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Circolare n. 90 del 10 luglio 2009 INPS - Direzione centrale pensioni

Regolamentazione comunitaria. Determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell’Unione europea; formulari E 101 ed E 102 - OGGETTO: Regolamentazione comunitaria. Determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell’Unione europea; formulari E 101 ed E 102.

SOMMARIO:

Premessa.

PARTE I: 1. Residenza in uno degli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi. 2. Residenza in uno Stato diverso dagli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi. 3. Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335. 4. Applicazione della legislazione determinata in base alle disposizioni comunitarie. 5. Lavoro autonomo svolto contemporaneamente a lavoro dipendente in due o più Stati dell’Unione europea.

PARTE II: 1. Formulario E 101. 2. Formulario E 102.

Premessa

La regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale stabilisce i criteri in base ai quali determinare quale sia lo Stato la cui legislazione sia da applicare al lavoratore. Al riguardo, come noto, vige il principio generale della lex loci laboris - principio della territorialità della legislazione applicabile - secondo il quale il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività.
I regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 disciplinano, altresì, le ipotesi nelle quali il lavoratore normalmente svolge la propria attività sul territorio di due o più Stati membri dell’Unione europea.
Con la presente circolare, nella Parte I, si trasmettono disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori, diversi da quelli operanti nei settori dei trasporti internazionali e marittimi, i quali:
- svolgono attività come lavoratori dipendenti normalmente in due o più Stati membri dell’Unione europea;
- svolgono attività come lavoratori autonomi normalmente in due o più Stati membri dell’Unione europea;
- lavorano normalmente in due o più Stati membri come dipendenti e come autonomi. Al riguardo, nel richiamare quanto disposto con circolare n. 2036 del 6 ottobre 1972, punto 4, lettera c), si fa presente che il datore di lavoro, con sede o domicilio in Italia, deve comunicare all’Istituto i casi nei quali suoi dipendenti lavorano normalmente in due o più Stati comunitari e ogni cambiamento intervenuto.
Anche il lavoratore autonomo che svolge la sua attività normalmente in due o più Stati comunitari ed il lavoratore dipendente che svolge in due o più Stati comunitari le sue attività alle dipendenze di più aziende sono tenuti ad informare l’istituzione dello Stato di residenza, in merito al normale svolgimento della o delle attività in due o più Stati comunitari e le successive relative modifiche.
Le Sedi dovranno diffondere tra l’utenza potenzialmente interessata la conoscenza di tali obblighi.
Nella Parte II si forniscono chiarimenti sul formulario E 101 ed uno schema riassuntivo delle disposizioni da applicare nella compilazione dello stesso (Allegato n. 1).
Si trasmettono, altresì, informazioni sulla proroga del distacco all’estero (formulario E 102) ed uno schema riassuntivo delle disposizioni sulla determinazione della legislazione applicabile (Allegato n. 2).
Sia nei casi di distacco che di lavoro contemporaneo occorre utilizzare la procedura automatizzata di cui al messaggio n. 11701 dell’8 maggio 2007.
Inoltre, si precisa che le disposizioni della presente circolare devono essere applicate, secondo quanto previsto dai regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, ai soggetti che lavorano sul territorio di due o più dei 27 Stati dell’Unione europea e - in base all’Accordo sullo Spazio economico europeo del 17 marzo 1993, in vigore dal 1° gennaio 1994, esteso dal 1° maggio 1995 al Liechtenstein - ai soggetti che svolgono la loro attività in due o più tra i 25 Stati dell’Unione europea (con esclusione della Bulgaria e della Romania) e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
Le disposizioni in oggetto si applicano, altresì - in base all’Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Svizzera del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002 - ai soggetti che svolgono la loro attività in due o più tra i 25 Stati membri dell’Unione europea al 31 dicembre 2006 (con esclusione della Romania e della Bulgaria) e la Svizzera (vedi circolari n. 47 del 12 febbraio 1994, n. 166 del 13 giugno 1995, n. 118 del 25 giugno 2002 e n. 35 del 7 febbraio 2007).

PARTE I

1. Residenza in uno degli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi Il lavoratore dipendente o autonomo che normalmente svolge la propria attività in due o più Stati membri e risiede in uno di essi è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato di residenza (articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71).

2. Residenza in uno Stato diverso dagli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi La persona che lavora come dipendente di un unico datore di lavoro normalmente in due o più Stati membri e risiede in un altro Stato membro è assoggettata unicamente alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio (art. 14, paragrafo 2, lettera b), punto ii).
Si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri (art. 14, paragrafo 2, lettera b), punto i). Il lavoratore che svolge attività autonoma normalmente in due o più Stati membri e risiede in un altro Stato membro è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui svolge la sua attività principale (art. 14 bis, paragrafo 2).

3. Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335
La regolamentazione comunitaria prevede disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi e nulla prevede, invece, per le nuove figure di lavoratori disciplinate dalle legislazioni nazionali. In particolare, nessuna norma comunitaria specifica è applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Pertanto, è necessario assimilare, dal punto di vista previdenziale, tali categorie ai lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, sulla base del principio enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza n. n. 221/95.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato deve essere valutata in funzione delle disposizioni previdenziali dello Stato membro nel cui territorio l’attività è esercitata e non già in funzione della nozione che ne viene data secondo le disposizioni giuslavoristiche (nozioni legate all’esistenza o meno del vincolo di subordinazione).
Ciò premesso, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, gli iscritti alla gestione separata sono assimilati, dal punto di vista previdenziale:

1. ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto :
• Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR
• Collaboratore coordinato e continuativo (con contratto a progetto/ programma di lavoro o fase di esso)
• Collaborazioni occasionali (art. 61 c. 2 D. legislativo 276/2003)
• Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni
• Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione • Medici in formazione specialistica (circ. INPS 37/2007)
• Associato in partecipazione di apporto di solo lavoro
• Volontari del servizio civile
2. ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
• Amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società
• Collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili
• Partecipante a collegi e commissioni
• Venditore porta a porta
• Rapporti occasionali autonomi (legge n. 326/2003)
• Tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria. Nelle ipotesi in cui i lavoratori iscritti alla gestione separata svolgano la propria attività in due o più Stati membri, si applicano i criteri indicati ai punti 1 e 2, nel rispetto delle classificazioni di cui sopra.
Si precisa, tuttavia, che qualora a detti lavoratori siano applicabili simultaneamente le legislazioni di due Stati membri in base all’ articolo 14 quater, paragrafo 1, lett. b, del regolamento n.1408/71 (allegato VII, riportato nell’allegato 3 della presente circolare), la contribuzione da versare alla Gestione Separata sarà calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica.

4. Applicazione della legislazione determinata in base alle disposizioni comunitarie Il lavoratore è soggetto alla legislazione nazionale determinata secondo i criteri suindicati come se l’insieme della sua o delle sue attività fosse svolto sul territorio dello Stato la cui legislazione si applica (art. 14 quinquies, paragrafo 1).
A tal fine, come indicato in premessa, è previsto l’obbligo per il lavoratore di comunicare all’istituzione dello Stato di residenza quali sono gli Stati in cui svolge la sua attività. Questa istituzione deve informare le istituzioni degli altri Stati interessati.

A) Lavoratore dipendente o lavoratore autonomo che risiede in uno degli Stati di lavoro (punto 1)
Secondo quanto indicato al precedente punto 1, la persona che lavora normalmente come dipendente in due o più Stati membri e risiede in uno di essi è soggetta alla legislazione dello Stato in cui risiede e nel quale svolge parte della sua attività lavorativa. Analogamente, anche la persona che lavora come autonomo normalmente in due o più Stati membri e risiede in uno di essi è soggetta alla legislazione dello Stato in cui risiede e nel quale svolge parte della sua attività.
Il lavoratore è tenuto a comunicare all’istituzione dello Stato di residenza che svolge la sua attività anche in altri Stati. L’istituzione, ricevuta tale dichiarazione, rilascia il formulario E 101 da cui risulta che l’interessato è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato di residenza sia in relazione all’attività svolta nello Stato di residenza, sia in relazione all’attività svolta negli altri Stati.
Pertanto, il soggetto residente in Italia, il quale lavora, oltre che in Italia, anche in un altro o in altri Stati comunitari deve comunicare alla Sede territorialmente competente quali sono gli Stati nei quali normalmente svolge la sua attività, nonché ogni altra informazione utile occorrente all’Istituto.
La Sede, fatte le necessarie verifiche, emette il formulario E 101, regolarmente compilato, firmato e timbrato, utilizzando la procedura automatizzata di cui al messaggio n. 11701 dell’8 maggio 2007. Una copia del formulario deve essere rilasciata al lavoratore ed a ciascuna delle istituzioni estere interessate. Nel compilare il formulario E 101 occorre evidenziare, negli appositi spazi, che il formulario stesso è emesso:
- in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, se trattasi di lavoratore dipendente;
- in applicazione dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, se trattasi di lavoratore autonomo.
Inoltre, le Sedi dovranno indicare la denominazione e la sede della/e azienda/e per le quali è svolta attività lavorativa, nonché la data dalla quale l’assicurato è assoggettato alla legislazione italiana in relazione al lavoro svolto in Italia ed all’estero. Deve essere indicata, altresì, unicamente se prevista o prevedibile dal lavoratore o dall’azienda, la data entro la quale l’attività continuerà ad essere svolta in più Stati.
Le istituzioni estere sono tenute a fornire alle Sedi che ne facciano richiesta le informazioni eventualmente necessarie per il rapporto assicurativo. Alle Sedi dovranno essere versati gli importi contributivi dovuti sia in relazione al lavoro svolto in Italia che a quello svolto all’estero.

