Circolare n. 90 del 10 luglio 2009 INPS - Direzione centrale pensioni
Regolamentazione comunitaria. Determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell’Unione europea; formulari E 101 ed E 102 - OGGETTO: Regolamentazione comunitaria. Determinazione della legislazione
applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri
dell’Unione europea; formulari E 101 ed E 102.
SOMMARIO:
Premessa.
PARTE I: 1. Residenza in uno degli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti, lavoratori
autonomi. 2. Residenza in uno Stato diverso dagli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti,
lavoratori autonomi. 3. Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995 n. 335. 4. Applicazione della legislazione determinata in base
alle disposizioni comunitarie. 5. Lavoro autonomo svolto contemporaneamente a lavoro
dipendente in due o più Stati dell’Unione europea.
PARTE II: 1. Formulario E 101. 2. Formulario E 102.
Premessa
La regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale stabilisce i criteri in base ai quali
determinare quale sia lo Stato la cui legislazione sia da applicare al lavoratore.
Al riguardo, come noto, vige il principio generale della lex loci laboris - principio della
territorialità della legislazione applicabile - secondo il quale il lavoratore è soggetto alla
legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività.
I regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 disciplinano, altresì, le ipotesi nelle quali il
lavoratore normalmente svolge la propria attività sul territorio di due o più Stati membri
dell’Unione europea.
Con la presente circolare, nella Parte I, si trasmettono disposizioni per la determinazione della
legislazione applicabile ai lavoratori, diversi da quelli operanti nei settori dei trasporti
internazionali e marittimi, i quali:
- svolgono attività come lavoratori dipendenti normalmente in due o più Stati membri
dell’Unione europea;
- svolgono attività come lavoratori autonomi normalmente in due o più Stati membri
dell’Unione europea;
- lavorano normalmente in due o più Stati membri come dipendenti e come autonomi.
Al riguardo, nel richiamare quanto disposto con circolare n. 2036 del 6 ottobre 1972, punto 4,
lettera c), si fa presente che il datore di lavoro, con sede o domicilio in Italia, deve comunicare
all’Istituto i casi nei quali suoi dipendenti lavorano normalmente in due o più Stati comunitari
e ogni cambiamento intervenuto.
Anche il lavoratore autonomo che svolge la sua attività normalmente in due o più Stati
comunitari ed il lavoratore dipendente che svolge in due o più Stati comunitari le sue attività
alle dipendenze di più aziende sono tenuti ad informare l’istituzione dello Stato di residenza,
in merito al normale svolgimento della o delle attività in due o più Stati comunitari e le
successive relative modifiche.
Le Sedi dovranno diffondere tra l’utenza potenzialmente interessata la conoscenza di tali
obblighi.
Nella Parte II si forniscono chiarimenti sul formulario E 101 ed uno schema riassuntivo delle
disposizioni da applicare nella compilazione dello stesso (Allegato n. 1).
Si trasmettono, altresì, informazioni sulla proroga del distacco all’estero (formulario E 102)
ed uno schema riassuntivo delle disposizioni sulla determinazione della legislazione
applicabile (Allegato n. 2).
Sia nei casi di distacco che di lavoro contemporaneo occorre utilizzare la procedura
automatizzata di cui al messaggio n. 11701 dell’8 maggio 2007.
Inoltre, si precisa che le disposizioni della presente circolare devono essere applicate, secondo
quanto previsto dai regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, ai soggetti che lavorano sul
territorio di due o più dei 27 Stati dell’Unione europea e - in base all’Accordo sullo Spazio
economico europeo del 17 marzo 1993, in vigore dal 1° gennaio 1994, esteso dal 1° maggio
1995 al Liechtenstein - ai soggetti che svolgono la loro attività in due o più tra i 25 Stati
dell’Unione europea (con esclusione della Bulgaria e della Romania) e l’Islanda, il
Liechtenstein e la Norvegia.
Le disposizioni in oggetto si applicano, altresì - in base all’Accordo tra la Comunità europea, i
suoi Stati membri e la Svizzera del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002 - ai soggetti
che svolgono la loro attività in due o più tra i 25 Stati membri dell’Unione europea al 31
dicembre 2006 (con esclusione della Romania e della Bulgaria) e la Svizzera (vedi circolari n.
