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Circolare del 11 ottobre 2004 Ministero dell'Interno Servizio Immigrazione

Accordo Turistico ADS (Approved Destination Status) U.E. Cina. Procedure operative. - Nr. 400/C/2004/1209/P/21.14.4 Roma, 11 ottobre 2004

OGGETTO: Accordo Turistico ADS (Approved Destination Status) U.E. Cina.Procedure operative.

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
ALLE POLZONE – POLTERRA – POLMARE – POLARIA LORO SEDI

Nel quadro della politica attiva in materia di visti, a decorrere dal 1° maggio c.a., è entrato in vigore l’accordo turistico in oggetto specificato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nr. L. 83 del 20 marzo 2004 e reso operativo il 1° settembre u.s., che prevede agevolazioni per il rilascio dei visti in favore di cittadini cinesi, che in gruppo e per motivi di turismo intendono fare ingresso nel territorio degli stati membri.

L’art. 3 del cennato accordo prevede che “i gruppi turistici cinesi entrano nel territorio della Comunità e vi escono in gruppo. Viaggiano all’interno del territorio della Comunità in gruppo secondo il programma di viaggio stabilito. Il numero minimo di componenti del gruppo turistico non dovrebbe essere inferiore a cinque”.

Poiché detto accordo determinerà un aumento esponenziale dei flussi turistici cinesi verso l’Europa ed in particolare verso il nostro Paese (secondo le stime effettuate dall’organizzazione mondiale per il turismo si prevede che dal 2010 saranno più di 100 milioni l’anno i cinesi che si recheranno all’estero per motivi di turismo), si rende necessario individuare delle procedure che, nel rispetto della normativa vigente, agevolino la presentazione delle relative istanze di soggiorno.

Le facilitazioni in parola attengono alle modalità di presentazione delle cennate richieste e consistono nella possibilità di applicare ai gruppi di turisti cinesi, muniti di regolare visto di ingresso, il cui sticker reca la dicitura “SDA”, il disposto di cui all’art. 10, comma 2, del D.P.R. 394/99, che prevede nei casi di: “… soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta di permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti…” individuando, in tali casi, quale capo gruppo, il referente dell’agenzia accreditata secondo le modalità previste dall’art. 4 del medesimo Accordo ADS.

A tal riguardo, si rappresenta che la lista delle agenzie accreditate nonché i nominativi dei relativi referenti in territorio nazionale, deputati a svolgere le funzioni di capo gruppo, saranno comunicati a codesti uffici non appena perverranno dal competente Ministero delle Attività Produttive.

Il predetto accordo prevede, altresì, una specifica clausola di riammissione nelle ipotesi in cui i cittadini cinesi, muniti della cennata tipologia di visto (Visto Schengen SDA), permangano irregolarmente nel territorio degli Stati Membri oltre il periodo previsto nel citato titolo autorizzatorio.

L’Accordo in questione, all’art. 5, prevede, infatti, che il governo di quello Stato riammette nel proprio territorio i turisti cinesi rintracciati in posizione irregolare.

A tal fine, il primo comma dell’art 5 prevede che “… le agenzie di viaggio cinesi designate e le agenzie di viaggio della comunità partecipanti sono tenute a comunicare, senza indugio, alle rispettive autorità , alla CNTA (China National Tourist Administration) e alle competenti autorità dello Stato membro che ha rilasciato il visto, eventuali turisti SDA che mancano dal gruppo, nonché eventuali turisti SDA che non sono tornati in Cina. Il successivo comma 2 prevede, altresì, che “in caso di superamento illegale della durata del soggiorno di un turista SDA, le agenzie di viaggio interessate delle Parti contraenti collaborano immediatamente con i servizi competenti delle Parti contraenti per contribuire al rimpatrio e all’accoglienza del turista, che sarà riammesso dal governo della Repubblica Popolare cinese. Vengono fornite prove documentali per confermare la sua identità di cittadino cinese ai fini della riammissione. Il costo del biglietto aereo è a carico del turista. Se quest’ultimo non dispone di risorse finanziarie sufficienti, i costi relativi al suo rimpatrio devono essere sostenuti dall’autorità competente dello Stato membro interessato, la quale chiede in seguito alla pertinente agenzia di viaggio cinese designata il rimborso del biglietto aereo su presentazione di una ricevuta. In questo caso, l’agenzia di viaggio cinese rimborsa il costo del biglietto aereo alla competente autorità dello Stato membro interessato entro 30 giorni dalla riammissione del turista, dal quale recupera i costi”.

A tale riguardo, e’ stato convenuto che le agenzie turistiche italiane accreditate comunichino direttamente agli Uffici Immigrazione delle Questure (individuati quali “Contact Points ADS” nel territorio dello Stato), i nominativi dei turisti cinesi resisi irreperibili, per l’adozione dei provvedimenti di competenza relativi alle dovute segnalazioni S.D.I.-.

Si rappresenta, inoltre, che le segnalazioni concernenti il mancato rientro in quello Stato asiatico di turisti cinesi, effettuate dalle agenzie che operano in Cina, saranno trasmesse a codesti Uffici, e a questa Direzione Centrale, direttamente dalle Ambasciate d’Italia a Pechino e dai Consolati Generali di Shanghai e Canton, individuati dal Ministero degli Affari Esteri quali “Contact Points ADS” per le agenzie turistiche cinesi. Attese le possibili implicazioni connesse al fenomeno dell’immigrazione clandestina e ai fini di un attento monitoraggio di tali flussi turistici, codesti Uffici avranno cura di trasmettere, con cadenza trimestrale, i dati relativi alle predette segnalazioni e le eventuali riammissioni effettuate.

Le Zone di Polizia di Frontiera sono pregate di partecipare il contenuto della presente anche agli Uffici con attribuzioni di Polizia di Frontiera rientranti nelle rispettive competenze territoriali. Si confida nella consueta collaborazione e nell’esatta applicazione di quanto sopra esposto.

IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa



Lunedì, 11 Ottobre 2004