Messaggio n. 28660 del 9 dicembre 2009
INPS
INPS
Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dell'art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102. Chiarimenti -
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Oggetto: Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dell'art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102.
Chiarimenti.
In relazione alle numerose richieste di chiarimenti formulate dalle sedi a queste Direzioni Centrali si forniscono alcune indicazioni relative alle denunce a seguito di emersione ai sensi dell’art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102.
DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PRESENTATE AL MINISTERO DELL’INTERNO.
A) Acquisizione dei rapporti di lavoro
Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 6466 del 29 ottobre u.s., ha ribadito che "il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario occupato alle sue dipendenze, manifestata con il versamento del contributo forfetario di 500 euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno contestualmente al lavoratore extracomunitario e adempiendo all'obbligo dell'assunzione tramite comunicazione obbligatoria all'INPS. Soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro domestico. Pertanto, la rinuncia alla dichiarazione di emersione, intervenuta nel corso della procedura, comporterà l’archiviazione del procedimento di emersione e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dall’art. 1 ter comma 8-9 della legge 102/09.
In tal caso, comunque il datore di lavoro dovrà essere convocato affinché tale rinuncia venga formalizzata, con le conseguenze sanzionatorie previste dalle norme vigenti; in caso di mancata presentazione allo Sportello Unico, si applicheranno le disposizioni previste dall’ art. 1 ter, commi 7-8-9, della legge 102/09.
Soltanto nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a causa di forza maggiore sopravvenuta, come ad esempio il decesso della persona da assistere, sarà consentito, al momento della convocazione il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro purché sussistano i requisiti previsti dalla norma, ovvero il rilascio al lavoratore extracomunitario di un premesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il predetto subentro non sia possibile”.
Di conseguenza si possono verificare tre diverse fattispecie:
1) Rapporto di lavoro che si costituisce, per subentro, con datore di lavoro diverso dall’originario richiedente.
Il funzionario INPS dovrà acquisire due rapporti di lavoro:
- il primo, con il datore di lavoro originario, inserendo come “data di sottoscrizione contratto di soggiorno” la data del decesso dell’assistito, che coinciderà anche con la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- il secondo, con il soggetto subentrante, anche con dati diversi da quelli della domanda di emersione originaria relativamente alle caratteristiche del rapporto di lavoro (ore, retribuzione, etc.), con data di assunzione corrispondente al giorno successivo al decesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1-ter, comma 4, legge 102/2009, come da accertamenti svolti dallo Sportello Unico per l’Immigrazione al momento della convocazione e stipula del contratto di soggiorno.
Per l’ inserimento di queste domande nella procedura Lavoratori Domestici di Intranet, dovrà essere selezionata la voce “Subentro emersione art.1-ter della L.102/2009” nell’apposito menù a tendina, insieme al numero, comprensivo di controcodice, del rapporto di lavoro per il quale è avvenuto il subentro.
Qualora il subentro di un familiare non possa avvenire, la sede dovrà desumere dalla domanda di emersione i dati relativi al rapporto di lavoro e quindi inserire come cessazione la data del decesso.
2) Presa d’atto dello Sportello Unico del sopravvenire di causa di forza maggiore o di rinuncia che impedisce il perfezionamento del procedimento di emersione e rilascio di permesso per attesa occupazione al lavoratore interessato.
Il funzionario dovrà acquisire il rapporto di lavoro e la relativa cessazione alla data definita da parte dello Sportello Unico.
3) Mancato perfezionamento del procedimento di emersione per rinuncia immotivata o mancata presentazione allo Sportello unico per la formalizzazione della rinuncia.
Il funzionario, tenuto conto che decadono tutti i benefici previsti dalla sanatoria, dovrà acquisire questi rapporti di lavoro in procedura intranet senza la preventiva selezione prevista per l'emersione, con l’applicazione di tutte le sanzioni previste dalla normativa generale nei casi di assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno.
B) Verifica e attribuzione pagamenti quota forfetaria
Sono stati segnalati casi di versamenti della quota forfetaria effettuati con mod. F24 pagati da soggetto diverso da quello che ha poi presentato la domanda di emersione.
In tutti i casi in cui il competente Sportello Unico per l’immigrazione accetti un mod. F24 pagato da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione, il funzionario INPS, la cui competenza riguarda la verifica dell’effettività e del corretto importo del pagamento, dovrà acquisire la domanda con i dati corretti, che sarà posta nello stato di “sospesa” dalla procedura centrale.
Successivamente dalla DCSIT sarà messa a disposizione un’apposita procedura informatica che permetterà alle sedi l’abbinamento manuale dell’F24 corrispondente al rapporto di lavoro sospeso. A tale proposito si fa rilevare che è indispensabile che il numero del documento di identità del lavoratore riportato sulla denuncia di assunzione sia lo stesso che è stato indicato sul mod. F24 per il pagamento della quota forfetaria.
