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Circolare n. 637 del 2 febbraio 2010
Ministero dell’Interno Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

Diritto dei familiari dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri – art. 2, comma 1 lett. b) del D. Lvo. 30/2007 -

Ministero dell’Interno
Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere


Oggetto: Diritto dei familiari dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri – art. 2, comma 1 lett. b) del D. Lvo. 30/2007

ALLA QUESTURA DI VERBANO CUSIO OSSALA
e,p.c.
AI SIGNORI QUESTORI LORO SEDI

In relazione ai quesiti poste da codesta Questura, con nota Cat. A.12/2009/Imm del 14 dicembre scorso, con la quale si richiedono chiarimenti in ordine al grado di parentela entro il quale circoscrive il diritto di libera circolazione e soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione che siano discendenti o ascendenti, propri o del coniuge, e se l’Ufficio procedente debba provvedere alla verifica dell’effettiva convivenza tra il cittadino dell’Unione ed il familiare che afferma il suo diritto al soggiorno, si comunica quanto segue.
Per quanto concerne il primo quesito, si fa osservare che l’art. 3, del comma 1, del D.Lgs. 30/2007, non stabilisce alcuna restrizione rispetto al grado di parentela. Ne discende che gli unici limiti previsti sono quelli all’art. 2, comma 1, lett. b, del citato decreto legislativo, concernenti in generale il legame di parentela, che deve essere diretto, si richiede, poi, per i discendenti, l’età inferiore a 21 anni oppure la condizione di “familiare a carico”, mentre per gli ascendenti soltanto quest’ultima condizione.
In ordine alla verifica della convivenza tra il cittadino dell’Unione ed il familiare che sercita il diritto al soggiorno, si pone in rilievo che il D. Lvo 30/2007 non richiede la sussistenza di tale requisito, essendo sufficiente la condizione di familiare, nel senso sopra specificato, che accompagna o raggiunge il cittadino dell’Unione (vedi art. 7, commi 1 e 2, citato D. Lgs.)
Fermo restando quanto sopra, si pone in rilievo che la normativa comunitaria non può essere invocata in caso di abuso o di frode. Al fine di contrastare tali fenomeni, e procedere al rifiuto od alla revoca dei diritti previsti, come nel caso, ad es. dei ”matrimoni di convenienza” o altri tipi di rapporti, possono essere effettuate mirate indagini, con l’avvertenza che tali controlli non devono avere carattere di sistematicità in quanto vietati dal diritto comunitario.
Si ritiene utile sottolineare, da ultimo, che ai fini di un puntuale accertamento dei casi di frode di cui trattasi non è sufficiente fare affidamento su un solo aspetto, ma deve prestarsi attenzione a tutte le circostanze del caso individuale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi


Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 GU n. 72 del 27-3-2007
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. (GU n. 72 del 27-3-2007)



Martedì, 2 Febbraio 2010