Circolare n. 300 del 24 febbraio 2003 Ministero dell'Interno
Disposizioni in merito al rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari - Oggetto:Disposizioni in merito al rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari
Ai Sigg. Questori della Repubblica
Loro Sedi
Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alle difficoltà sorte in sede di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art.5, comma 6, del Testo
Unico sull’Immigrazione, nei confronti dei destinatari della raccomandazione
espressa dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato – e
che continuano ad essere privi di passaporto o documento equipollente o che, pur
possedendolo al momento del primo rilascio, non ne siano più in possesso o sia
scaduta la validità.
In merito si osserva che agli interessati è consentito di permanere in Italia
riconoscendo loro una particolare situazione oggettiva connessa, sulla base di
elementi valutati dalla citata commissione, ad una concreta esposizione a rischi per la
incolumità personale o per l’esercizio dei diritti fondamentali della persona.
Per sua stessa natura, detta situazione, pur non riconducibile a quella di un rifugiato,
spesso preclude il rilascio del passaporto da parte delle autorità dello Stato di
appartenenza, privando il soggetto anche della facoltà di recarsi all’estero.
Tale facoltà non può che essere ammessa dalle Autorità italiane, tenuto conto che, in
caso contrario, si verificherebbe una compressione dei diritti riconosciuti ai cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 394/99,
in relazione anche all’articolo 16 della nostra Carta costituzionale.
Ciò premesso, nei soli casi in cui lo straniero sia munito di permesso di soggiorno per
motivi umanitari su richiesta della competente Commissione e sia privo di passaporto
ovvero si trovi nell’impossibilità di ottenerlo, le SS.LL. potranno rilasciare, in suo
favore, il titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto dalla circolare
n.48 del 31 ottobre 1961 e mai abrogata, previa istanza dell’interessato.In tal modo,
oltre a dare piena attuazione al diritto di asilo – sancito dall’art.10 della Costituzione-,
le SS.LL. saranno in grado di procedere, previo parere favorevole della
Commissione, alla proroga annuale del particolare tipo di permesso di soggiorno.
Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. ad impartire
opportune istruzioni per l’immediata applicazione di quanto indicato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa
Lunedì, 24 Febbraio 2003