47 del 12 febbraio 1994, n. 166 del 13 giugno 1995, n. 118 del 25 giugno 2002 e n. 35 del 7
febbraio 2007).
PARTE I
1. Residenza in uno degli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi
Il lavoratore dipendente o autonomo che normalmente svolge la propria attività in due o più
Stati membri e risiede in uno di essi è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato di
residenza (articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento n.
1408/71).
2. Residenza in uno Stato diverso dagli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti, lavoratori
autonomi
La persona che lavora come dipendente di un unico datore di lavoro normalmente in due o più
Stati membri e risiede in un altro Stato membro è assoggettata unicamente alla legislazione
dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio (art. 14, paragrafo 2, lettera b),
punto ii).
Si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede, se esercita
parte della sua attività in tale territorio o se dipende da datori di lavoro aventi la propria sede o
il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri (art. 14, paragrafo 2, lettera b), punto
i).
Il lavoratore che svolge attività autonoma normalmente in due o più Stati membri e risiede in
un altro Stato membro è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui svolge la sua attività
principale (art. 14 bis, paragrafo 2).
3. Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995 n. 335
La regolamentazione comunitaria prevede disposizioni per la determinazione della
legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi e nulla prevede, invece, per le
nuove figure di lavoratori disciplinate dalle legislazioni nazionali. In particolare, nessuna
norma comunitaria specifica è applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Pertanto, è necessario
assimilare, dal punto di vista previdenziale, tali categorie ai lavoratori dipendenti oppure ai
lavoratori autonomi, sulla base del principio enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità
europee nella sentenza n. n. 221/95.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la natura dell’attività esercitata in ciascuno
Stato deve essere valutata in funzione delle disposizioni previdenziali dello Stato membro nel
cui territorio l’attività è esercitata e non già in funzione della nozione che ne viene data
secondo le disposizioni giuslavoristiche (nozioni legate all’esistenza o meno del vincolo di
subordinazione).
Ciò premesso, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla
normativa comunitaria, gli iscritti alla gestione separata sono assimilati, dal punto di vista
previdenziale:
1. ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto :
• Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR
• Collaboratore coordinato e continuativo (con contratto a progetto/ programma di lavoro o
fase di esso)
• Collaborazioni occasionali (art. 61 c. 2 D. legislativo 276/2003)
• Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di pensione di vecchiaia o
ultrasessantacinquenni
• Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione
• Medici in formazione specialistica (circ. INPS 37/2007)
• Associato in partecipazione di apporto di solo lavoro
• Volontari del servizio civile
2. ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
• Amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità
giuridica, liquidatore di società
• Collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili
• Partecipante a collegi e commissioni
• Venditore porta a porta
• Rapporti occasionali autonomi (legge n. 326/2003)
• Tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.
Nelle ipotesi in cui i lavoratori iscritti alla gestione separata svolgano la propria attività in due
o più Stati membri, si applicano i criteri indicati ai punti 1 e 2, nel rispetto delle
classificazioni di cui sopra.
Si precisa, tuttavia, che qualora a detti lavoratori siano applicabili simultaneamente le
legislazioni di due Stati membri in base all’ articolo 14 quater, paragrafo 1, lett. b, del
regolamento n.1408/71 (allegato VII, riportato nell’allegato 3 della presente circolare), la
contribuzione da versare alla Gestione Separata sarà calcolata in base all’aliquota prevista per
i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica.
4. Applicazione della legislazione determinata in base alle disposizioni comunitarie
Il lavoratore è soggetto alla legislazione nazionale determinata secondo i criteri suindicati
come se l’insieme della sua o delle sue attività fosse svolto sul territorio dello Stato la cui
legislazione si applica (art. 14 quinquies, paragrafo 1).
A tal fine, come indicato in premessa, è previsto l’obbligo per il lavoratore di comunicare
all’istituzione dello Stato di residenza quali sono gli Stati in cui svolge la sua attività. Questa
istituzione deve informare le istituzioni degli altri Stati interessati.
