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Circolare n. 14 del 19 aprile 2010
Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali

D.P.C.M. del 1,04,2010 concernente “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato italiano per l'anno 2010” -

Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'Immigrazione


Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi

Direzioni Provinciali del Lavoro tramite Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi

Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 19 – Uff. Lavoro – Isp. Lavoro

Regione Autonoma di Trento Dip. Servizi Sociali – Servizio Lavoro

Regione Autonoma Friuli V.G. Servizio per il lavoro Trieste

Regione Siciliana Ass.to al Lv. - Uff. Reg. Lavoro Isp. Palermo

e, p.c.

Assessorati Regionali al Lavoro Loro Sedi

Ministero degli Affari Esteri Gabinetto del Ministro D.G.I.E.P.M. - Uff. VI Centro Visti Roma

Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direz. C.le dell'Irnmigrazione e della Polizia delle Frontiere - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direz. C.le per le Politiche dell'Irnrnigrazione e dell'Asilo - Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Roma

All'INPS - Direzione Generale Roma

Oggetto: D.P.C.M. del 1,04,2010 concernente “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato italiano per l'anno 2010”

Si comunica che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.04.2010, concernente "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010" è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (cfr. Allegato 1).
Come anticipazione delle quote massime di lavoratori non comunitari per l'anno 20 10, tale decreto autorizza (articolo 1) l'ingresso di 80.000 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale e (articolo 2) l'ingresso di 4.000 cittadini non comunitari per lavoro autonomo: all'interno di tale quota, sono ammessi 1.000 cittadini libici, in considerazione del trattato Italia-Libia di Amicizia, Partenariato e Cooperazione firmato il 30.08.2008 e 1SO0 unità, da destinare alle conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
L' articolo 3 prevede, inoltre, l'ingresso di 2.000 cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione (D:L~s. 28611998 e successive modifiche ed integrazioni).

Modalità di attuazione per lavoro stagionale

L'ingresso di 80.000 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, riguarda:

cittadini di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

- cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

- cittadini titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007,2008 o 2009.

Le modalità di attuazione del D.P.C.M. del 1.04.2010, come pure le modalità di presentazione delle istanze e la modulistica corrispondono a quanto stabilito nella circolare prot. n. 2699 del 19 aprile 2010 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno(www.interno.it) e sulla home page del sistema informatizzato SILEN.

La presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro stagionale avviene esclusivamente con modalità informatiche utilizzando il sistema accessibile dal sito internet del Ministero dell'Interno all'indirizzo www.interno.it. L'accesso al sito dedicato al D.P.C.M. in oggetto e l' invio delle domande di lavoro stagionale è possibile a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo a quello della pubblicazione del D.P.C.M. del 1.04.2010 sulla Gazzetta Ufficiale e fino alle ore 24,00 del 31.12.2010.

Le associazioni di categoria, che aderiscono ai protocolli d'intesa stipulati con questo Ministero unitarmente a quello dell'Interno, possono presentare le richieste per conto dei loro iscritti via internet mediante l'accesso alla procedura telematica messo a disposizione dal Ministero dell' Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Con riferimento all'istruttoria si richiamano le disposizioni già impartite per i flussi lavoratori stagionali del 2009, facendo ricorso, ove possibile, alla documentazione già disponibile presso gli uffici al fine di rendere più rapida la valutazione delle istanze; si ribadisce, inoltre, l'opportunità che le Direzioni Provinciali del Lavoro procedano alla trattazione delle stesse in base alla data di inizio della prestazione lavorativa, rilevabile dal sistema SPI.

Ripartizione territoriale delle quote di lavoro stagionale

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, come pure delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2009 e dei nulla osta rilasciati, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano come da tabella allegata (cfr. Allegato 2).

Anche per quest'anno questa Direzione Generale dell'Immigrazione provvede ad attribuire le quote direttamente agli uffici periferici del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Come da prassi consolidata per l'applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, di fronte a fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione Generale dell'Immigrazione ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale.

Questo Ufficio trattiene una parte delle quote di lavoro stagionale (4.000) per una riserva a livello centrale costituita per avviare Progetti Speciali al fine di favorire programmi di migrazione circolare. L'assegnazione delle quote necessarie per il rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione sarà effettuato direttamente - tramite SILEN - a favore delle Direzioni Provinciali del Lavoro interessate dalle richieste.

Conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo

L'articolo 2 ammette all'interno della quota di 4.000 ingressi di lavoro autonomo e fino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
All'interno di tale quota possono far richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo anche i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell'unione Europea, secondo quanto disposto dall'articolo 9 bis del Testo Unico.
Le Direzioni Provinciali del Lavoro verificheranno per tali ipotesi - tramite il sistema SILEN - la disponibilità delle relative quote, che sono state distribuite da questa Direzione Generale come da tabella allegata (cfr. Allegato 3).

Lavoratori formati all'estero

L'ingresso di 2.000 lavoratori non comunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione disciplinato dall'articolo 34 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 39411999 come modificato dal D.P.R. 33412004), riguarda unicamente le assunzioni per lavoro subordinato non stagionale. Al riguardo, si rimanda a quanto disposto dal decreto del 22.03.2006, recante "Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari".

Tali quote non vengono ripartite a livello territoriale bensì - come peraltro già avvenuto precedentemente - restano disponibili presso questa Direzione Generale dell'Immigrazione. Si richiamano, pertanto, le disposizioni impartite con circolare n. 112007 del 30.11.2007 da questa Direzione Generale per l'assegnazione delle relative quote.

Il Direttore Generale
Giuseppe Maurizio Silveri



Allegato 2 - Ripartizione territorale lavoratori stagionali
Allegato 3 - Ripartizione territoriale altre catagorie



Lunedì, 19 Aprile 2010