Circolare del 24 novembre 2004 Ministero dell'Interno Servizio Immigrazione
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.10.2004 recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della U.E. nel territorio dello Stato per l’anno 2004. - Circolare lussi neo comunitari
NR.400/C/2004/1431/P/10.2.45.1 Roma, 24 novembre 2004
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8.10.2004 recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della U.E. nel territorio dello Stato per l'anno 2004.
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
e, p.c.:
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE SEDE
AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
Si comunica, per opportuna conoscenza, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre u.s., la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2004, con la quale è stata stabilita per l’anno in corso una quota di 16.000 unità di lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione Europea di
seguito indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria, in particolare per il lavoro a carattere stagionale per il settore dell’agricoltura.
Tale direttiva integra la programmazione inizialmente adottata per l’anno in corso con il D.C.P.M. 20.04.2004 con il quale era stata fissata in favore dei cittadini neocomunitari la quota di 20.000 ingressi per lavoro subordinato, da tempo esaurita.
La quota fissata, con il DPCM 8.10.2004, può essere utilizzata soltanto per le autorizzazioni al lavoro stagionale da rilasciare in accoglimento di domande inoltrate a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Di conseguenza non potranno essere concesse autorizzazioni in evasione di domande presentate con riferimento al precedente D.C.P.M. del 20.04.2004 e non accolte per esaurimento della quota corrispondente.
Si segnala, inoltre, che l’autorizzazione rilasciata deve essere trasmessa dalle Direzioni Provinciali del Lavoro al datore di lavoro richiedente ed alla Questura competente per territorio che rilascerà al lavoratore la carta di soggiorno per lavoro subordinato per un periodo massimo di 9 mesi.
Circolare per tutte le questure per flussi neo comunitari Si fa presente, infine, che l’autorizzazione al lavoro stagionale abilita il
lavoratore neocomunitario allo svolgimento di attivitĂ lavorativa per un periodo massimo di nove mesi al termine del quale, qualora si instaurasse un nuovo rapporto di lavoro subordinato, occorrerĂ la preventiva autorizzazione rilasciata nei limiti delle quote di accesso al mercato del lavoro esistenti al momento.
Si informa, infine, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato apposita circolare contenente le disposizioni applicative al D.C.P.M. in argomento.
IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa
Mercoledì, 24 Novembre 2004