C) Condizione del lavoratore interessato all’emersione
Nelle more della definizione del procedimento di emersione, il cittadino di uno stato non facente parte dell’Unione Europea, non può essere assunto da altro datore di lavoro in quanto non ha ancora presentato richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, requisito necessario per l’assunzione regolare.
Infatti soltanto la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano l’estinzione dei reati relativi alle violazioni delle norme per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale.
D) Istanze di rimborso della quota forfetaria: chiarimenti
Con circolare n. 10 del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro. Solo in casi eccezionali, che saranno valutati dai competenti Ministeri, potrà essere disposto il rimborso. Le istanze di rimborso pervenute alle sedi devono essere trasmesse alla Direzione Centrale Entrate che curerà gli adempimenti successivi.
E) Contributi dovuti nelle more della definizione del procedimento di emersione
Concluso il procedimento di emersione i rapporti di lavoro acquisiti in procedura che si trovano nello stato di “Accolto” danno luogo all’emissione della relativa lettera e dei bollettini per il pagamento dei contributi dal terzo trimestre 2009, oppure, nel caso siano già stati inviati i bollettini a copertura del periodo, saranno inviati bollettini relativi ai trimestri successivi alla data di sottoscrizione.
Infatti, per permettere il versamento dei contributi anche a quei datori di lavoro che sono ancora in attesa della convocazione agli sportelli polifunzionali, al fine di evitare di dover versare in unica soluzione tutti i contributi dovuti dal 1° luglio 2009 fino alla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno, è prevista la spedizione di appositi bollettini di conto corrente postale, con un codice rapporto di lavoro provvisorio e con importo trimestrale calcolato sulla base delle ore di lavoro dichiarate e della retribuzione minima prevista per il livello contrattuale dichiarato. Nel caso in cui la retribuzione effettivamente corrisposta o il numero delle ore lavorate siano maggiori di quelle prese a riferimento potranno essere utilizzati i bollettini in bianco appositamente allegati.
A tale proposito si ricorda che il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali è comunque dovuto, anche in assenza di contratto di lavoro, ai sensi di quanto dispone l’art. 2126 c.c. in merito alle prestazioni di fatto e non può in alcun modo essere considerato come accettazione della domanda di emersione, di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Si precisa, in proposito, che qualunque comunicazione alle sedi in merito a variazioni o vicende intervenute in relazione alla dichiarazione posta a fondamento dei contributi richiesti potrà produrre effetti solo dopo la definizione del procedimento da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA ALL’INPS.
E’ stato segnalato da più sedi che alcune dichiarazioni di emersione per lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno che non consente lavoro subordinato sono state presentate all’INPS invece che al competente Ministero dell’Interno, mentre in alcuni casi si è riscontrato una doppia presentazione, all’INPS e al Ministero dell’Interno.
Il Ministero dell’Interno , con circolare prot. 7602 del 1 dicembre 2009, ha disposto che nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato il pagamento del contributo forfetario entro il 30 settembre ma non risultino acquisite le relative istanze di emersione dal sistema informatico i datori di lavoro possono , entro e non oltre il 31.12.2009, contattare il servizio di “help desk” del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione all’indirizzo di posta elettronica https: // nullaostalavoro.interno.it o al numero telefonico 0648905810 per il completamento del procedimento di emersione iniziato con il pagamento del contributo forfetario.
Pertanto è opportuno che le sedi diano avviso ai datori di lavoro che hanno impropriamente presentato domanda all’INPS di quanto previsto nella citata circolare, in modo da consentire la regolare definizione del procedimento di emersione.
Nel caso di doppia presentazione, la domanda inviata all’INPS è stata acquisita nello stato di “sospesa” in base ai riscontri effettuati nell’archivio del Ministero dell’Interno. Alla definizione del procedimento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, la domanda deve essere definita variando la tipologia da “extracomunitario con permesso di soggiorno” a “extracomunitario senza permesso di soggiorno”, inserendo la data della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
In analogia con la disposizione del Ministero dell’Interno, nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarmente effettuato il versamento del contributo forfetario entro il 30 settembre, la domanda di emersione all’INPS potrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2009.
Si ricorda che condizione indispensabile all’accoglimento dell’istanza di emersione è il pagamento della quota forfetaria di 500 euro, per cui, in tutti i casi in cui dagli accertamenti effettuati non risulti tale versamento bisognerà variare la domanda di emersione definendola come una normale comunicazione obbligatoria di lavoro domestico, con le norme vigenti per l’assunzione e con l’applicazione di tutte le sanzioni previste.
Si ribadisce che non possono essere accettate domande di emersione - pena decadenza dall’emersione stessa:
- con data inizio del rapporto di lavoro successiva al 1° aprile 2009, in quanto le disposizioni dell’art. 1-ter di cui all’oggetto si applicano soltanto ai datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici;
- con data di cessazione coincidente o precedente alla data di presentazione, in quanto la stessa norma prevede che il datori di lavoro continuino ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.
Il Direttore generale f.f.
Mauro Nori
Mercoledì, 9 Dicembre 2009