A) Lavoratore dipendente o lavoratore autonomo che risiede in uno degli Stati di lavoro
(punto 1)
Secondo quanto indicato al precedente punto 1, la persona che lavora normalmente come
dipendente in due o più Stati membri e risiede in uno di essi è soggetta alla legislazione dello
Stato in cui risiede e nel quale svolge parte della sua attività lavorativa. Analogamente, anche
la persona che lavora come autonomo normalmente in due o più Stati membri e risiede in uno
di essi è soggetta alla legislazione dello Stato in cui risiede e nel quale svolge parte della sua
attività.
Il lavoratore è tenuto a comunicare all’istituzione dello Stato di residenza che svolge la sua
attività anche in altri Stati. L’istituzione, ricevuta tale dichiarazione, rilascia il formulario E
101 da cui risulta che l’interessato è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato di
residenza sia in relazione all’attività svolta nello Stato di residenza, sia in relazione all’attività
svolta negli altri Stati.
Pertanto, il soggetto residente in Italia, il quale lavora, oltre che in Italia, anche in un altro o in
altri Stati comunitari deve comunicare alla Sede territorialmente competente quali sono gli
Stati nei quali normalmente svolge la sua attività, nonché ogni altra informazione utile
occorrente all’Istituto.
La Sede, fatte le necessarie verifiche, emette il formulario E 101, regolarmente compilato,
firmato e timbrato, utilizzando la procedura automatizzata di cui al messaggio n. 11701 dell’8
maggio 2007. Una copia del formulario deve essere rilasciata al lavoratore ed a ciascuna delle
istituzioni estere interessate. Nel compilare il formulario E 101 occorre evidenziare, negli
appositi spazi, che il formulario stesso è emesso:
- in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, se
trattasi di lavoratore dipendente;
- in applicazione dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, se trattasi di
lavoratore autonomo.
Inoltre, le Sedi dovranno indicare la denominazione e la sede della/e azienda/e per le quali è
svolta attività lavorativa, nonché la data dalla quale l’assicurato è assoggettato alla
legislazione italiana in relazione al lavoro svolto in Italia ed all’estero. Deve essere indicata,
altresì, unicamente se prevista o prevedibile dal lavoratore o dall’azienda, la data entro la
quale l’attività continuerà ad essere svolta in più Stati.
Le istituzioni estere sono tenute a fornire alle Sedi che ne facciano richiesta le informazioni
eventualmente necessarie per il rapporto assicurativo. Alle Sedi dovranno essere versati gli
importi contributivi dovuti sia in relazione al lavoro svolto in Italia che a quello svolto
all’estero.
B) Lavoratore dipendente non residente in uno degli Stati in cui lavora (punto 2)
Secondo quanto indicato al precedente punto 2, la persona che lavora come dipendente
normalmente in due o più Stati membri e risiede in un altro Stato è assoggettato alla
legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio.
Anche in questo caso, il lavoratore deve informare l’istituzione dello Stato in cui risiede in
merito allo svolgimento della sua attività come dipendente in altri Stati. L’istituzione dello
Stato di residenza ne dà comunicazione alle altre istituzioni estere interessate e, quindi,
l’istituzione dello Stato in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro rilascia il formulario E
101 al lavoratore, a ciascuna delle istituzioni degli Stati di lavoro ed all’istituzione dello Stato
di residenza.
In questa ipotesi, come nella precedente, le istituzioni sono tenute a scambiarsi le
informazioni eventualmente necessarie per il rapporto assicurativo.
Pertanto la Sede, ricevuta dall’interessato che risiede in Italia la comunicazione che svolge
attività in altri Stati, trasmette la stessa alle istituzioni estere interessate e, successivamente,
riceverà il formulario E 101 dall’istituzione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede o il
domicilio.
Qualora l’interessato lavori alle dipendenze di un datore di lavoro con sede o domicilio in
Italia e risieda in un altro Stato, l’INPS riceverà dall’istituzione dello Stato di residenza
informazioni circa l’attività del soggetto svolta in Italia e, esaminato il caso, rilascerà il
formulario E 101, avendo cura di indicare gli articoli dei regolamenti comunitari che trovano
applicazione (vedi allegato n.1).