B) Lavoratore dipendente non residente in uno degli Stati in cui lavora (punto 2) Secondo quanto indicato al precedente punto 2, la persona che lavora come dipendente normalmente in due o più Stati membri e risiede in un altro Stato è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio. Anche in questo caso, il lavoratore deve informare l’istituzione dello Stato in cui risiede in merito allo svolgimento della sua attività come dipendente in altri Stati. L’istituzione dello Stato di residenza ne dà comunicazione alle altre istituzioni estere interessate e, quindi, l’istituzione dello Stato in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro rilascia il formulario E 101 al lavoratore, a ciascuna delle istituzioni degli Stati di lavoro ed all’istituzione dello Stato di residenza.
In questa ipotesi, come nella precedente, le istituzioni sono tenute a scambiarsi le informazioni eventualmente necessarie per il rapporto assicurativo.
Pertanto la Sede, ricevuta dall’interessato che risiede in Italia la comunicazione che svolge attività in altri Stati, trasmette la stessa alle istituzioni estere interessate e, successivamente, riceverà il formulario E 101 dall’istituzione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio.
Qualora l’interessato lavori alle dipendenze di un datore di lavoro con sede o domicilio in Italia e risieda in un altro Stato, l’INPS riceverà dall’istituzione dello Stato di residenza informazioni circa l’attività del soggetto svolta in Italia e, esaminato il caso, rilascerà il formulario E 101, avendo cura di indicare gli articoli dei regolamenti comunitari che trovano applicazione (vedi allegato n.1).
Il soggetto che risiede in Italia e lavora all’estero alle dipendenze di un datore di lavoro con sede o domicilio all’estero deve informare la Sede competente per territorio in merito allo svolgimento dell’attività all’estero; la Sede informa la competente istituzione estera dalla quale riceverà il formulario E 101.

C) Lavoratore autonomo non residente in uno degli Stati in cui lavora (punto 2) La persona che svolge la sua attività come lavoratore autonomo in due o più Stati membri e risiede in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato in cui svolge la sua attività principale, come già precedentemente indicato.
Anche in questa ipotesi, l’interessato deve rivolgersi all’istituzione del luogo di residenza per comunicare che svolge attività in altri Stati e l’istituzione del luogo di residenza è tenuta a darne comunicazione alle altre istituzioni estere. In tal caso, inoltre, analogamente a quanto previsto nei punti precedenti, le istituzioni sono tenute a scambiarsi ogni informazione utile e l’istituzione che emette il formulario E 101 deve specificare la disposizione comunitaria applicabile.
Al fine di determinare l’attività principale dell’interessato, occorre tener conto, secondo quanto previsto dall’articolo 12 bis, paragrafo 5, lettera b) e d), del regolamento n. 574/72, della località dove è situata la sede fissa e permanente in cui l’interessato svolge le sue attività; qualora non sia possibile determinare tale località si tiene conto di criteri quali la natura abituale o la durata delle attività svolte, il numero dei servizi resi e il reddito derivante da dette attività.

