Circolare n. 14232 del 28 ottobre 2009 Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963. Denuncia parziale dell'Italia. -
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE
OGGETTO: Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963.
Denuncia parziale dell’Italia.
Il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie ha recentemente comunicato che il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ha reso ufficiale la denuncia, da parte del nostro Paese, del Capitolo I della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall’Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 876, riguardante la riduzione dei casi di cittadinanza plurima.
Il Capitolo denunciato stabilisce, infatti, che i cittadini degli Stati contraenti perdono la loro precedente cittadinanza in caso di acquisto o riacquisto, a seguito di una espressa manifestazione di volontà, della cittadinanza di uno dei Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione medesima.
La denuncia da parte dell’Italia, secondo quanto previsto dall’art. 12 della stessa Convenzione, sarà efficace decorso un anno dalla ricezione della notifica della stessa al Consiglio d’Europa e, quindi, a partire dal 4 giugno 2010.
A decorrere da tale data, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo non incorrerà più nella perdita del nostro status civitatis.
Il Ministero degli Affari Esteri ha fatto inoltre conoscere che, per il periodo intercorrente tra il 4 giugno 2009 e il 4 giugno 2010, l’Italia si è avvalsa della riserva prevista al punto 3 dell’Annesso alla Convenzione che permette ai cittadini di conservare la propria nazionalità se lo Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza vi consente preventivamente.
Per quanto sopra, i nostri connazionali che in detto periodo si naturalizzino in uno dei Paesi firmatari dell’Accordo possono conservare la cittadinanza italiana previo assenso dei Paesi medesimi. Secondo l’avviso del citato Dicastero per gli Stati che hanno già proceduto alla denuncia della Convenzione – come Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo – tale consenso è da considerarsi già espresso a priori.
Le SS.LL. vorranno disporre affinché il contenuto della presente circolare venga portato a conoscenza dei Sigg.ri Sindaco, per gli aspetti di loro competenza, richiamando in particolare l’attenzione sulla necessità di non procedere alla richiesta di trascrizione nei registri di stato civile delle eventuali attestazioni di perdita del nostro status civitatis ricevute a far data dal 4 giugno 2009.
Nel ringraziare per la consueta, proficua collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione
(Mario MORCONE)
Mercoledì, 28 Ottobre 2009