Il soggetto che risiede in Italia e lavora all’estero alle dipendenze di un datore di lavoro con
sede o domicilio all’estero deve informare la Sede competente per territorio in merito allo
svolgimento dell’attività all’estero; la Sede informa la competente istituzione estera dalla
quale riceverà il formulario E 101.
C) Lavoratore autonomo non residente in uno degli Stati in cui lavora (punto 2)
La persona che svolge la sua attività come lavoratore autonomo in due o più Stati membri e
risiede in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato in cui svolge la sua
attività principale, come già precedentemente indicato.
Anche in questa ipotesi, l’interessato deve rivolgersi all’istituzione del luogo di residenza per
comunicare che svolge attività in altri Stati e l’istituzione del luogo di residenza è tenuta a
darne comunicazione alle altre istituzioni estere. In tal caso, inoltre, analogamente a quanto
previsto nei punti precedenti, le istituzioni sono tenute a scambiarsi ogni informazione utile e
l’istituzione che emette il formulario E 101 deve specificare la disposizione comunitaria
applicabile.
Al fine di determinare l’attività principale dell’interessato, occorre tener conto, secondo
quanto previsto dall’articolo 12 bis, paragrafo 5, lettera b) e d), del regolamento n. 574/72,
della località dove è situata la sede fissa e permanente in cui l’interessato svolge le sue
attività; qualora non sia possibile determinare tale località si tiene conto di criteri quali la
natura abituale o la durata delle attività svolte, il numero dei servizi resi e il reddito derivante
da dette attività.
D) Lavoratore autonomo che non può essere iscritto al regime per la vecchiaia nello Stato
determinato in base all’art. 14 bis, paragrafo 2
Secondo le disposizioni suindicate e tenendo presente quanto previsto dall’articolo 14 bis,
paragrafo 2, il lavoratore autonomo che svolge la propria attività contemporaneamente in due
o più Stati comunitari e risiede in uno di essi è soggetto alla legislazione dello Stato di
residenza; se egli non risiede in uno di questi Stati è soggetto alla legislazione dello Stato in
cui svolge la sua attività principale.
La regolamentazione comunitaria disciplina, inoltre, il caso in cui si verifichi che la
legislazione determinata in base all’articolo 14 bis, paragrafo 2, non consenta al lavoratore
autonomo l’iscrizione ad un regime obbligatorio o volontario per la vecchiaia e stabilisce,
quindi, che al lavoratore autonomo debba essere applicata la legislazione di uno degli altri
Stati interessati.
Se, in questa ipotesi, diventano applicabili le legislazioni di più Stati membri, le autorità
ministeriali competenti di tali Stati dovranno accordarsi in modo che il lavoratore sia soggetto
alla legislazione di un unico Stato (articolo 14 bis, paragrafo 4).
In base alla regolamentazione attualmente in vigore, dunque, la trattazione dei casi nei quali è
necessario l’accordo tra le autorità ministeriali è di competenza del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali, mentre il successivo rilascio del formulario E 101 è
demandato all’Istituzione competente.
Le Sedi sono interessate a fornire ogni utile indicazione al riguardo agli utenti interessati e a
trasmettere, per competenza, le pratiche in argomento al Ministero suindicato.
5. Lavoro autonomo svolto contemporaneamente a lavoro dipendente in due o più Stati
dell’Unione europea
La persona che svolge contemporaneamente un lavoro dipendente ed un lavoro autonomo nel
territorio di più Stati membri è assoggettata, in base all’articolo 14 quater, lettera a), del
regolamento n. 1408/71, alla legislazione dello Stato in cui svolge attività in qualità di
lavoratore dipendente, come se esercitasse l’insieme della sua o delle sue attività lavorative
nel territorio di tale Stato. In tale ipotesi, se il soggetto svolge un lavoro autonomo e
contemporaneamente un’attività come dipendente in due o più Stati membri e risiede in uno
di essi, si applica la legislazione dello Stato di residenza, come se esercitasse l’insieme della
sua o delle sue attività lavorative nel territorio di tale Stato (articolo 14 quater, lettera a), 14
quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 e articolo 12 bis, paragrafo 7, del
regolamento n. 574/72).