D) Lavoratore autonomo che non può essere iscritto al regime per la vecchiaia nello Stato determinato in base all’art. 14 bis, paragrafo 2
Secondo le disposizioni suindicate e tenendo presente quanto previsto dall’articolo 14 bis, paragrafo 2, il lavoratore autonomo che svolge la propria attività contemporaneamente in due o più Stati comunitari e risiede in uno di essi è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza; se egli non risiede in uno di questi Stati è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge la sua attività principale.
La regolamentazione comunitaria disciplina, inoltre, il caso in cui si verifichi che la legislazione determinata in base all’articolo 14 bis, paragrafo 2, non consenta al lavoratore autonomo l’iscrizione ad un regime obbligatorio o volontario per la vecchiaia e stabilisce, quindi, che al lavoratore autonomo debba essere applicata la legislazione di uno degli altri Stati interessati.
Se, in questa ipotesi, diventano applicabili le legislazioni di più Stati membri, le autorità ministeriali competenti di tali Stati dovranno accordarsi in modo che il lavoratore sia soggetto alla legislazione di un unico Stato (articolo 14 bis, paragrafo 4).
In base alla regolamentazione attualmente in vigore, dunque, la trattazione dei casi nei quali è necessario l’accordo tra le autorità ministeriali è di competenza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, mentre il successivo rilascio del formulario E 101 è demandato all’Istituzione competente.
Le Sedi sono interessate a fornire ogni utile indicazione al riguardo agli utenti interessati e a trasmettere, per competenza, le pratiche in argomento al Ministero suindicato. 5. Lavoro autonomo svolto contemporaneamente a lavoro dipendente in due o più Stati dell’Unione europea
La persona che svolge contemporaneamente un lavoro dipendente ed un lavoro autonomo nel territorio di più Stati membri è assoggettata, in base all’articolo 14 quater, lettera a), del regolamento n. 1408/71, alla legislazione dello Stato in cui svolge attività in qualità di lavoratore dipendente, come se esercitasse l’insieme della sua o delle sue attività lavorative nel territorio di tale Stato. In tale ipotesi, se il soggetto svolge un lavoro autonomo e contemporaneamente un’attività come dipendente in due o più Stati membri e risiede in uno di essi, si applica la legislazione dello Stato di residenza, come se esercitasse l’insieme della sua o delle sue attività lavorative nel territorio di tale Stato (articolo 14 quater, lettera a), 14 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 e articolo 12 bis, paragrafo 7, del regolamento n. 574/72).
Le Sedi dovranno porre particolare attenzione nell’indicare, in tali ipotesi, sul formulario E 101 che lo stesso viene rilasciato in applicazione del suddetto articolo 14 quater, lettera a). Copia del formulario E 101 deve essere trasmessa ad ognuna delle istituzioni estere interessate.
Ciascuna istituzione è tenuta a fornire le eventuali informazioni richieste per il computo dei contributi dovuti in relazione all’insieme delle attività svolte negli Stati membri, contributi dovuti, ovviamente, all’istituzione dell’unico Stato la cui legislazione è applicabile.
Si ribadiscono le disposizioni specifiche di cui alla circolare n. 39 dell’8 marzo 2006, punto 1 e allegato 1, e della circolare n. 35 del 7 febbraio 2007, punto 2. Al riguardo, si trasmette l’allegato VII del regolamento n. 1408/71 aggiornato (Allegato n. 3).
Nei casi previsti dall’allegato VII, la persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di entrambi gli Stati nei quali svolge la sua attività lavorativa, in deroga al principio della unicità della legislazione applicabile.
Non essendo contemplato l’esonero da alcun regime assicurativo, non deve pertanto essere rilasciato alcun certificato relativo all’applicazione della legislazione previdenziale (formulario E101).
Al riguardo, tuttavia, è previsto l’obbligo per le Istituzioni designate dalle autorità competenti dei due Stati membri, le cui legislazioni sono in definitiva contemporaneamente applicabili, di fornirsi reciproca informazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 bis, punto 8, del regolamento CEE n. 574/72.
Ne consegue che le Sedi INPS e le Istituzioni dell’altro Stato - la cui legislazione è applicabile contemporaneamente a quella italiana - sono tenute a scambiarsi reciprocamente le necessarie informazioni.

PARTE II

1. Formulario E 101

Nell’allegato n. 1 è contenuto un prospetto riassuntivo delle norme in materia di determinazione della legislazione applicabile utile per la compilazione del formulario E 101 e, in particolare, dei campi previsti al punto 5.1.

2. Formulario E 102

Lavoratori distaccati all’estero. Si fa presente che, in base alla normativa attualmente in vigore, qualora sia prevedibile la continuazione del distacco all’estero di un lavoratore dipendente o autonomo per un ulteriore periodo non superiore ad un anno e qualora, per tale periodo, si intenda continuare ad assoggettare il lavoratore alla legislazione italiana, occorre che il datore di lavoro per il proprio dipendente oppure il lavoratore autonomo chiedano all’autorità estera, oppure all’organismo da questa designato, la continuazione dell’assoggettamento alla legislazione italiana, compilando la prima parte del formulario E 102.
Sarà cura delle autorità o degli organismi esteri adottare una decisione al riguardo, compilando la seconda parte del formulario E 102 da trasmettere al datore di lavoro, che dovrà darne copia al proprio dipendente ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
In tal modo, permane l’esonero dall’obbligo assicurativo nello Stato in cui il lavoratore svolge attività lavorativa.
Lavoratori distaccati in Italia. Resta ferma la competenza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - per il tramite delle Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL) - per la vidimazione dei formulari E 102.
La copia del formulario E 102 vidimato che pervenga all’Istituto, dovrà essere acquisita in procedura distacchi ed utilizzata per eventuali successivi accordi con gli enti esteri ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71.
Si evidenzia che, a differenza del formulario E 101, il formulario E 102 è valido soltanto se vidimato nella parte B dall’Autorità competente del Paese in cui il lavoratore è inviato. In ogni caso, le Sedi dovranno fornire al datore di lavoro ed al lavoratore, se richiesta, ogni informazione utile al riguardo.

Il Direttore generale

Crecco




Venerdì, 10 Luglio 2009