappresentanza
competente il prescritto nulla osta al rilascio del visto. Si fa comunque riserva di comunicare
le disposizioni operative che saranno diramate dal Ministero dell’interno.
5) Il comma 8 dell’art. 29, infine, è stato così riformulato: “il nulla osta al ricongiungimento
familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta”. Il legislatore, quindi, ha previsto
espressamente che la procedura di rilascio o diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare venga completata dal SUI entro tale termine. Non viene quindi più contemplata la
possibilità per l’interessato, trascorsi senza esito sei mesi dalla data di presentazione della
domanda al SUI, di chiedere direttamente alla rappresentanza diplomatica e consolare il
rilascio del visto, previa esibizione della copia degli atti presentati e contrassegnati dal SUI.
Di conseguenza devono essere considerate abrogate anche le disposizioni al riguardo
contenute nell’art. 6, comma 5 del DPR n. 334/2004. In considerazione di quanto esposto
rappresentanze in indirizzo potranno rilasciare il visto per “ricongiungimento familiare”
unicamente in presenza del nulla osta telematico fatto pervenire dal SUI.
6) Il presente Messaggio sarà inserito e consultabile on-line nella raccolta dei messaggi
ministeriali, parte integrante della Guida Pratica per gli Uffici Visti di cui al Messaggio n.
306/225217 del 25 giugno 2008, nella sezione n. 7 Archivio Ufficio Visti/Ricongiungimento
Familiare.
Palladino
Venerdì, 21 Agosto 2009