Le Sedi dovranno porre particolare attenzione nell’indicare, in tali ipotesi, sul formulario E
101 che lo stesso viene rilasciato in applicazione del suddetto articolo 14 quater, lettera a).
Copia del formulario E 101 deve essere trasmessa ad ognuna delle istituzioni estere
interessate.
Ciascuna istituzione è tenuta a fornire le eventuali informazioni richieste per il computo dei
contributi dovuti in relazione all’insieme delle attività svolte negli Stati membri, contributi
dovuti, ovviamente, all’istituzione dell’unico Stato la cui legislazione è applicabile.
Si ribadiscono le disposizioni specifiche di cui alla circolare n. 39 dell’8 marzo 2006, punto 1
e allegato 1, e della circolare n. 35 del 7 febbraio 2007, punto 2. Al riguardo, si trasmette
l’allegato VII del regolamento n. 1408/71 aggiornato (Allegato n. 3).
Nei casi previsti dall’allegato VII, la persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di
entrambi gli Stati nei quali svolge la sua attività lavorativa, in deroga al principio della unicità
della legislazione applicabile.
Non essendo contemplato l’esonero da alcun regime assicurativo, non deve pertanto essere
rilasciato alcun certificato relativo all’applicazione della legislazione previdenziale
(formulario E101).
Al riguardo, tuttavia, è previsto l’obbligo per le Istituzioni designate dalle autorità competenti
dei due Stati membri, le cui legislazioni sono in definitiva contemporaneamente applicabili, di
fornirsi reciproca informazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 bis, punto 8, del
regolamento CEE n. 574/72.
Ne consegue che le Sedi INPS e le Istituzioni dell’altro Stato - la cui legislazione è applicabile
contemporaneamente a quella italiana - sono tenute a scambiarsi reciprocamente le necessarie
informazioni.
PARTE II
1. Formulario E 101
Nell’allegato n. 1 è contenuto un prospetto riassuntivo delle norme in materia di
determinazione della legislazione applicabile utile per la compilazione del formulario E 101 e,
in particolare, dei campi previsti al punto 5.1.
2. Formulario E 102
Lavoratori distaccati all’estero. Si fa presente che, in base alla normativa attualmente in
vigore, qualora sia prevedibile la continuazione del distacco all’estero di un lavoratore
dipendente o autonomo per un ulteriore periodo non superiore ad un anno e qualora, per tale
periodo, si intenda continuare ad assoggettare il lavoratore alla legislazione italiana, occorre
che il datore di lavoro per il proprio dipendente oppure il lavoratore autonomo chiedano
all’autorità estera, oppure all’organismo da questa designato, la continuazione
dell’assoggettamento alla legislazione italiana, compilando la prima parte del formulario E
102.
Sarà cura delle autorità o degli organismi esteri adottare una decisione al riguardo,
compilando la seconda parte del formulario E 102 da trasmettere al datore di lavoro, che
dovrà darne copia al proprio dipendente ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali.
In tal modo, permane l’esonero dall’obbligo assicurativo nello Stato in cui il lavoratore svolge
attività lavorativa.
Lavoratori distaccati in Italia. Resta ferma la competenza del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali - per il tramite delle Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL) -
per la vidimazione dei formulari E 102.
La copia del formulario E 102 vidimato che pervenga all’Istituto, dovrà essere acquisita in
procedura distacchi ed utilizzata per eventuali successivi accordi con gli enti esteri ai sensi
dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71.
Si evidenzia che, a differenza del formulario E 101, il formulario E 102 è valido soltanto se
vidimato nella parte B dall’Autorità competente del Paese in cui il lavoratore è inviato. In
ogni caso, le Sedi dovranno fornire al datore di lavoro ed al lavoratore, se richiesta, ogni
informazione utile al riguardo.
Crecco
Venerdì, 10 Luglio 2009