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Circolare n. 1843 del 17 marzo 2010 Ministero dell'Interno

Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Motivi ostativi previsti all'art. 1 ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 -

Ministero dell'Interno


Oggetto: Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Motivi ostativi previsti all'art. 1 ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

E' stato segnalato l'insorgere di dubbi interpretativi riguardo l'inquadramento della condanna inflitta per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, violazione dell'ordine di allontanamento del Questore, tra i reati ostativi alla fruizione della procedura di emersione, prevista dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Si premette che, ai sensi dell'art. 1 ter, comma 13, lettera c), della suddetta legge, costituisce motivo ostativo la condanna, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di cui all'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'art. 380 e 381 del c.p.p., per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza di reato.

Tra essi, rientra nell'ambito dell'art. 381 c.p.p. la prima figura di reato prevista da citato art. 14, comma 5 ter, che punisce, con la reclusione da uno a quattro anni, lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque giorni.

Non rientra, invece, la seconda fattispecie di reato, prevista sempre dall'art. 14, comma 5 ter, che punisce con la reclusione da sei mesi ad un anno lo straniero che rimane illegalmente sul territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito, se l'espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato oltre il termine indicato nella dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 3 della legge 28 maggio 2007, n. 68.

Per quanto precede, si raccomanda alle SS.LL. di voler improntare l'attività provvedimentale attenendosi alle seguenti linee di indirizzo, con l'avvertenza che la problematica relativa alla summenzionata ipotesi di condanna ostativa, alla reclusione da uno a quattro anni, può presentarsi sia all'atto del rilascio del parere di competenza allo Sportello Unico per l'Immigrazione, sia nella successiva fase volta al rilascio del permesso di soggiorno, a seguito di riscontro AFIS.

Nel 1° caso, verrà dato parere negativo che sarà trasmesso allo Sportello Unico per i seguiti di competenza.

Nel 2° caso, si procederà all'archiviazione dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno ed ai necessari aggiornamenti dei sistemi informatici in uso, in quanto istanza presentata da soggetto non avente titolo. L'allontanamento dal terriotio nazionale dello straniero dovrà essere dispsoto in seguito all'adozione del relativo provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione da parte dello Sportello Unico, da acquisire con modalità da concordare previe dirette intese a livello locale.

Si ricorda che l'esito negativo della procedura di emersione comporta il venire meno dell'effetto sospensivo dei procedimenti amministrativi e penali nei confronti degli stranieri interessati con la conseguente riproposizione degli stessi e di quelli eventualmente emergenti in relazione alle specifiche situazioni.



Il Capo delle Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli



Mercoledì, 17 Marzo 2010