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Circolare del 15 settembre 2004 Ministero dell'Interno Direzione Centrale della Pubblica Sicurezza

Decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione - modifiche alle espulsioni - competenza del giudice di pace - N.400/A/2004/901P/12.214.13 Roma, 15 settembre 2004

OGGETTO: Decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
E, p.c.:
AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

Come preannunciato con la circolare n.400.A/2004/740/P/12.214.13 del 22 luglio u.s., relativa agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.222 dell’8 luglio scorso, con decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 ed in vigore dal giorno successivo, il Governo ha apportato le modifiche occorrenti alle norme concernenti l’espulsione degli stranieri, prevedendo quanto segue:

- i procedimenti di convalida e di esame degli eventuali ricorsi giĂ appartenenti alla competenza del tribunale in composizione monocratica passano, senza modificarne la natura ed il procedimento, alla competenza del giudice di pace;

- i procedimenti di convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera hanno effetto sospensivo dell’esecuzione dell’accompagnamento stesso, per cui devono concludersi in tempi restrittissimi (non oltre le 48 ore dalla comunicazione al Giudice di Pace);

- nelle more del procedimento di convalida lo straniero deve essere trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La direttiva del signor Ministro sopra ricordata ha, peraltro, previsto che “poiché in alcune circostanze il trasferimento dell’espellendo in uno dei centri di permanenza può richiedere un lasso temporale apprezzabile (per la ricerca del posto, per l’organizzazione e l’esecuzione del trasporto ecc.), ogni iniziativa va comunque assunta perché, in tali casi, nelle more del trasferimento al centro, della convalida possa essere investito lo stesso giudice richiamato nell’articolo 13, comma 5-bis, del Testo Unico, fatti salvi i limiti temporali previsti dallo stesso comma 5-bis, ferma restando l’assoluta autonomia dell’Autorità giudiziaria nelle determinazioni di competenza”.

Anche a questo proposito è intervenuto il decreto legge, prevedendo espressamente che, “al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 (dell’articolo 13 del Testo Unico), e dell’articolo 14, comma 1 (e non solo per quest’ultimo), le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di locali idonei”.

In relazione a quanto sopra, le SS.LL. adotteranno ogni opportuna iniziativa per assicurare la tempestività dei procedimenti di convalida, sensibilizzando a tal fine gli uffici giudiziari competenti affinché siano trovate soluzioni che assicurino l’economicità e l’efficacia delle procedure di convalida.

Porranno comunque a disposizione del giudice di pace territorialmente competente per il luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea interessato, ovvero di quello territorialmente competente per il luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento e dove l’espellendo si trova, ogni possibile supporto, compresa la disponibilità , ove possibile, di un idoneo locale nel quale esercitare le funzioni conferite dal decreto legge. Una volta trasferito lo straniero nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, ove vengano meno, nel corso del procedimento di convalida, le condizioni oggettive richieste per l’esecuzione dell’espulsione (es. sopraggiunta impossibilità di reperire un vettore idoneo) occorrerà nuovamente investire il giudice di pace per la convalida del provvedimento di trattenimento adottato a norma dell’articolo 14, comma 1, del Testo Unico.

Si precisa, inoltre, che una volta convalidato il provvedimento di trattenimento, adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, sopra menzionato, lo stesso articolo 14, ai commi 5 e 7, legittima le ulteriori attività finalizzate all’esecuzione dell’espulsione. Si sottolinea, peraltro, l’obbligo della tempestiva comunicazione al giudice ai sensi del medesimo comma 5.

Si rappresenta, infine, che, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2004 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 5-quinquies, del Testo Unico, “nella parte in cui si stabilisce che il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto”, il decreto legge in esame provvede a rimodulare la norma censurata, escludendo il reato di cui al comma 5-ter dalla disposizione che impone l’arresto, mantenendo però anche per tale reato il rito direttissimo. Tenuto conto della complessità della materia, e della immediata cogenza del decreto legge, le SS.LL. sono altresì pregate di rappresentare ai Capi Uffici giudiziari competenti la piena disponibilità a collaborare con gli stessi, per fornire ai giudici di pace una completa illustrazione delle procedure amministrative che disciplinano la materia delle espulsioni.

Il Capo Della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro



Mercoledì, 15 Settembre 2004