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Circolare n. 446 del 9 marzo 2010
Regione Marche

Precisazioni sull'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari ( in applicazione della comunicazione del Ministero della salute del 19 febbraio 2008) -

Regione Marche
Giunta Regionale


prot. n. 446/10/sal/ass
Ancona 09/03/2010

Direttore Generale ASUR Marche
Direttori Zone Territoriali - ASUR Marche
Direttori Aziende Ospedaliere

e.p.c.

Responsabili Distretto
Medici Ambulatori STP

Oggetto: Precisazioni sull'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari (in applicazione della comunicazione del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008)

La Regione Marche con circolare Prot N. 13/07/sal/ass del 4.01.2008, ha definito le modalità di assistenza sanitaria ai cittadini comunitari e loro familiari presenti sul territorio regionale in applicazione del D.Lgs 30/2007 e della nota informativa del Ministero della Salute del 3 agosto 2007.

Sulla base delle disposizioni vigenti si riassumono di seguito le condizioni necessarie per l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) e per l'accesso alle cure mediche da parte dei cittadini comunitari;

- Per soggiorni inferiori a 3 mesi i cittadini UÈ hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio. Solo in questo caso l'accesso alle prestazioni sanitarie avviene dietro esibizione della TEAM rilasciata dal Paese di provenienza;

- Per soggiorni superiori a 3 mesi i cittadini UÈ devono richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune di riferimento e devono essere in possesso dei requisiti indicati nelle sopracitate circolari.

Considerato che dal 1 gennaio 2008 non è più consentito ai cittadini comunitari il rilascio del tesserino STP, e a fronte della presenza di cittadini neo-comunitari sul territorio regionale, alcuni dei quali in condizioni di fragilità sociale e/o in stato di indigenza che, non avendo un regolare contratto di lavoro in Italia, non possono essere iscritti al SSR o avere la TEAM., si è ritenuto necessario garantire adeguata assistenza sanitaria. Il Ministero della Salute infatti, con nota prot, DG RUERI/II/3152/P/I.3.b/l del 19 febbraio 2008 richiama le norme di principio dell'ordinamento italiano (art. 32 Costituzione) che sanciscono la tutela del diritto alla salute e il principio solidaristico ed universale del Servizio Sanitario Nazionale. Per questi cittadini comunitari che si trovano stabilmente sul territorio regionale (soggiorni superiori ai tre mesi) e che non riescono a soddisfare i requisiti previsti dal Dlgs. 30/2007 è prevista l'assegnazione del codice ENI (Europeo Non In regola) attraverso cui è assicurata la copertura sanitaria per le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:
a) tutela sociale della maternità e deirinterruzione Volontaria della Gravidanza (IVO), a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSR, in applicazione della Legge 29 luglio 1975 n. 405, Legge 22 maggio 1978 n. 194 art. 10, e del Decreto ministeriale 10 settembre 1998;

b) la tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattìe infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Tutte le prestazioni saranno erogate a parità di condizione con il cittadino italiano per quel che riguarda l'eventuale partecipazione alla spesa (Ticket).

Per rassegnazione del codice ENI le anagrafi sanitarie dovranno richiedere l'esibizione del passaporto o titolo equipollente, la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi delPart. 46 DPR n° 445/2000) (allegata) e di domicilio nell'ambito del territorio regionale.

Il codice ENI ha durata semestrale, rinnovabile

La rendicontazione separata da parte della Aziende Sanitarie al fine di azioni di recupero o negoziazione nei confronti degli Stati competenti verrà effettuata sulla base del codice ENI (Europeo Non In regola)

L'assistenza per le prestazioni essenziali continuerà ad essere erogata dagli ambulatori STP.

Si comunica, infine, che il cittadino comunitario con attestato di regolarità di soggiorno (rilasciato dalle anagrafi comunali), non titolare dì regolare contratto di lavoro, o familiare di cittadino comunitario iscritto all'anagrafe o comunque non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSR, ma in possesso di adeguate risorse e e Gnomiche o iscrizione a corsi di studio, può effettuare l'iscrizione volontaria al SSR per sé e per gli eventuali familiari a carico, versando il contributo annuo determinato dalle norme attualmente in vigore e valido per nucleo familiare.

In questo caso il comunitario è tenuto alla sottoscrizione dell'autocertificazione di possesso di adeguate risorse economiche ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 45.

Il contributo per l'iscrizione è valido per l'anno solare (scadenza annuale), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

Sì invitano i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali ad applicare quanto sopra disposto affinchè le prestazioni e le procedure indicate nella presente circolare vengano effettivamente assicurate.
Distinti saluti

Assessore alla Tutela della Salute Regione Marche
Almerino Mezzolani

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 d.p.r. n. 445/2000)



Martedì, 9 Marzo 2010