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Circolare n. 8456 del 23 dicembre 2009
Ministero dell’Interno Direzione Centrale dell’Immigrazione e dell’Asilo

Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex L. 102/09. Circolare I.N.P.S. del 9 dicembre 2009 -

Ministero dell’Interno
Direzione Centrale dell’Immigrazione e dell’Asilo


Oggetto: Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex L. 102/09. Circolare I.N.P.S. del 9 dicembre 2009.

Di seguito alla precorsa corrispondenza, concernente la procedura in oggetto, si trasemtte per opportuna conoscenza, copia della circolare n. 28660 del 9 dicembre 2009 con la quale l’I.N.P.S. ha fornito utili indicazioni relative ad alcune problematiche connesse alla presentazione delle domande di emersione ex L. 102/09.

Con l’occasione, si informa che sono pervenute a questa DFirezione Centrale alcune segnalazioni riguardanti casi di impossibilità documentata del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Alò riguardo, si conferma che, in tali ipotesi, il coniuge, i figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado potranno sottoscrivere il contratto si soggiorno per conto del proprio congiunto, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 445/2000, relativo agli adempimenti alla sottoscrizione da parte dell’interessato a sottoscrivere.

Nel caso in cui, invece, a firmare il contratto di soggiorno dovesse provvedere un soggetto diverso da quelli sopra indicati, si potrà far ricorso, oltre che ad una apposita procura notarile, anche a delega o mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.

Infine, si precisa che, nell’ipotesi in cui sia necessario procedere al cumulo dei redditi per poter regolarizzare una colf, si potrà intendere per nucleo familiare non soltanto quello configurato dalla vigente normativa, ossia i familiari che hanno la medesima residenza, ma anche, secondo quanto concordato con il Ministero del Lavoro, la c.d. “famiglia anagrafica”, così come definita dall’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che intende per famiglia anagrafica un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nelle stesso Comune.
Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
Malandrino


circolare n. 28660 del 9 dicembre 2009

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Mercoledì, 23 Dicembre 2009